CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 marzo 2025
Cassazione n. 17763/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso,(che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per violazione del diritto di difesa AMA.. dell'imputaN non appare manifestamente infondato, avuto riguardo questione di nullità per violazione del diritto di difesa, ritualmente eccepita innanzi al giudice di merito, ma ritenuta dalla Corte di appello inidonea a determinare la regressione del processo per mancanza di interesse, in quanto, di fatto, "nulla era avvenuto che avrebbe potuto pregiudicare il diritto di difesa"; considerato che, come evidenziato dalla difesa, una volta accertata la nullità, verificatasi nella fase dell'udienza preliminare, per essere l'imputato, rimasto privo di un difensore fiduciario (a causa della cancellazione dall'albo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]) ed assistito da un difensore d'ufficio nominato ex art. 97 co. 4 cod. proc. pen., occorreva disporre la regressione del procedimento nella fase in cui detta nullità si era verificata e cioè all'udienza preliminare al fine di consentire alla parte di esercitare le prerogative difensive proprie di tale fase; ritenuto che la ricorrenza di un motivo non manifestamente infondato, consente di rilevare l'intervenuta prescrizione del reato (maturata in data 25/8/2023), con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione Così deciso in Roma, il 18 marzo 2025 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]