CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 marzo 2023
Cassazione n. 38364/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con ordinanza del 13 - 16/03/2023 il G.i.p. del Tribunale di Catania ha disposto l'archiviazione del procedimento n. 7141/21 R.G.N.R. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], disponendo la restituzione degli atti al Pubblico ministero. 2. Avverso l'ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione dal difensore e procuratore speciale della persona offesa, che ha eccepito, con motivo unico, violazione di legge, in relazione all'art. 410 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per avere il G.i.p. disposto l'archiviazione malgrado la richiesta, formulata dalla difesa, di escussione di un teste. 3. Ai sensi dell'art. 410 bis, comma 3, cod. proc. pen., inserito dall'art. 1, comma 33, I. 23 giugno 2017, n. 103, avverso l'ordinanza di archiviazione il legislatore ha prefigurato il rimedio tipico e a critica limitata del reclamo dinanzi al tribunale in composizione monocratica. Ne discende che, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., occorre disporre la trasmissione degli atti al Tribunale di Catania. P.Q.M. Riqualificato il ricorso come reclamo ai sensi dell'art. 410-bis, comma 3, c.p.p., dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Catania. Così deciso i