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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25596/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., sedente in Firenze, con avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato - controricorrente – avverso la sentenza della CTR della Toscana, n. 1472/21 depositata il 7 dicembre 2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 maggio 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La contribuente depositava il 15 dicembre 2015 dichiarazione integrativa per far emergere la detassazione conseguente all’agevolazione “[OSCURATO:PERSONA]” (art. 6, l. n. 388/2000), riliquidando così le dichiarazioni 2010 e successive.

L’Agenzia contestava però il credito relativo all’anno d’imposta 2013 (UNICO 2014) e recuperava a tassazione con procedura ai sensi dell’art. 36-bis, d.p.r. n. 600/1973. [OSCURATO:PERSONA] La CTP respingeva il ricorso osservando che la contribuente avrebbe dovuto attivare le previste modalità, cioè la dichiarazione integrativa (entro il termine per la dichiarazione relativa all’anno successivo) ovvero l’istanza di rimborso (entro il termine decadenziale di quarantotto mesi), accertando che comunque la dichiarazione integrativa depositata non rispettava nessuno di tali termini.

La CTR confermava la sentenza di primo grado.

La contribuente propone così ricorso in cassazione affidato a un motivo, mentre l’Agenzia resiste a mezzo di controricorso.

Da ultimo la ricorrente ha depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 8 bis, d.p.r. n. 322/1988 e 1429, cod. civ.

1.1. Il motivo è infondato.

E’ infatti vero che la giurisprudenza di questa Corte, dopo aver ribadito che il recupero dei benefici deve avvenire nei termini e con le modalità previste (dichiarazione integrativa o istanza di rimborso, rispettivamente entro il termine per la dichiarazione relativa all’anno successivo ed entro quarantotto mesi), equipara però tale situazione, senza dunque sottoporre al suddetto termine decadenziale la dichiarazione integrativa, a quella dell’errore contabile, nell’ipotesi in cui la mancata fruizione del beneficio stesso sia dipesa da incertezza interpretativa, che esclude la riferibilità della mancata tempestiva indicazione ad una scelta discrezionale del contribuente.

Tuttavia, appare evidente che, venuta meno tale incertezza, i termini suddetti non possono che tornare in rilievo, atteso che a quel punto la mancata fruizione risulta ormai dipendente da una scelta discrezionale.

In tal senso deve osservarsi che la scelta di avvalersi del beneficio fiscale recato dalla c.d.

“[OSCURATO:PERSONA]” è discrezionale per il contribuente, che tale discrezionalità viene meno solo per il periodo in cui si è verificata la surriferita situazione di “incertezza”, che terminato lo stesso a mezzo del d.m. 5 luglio 2012 si ripristina il regime ordinario.

In proposito va rimarcato come questa Corte (Cass. n. 33277/23) ha ad esempio chiarito che, esauritosi appunto il suddetto periodo, essendosi determinata la decadenza per la facoltà d’integrazione della dichiarazione a seguito dell’inutile decorso del termine, non residua(va) al contribuente che la proposizione dell’istanza di rimborso nei termini di legge, a riprova quindi del fatto che, terminato il suddetto periodo, i termini decadenziali riprendono il loro normale decorso.

Orbene la CTR ha in proposito osservato come la situazione d’incertezza fosse venuta meno a seguito del d.m. 5 luglio 2012 (il quale ha consentito la possibilità di cumulare i due benefici fiscali, permettendo da quella data ai contribuenti di accedere a tale agevolazione), e così pure conclude la stessa pronuncia di questa Corte che la parte ricorrente ritiene fondare la propria tesi(Cass. n. 23093/2024 § 2.4., dove peraltro non viene indicata la data di emenda dell’originaria dichiarazione rispetto al termine decorrente dalla fine della situazione d’incertezza).

Premesso che il beneficio, come già detto, era riferibile all’anno d’imposta 2010 (avendo infatti la contribuente in quell’anno installato l’impianto, e proceduto a riliquidare la dichiarazione UNICO 2011), risulta quindi tardiva la dichiarazione integrativa del 15 dicembre 2015.

2. Il ricorso dev’essere dunque respinto, con aggravio di spese in capo alla ricorrente soccombente.

Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.

Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, un ulter

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., sedente in Firenze, con avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato - controricorrente – avverso la sentenza della CTR della Toscana, n. 1472/21 depositata il 7 dicembre 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 maggio 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La contribuente depositava il 15 dicembre 2015 dichiarazione integrativa per far emergere la detassazione conseguente all’agevolazione “[OSCURATO:PERSONA]” (art. 6, l. n. 388/2000), riliquidando così le dichiarazioni 2010 e successive. L’Agenzia contestava però il credito relativo all’anno d’imposta 2013 (UNICO 2014) e recuperava a tassazione con procedura ai sensi dell’art. 36-bis, d.p.r. n. 600/1973. [OSCURATO:PERSONA] La CTP respingeva il ricorso osservando che la contribuente avrebbe dovuto attivare le previste modalità, cioè la dichiarazione integrativa (entro il termine per la dichiarazione relativa all’anno successivo) ovvero l’istanza di rimborso (entro il termine decadenziale di quarantotto mesi), accertando che comunque la dichiarazione integrativa depositata non rispettava nessuno di tali termini. La CTR confermava la sentenza di primo grado. La contribuente propone così ricorso in cassazione affidato a un motivo, mentre l’Agenzia resiste a mezzo di controricorso. Da ultimo la ricorrente ha depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 8 bis, d.p.r. n. 322/1988 e 1429, cod. civ. 1.1. Il motivo è infondato. E’ infatti vero che la giurisprudenza di questa Corte, dopo aver ribadito che il recupero dei benefici deve avvenire nei termini e con le modalità previste (dichiarazione integrativa o istanza di rimborso, rispettivamente entro il termine per la dichiarazione relativa all’anno successivo ed entro quarantotto mesi), equipara però tale situazione, senza dunque sottoporre al suddetto termine decadenziale la dichiarazione integrativa, a quella dell’errore contabile, nell’ipotesi in cui la mancata fruizione del beneficio stesso sia dipesa da incertezza interpretativa, che esclude la riferibilità della mancata tempestiva indicazione ad una scelta discrezionale del contribuente. Tuttavia, appare evidente che, venuta meno tale incertezza, i termini suddetti non possono che tornare in rilievo, atteso che a quel punto la mancata fruizione risulta ormai dipendente da una scelta discrezionale. In tal senso deve osservarsi che la scelta di avvalersi del beneficio fiscale recato dalla c.d. “[OSCURATO:PERSONA]” è discrezionale per il contribuente, che tale discrezionalità viene meno solo per il periodo in cui si è verificata la surriferita situazione di “incertezza”, che terminato lo stesso a mezzo del d.m. 5 luglio 2012 si ripristina il regime ordinario. In proposito va rimarcato come questa Corte (Cass. n. 33277/23) ha ad esempio chiarito che, esauritosi appunto il suddetto periodo, essendosi determinata la decadenza per la facoltà d’integrazione della dichiarazione a seguito dell’inutile decorso del termine, non residua(va) al contribuente che la proposizione dell’istanza di rimborso nei termini di legge, a riprova quindi del fatto che, terminato il suddetto periodo, i termini decadenziali riprendono il loro normale decorso. Orbene la CTR ha in proposito osservato come la situazione d’incertezza fosse venuta meno a seguito del d.m. 5 luglio 2012 (il quale ha consentito la possibilità di cumulare i due benefici fiscali, permettendo da quella data ai contribuenti di accedere a tale agevolazione), e così pure conclude la stessa pronuncia di questa Corte che la parte ricorrente ritiene fondare la propria tesi(Cass. n. 23093/2024 § 2.4., dove peraltro non viene indicata la data di emenda dell’originaria dichiarazione rispetto al termine decorrente dalla fine della situazione d’incertezza). Premesso che il beneficio, come già detto, era riferibile all’anno d’imposta 2010 (avendo infatti la contribuente in quell’anno installato l’impianto, e proceduto a riliquidare la dichiarazione UNICO 2011), risulta quindi tardiva la dichiarazione integrativa del 15 dicembre 2015. 2. Il ricorso dev’essere dunque respinto, con aggravio di spese in capo alla ricorrente soccombente. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 5.600,00, oltre spese prenotate a debito. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, un ulter
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