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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 luglio 2026

Cassazione n. 23585/2026

Testo disponibile della fonte

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oDall’Asta– controricorrente –AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore– intimata –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCampania, n. 9902/01/17, depositata il 21/11/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava, dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Napoli, l’intimazione di pagamento n. 071 20159034776203, fondata sulle cartelle di pagamento n. 071 2007Numero registro generale 16154/2018Numero sezionale 5294/2026Numero di raccolta generale 23585/2026Data pubblicazione 20/07/20260003430202000 (per Irpef 2002), n. 071 2007 0129714490000 (per Irpef2003), n. 071 2008 0155838981000 (per Irpef e Irap 2005), n. 071 20090021093385000 (per Irpef 2000), n. 071 2010 00144122765000 (perIrpef e Irap 2006) e n. 071 2011 0087603921000 (per Irpef e Irap 2007).A sostegno del ricorso il contribuente deduceva, per quantointeressa in questa sede, l’omessa e/o irregolare notifica delle cartelle dipagamento e degli atti (avvisi di accertamento e avviso bonario) a questepresupposti, con conseguente vizio di motivazione dell’impugnataintimazione di pagamento, decadenza ex artt. 43 del d.P.R. n. 600/1973 e57 del d.P.R. n. 633/1972, nonché decadenza ex art. 25 del d.P.R. n.602/1973 e maturata prescrizione del credito erariale per carenza ditempestivi atti interruttivi.La CTP, rilevata l’omessa notifica delle cartelle e degli avvisi diaccertamento e ritenuto decorso, alla data di notifica dell’intimazione dipagamento, il termine di decadenza previsto per Irpef e Irap, accoglieva ilricorso.2.

Avverso tale sentenza proponeva appello [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania, rilevata laregolare notifica delle cartelle e la non decorrenza del termine diprescrizione, accoglieva il gravame, riaffermando la validitàdell’intimazione di pagamento e delle connesse cartelle.3.

Ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, articolandosette motivi.L’Agenzia delle Entrate-Riscossione resiste con controricorso, mentreè rimasta intimata l’Agenzia delle entrate.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa, con la quale hachiesto, in via principale, dichiararsi l’estinzione del giudizio percessazione della materia del contendere con riferimento alle cartelle nn.071 2010 0144122765 e 071 2011 0087603921 (annualità 2006 e 2007),Numero registro generale 16154/2018Numero sezionale 5294/2026Numero di raccolta generale 23585/2026Data pubblicazione 20/07/2026in quanto integralmente sgravate, con cassazione senza rinvio dellasentenza impugnata, e con ogni conseguente statuizione in ordine allasorte degli atti esecutivi fondati sulla cartella n. 071 20180027280855000, emessa nelle more del giudizio; in subordine ha chiestoaccogliersi il ricorso per cassazione per i motivi in esso indicati e, inestremo subordine, accogliersi i motivi di ricorso per un nuovo esame delmerito alla luce degli sgravi concessi, dei pagamenti nelle more eseguiti edell’adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 1, commi da 82 a101, della legge n. 199/2025 (cd. rottamazione-quinquies).Anche l’ADER ha depositato memoria illustrativa, con la quale, in viapreliminare, ha chiesto un rinvio dell’adunanza camerale, e, nel merito, haconcluso per il rigetto del ricorso.Considerato che:1.

Preliminarmente occorre rilevare che il ricorrente ha chiestodichiararsi la cessazione della materia del contendere in ragionedell’avvenuta presentazione della domanda di definizione agevolata di cuiall’art. 1, commi 82-101, della legge n. 199/2025 (cd. rottamazione-quinquies).

Tale domanda, di cui è stata prodotta la ricevuta dipresentazione in allegato alla memoria illustrativa, ha ad oggetto solo unaparte del credito erariale per cui è causa, e precisamente la cartella dipagamento n. 071 2018 0027280855000, emessa, a seguito dellasentenza della CTR della Campania oggetto del presente giudizio, inrelazione all’Irpef 2000, 2005 e 2007 ed all’Irap 2005, 2006 e 2007.Dai commi 82 e ss. dell’art. 1 della predetta legge si evince, perquanto interessa in questa sede, che: entro il 30 giugno 2026 (comma 92)l’ADER comunica l’ammontare complessivo delle somme dovute e quello diogni singola rata (nella specie, trattasi di 20 rate); la prima rata va pagataentro il 31 luglio 2026 (comma 83); dietro presentazione della (sola)domanda di definizione agevolata e nelle more del pagamento della primarata, il giudizio è sospeso dal giudice; ai soli fini dell'estinzione del giudizioNumero registro generale 16154/2018Numero sezionale 5294/2026Numero di raccolta generale 23585/2026Data pubblicazione 20/07/2026l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamentodella prima o unica rata delle somme dovute e l'estinzione è dichiarata dalgiudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenziadelle entrate - Riscossione che sia parte nel giudizio o, in sua assenza, daparte dell'ente creditore, della dichiarazione prevista dal comma 86 e dellacomunicazione prevista dal comma 92 nonché della documentazionecomporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimentipronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato (comma 87).Alla luce della documentazione prodotta dal ricorrente e nelle moredel pagamento della prima rata, va quindi disposto il rinvio della causa anuovo ruolo.

P.Q.Mrinvia a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 02/07/2026.Il PresidenteLucio Napolitano

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oDall’Asta– controricorrente –AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore– intimata –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCampania, n. 9902/01/17, depositata il 21/11/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava, dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Napoli, l’intimazione di pagamento n. 071 20159034776203, fondata sulle cartelle di pagamento n. 071 2007Numero registro generale 16154/2018Numero sezionale 5294/2026Numero di raccolta generale 23585/2026Data pubblicazione 20/07/20260003430202000 (per Irpef 2002), n. 071 2007 0129714490000 (per Irpef2003), n. 071 2008 0155838981000 (per Irpef e Irap 2005), n. 071 20090021093385000 (per Irpef 2000), n. 071 2010 00144122765000 (perIrpef e Irap 2006) e n. 071 2011 0087603921000 (per Irpef e Irap 2007).A sostegno del ricorso il contribuente deduceva, per quantointeressa in questa sede, l’omessa e/o irregolare notifica delle cartelle dipagamento e degli atti (avvisi di accertamento e avviso bonario) a questepresupposti, con conseguente vizio di motivazione dell’impugnataintimazione di pagamento, decadenza ex artt. 43 del d.P.R. n. 600/1973 e57 del d.P.R. n. 633/1972, nonché decadenza ex art. 25 del d.P.R. n.602/1973 e maturata prescrizione del credito erariale per carenza ditempestivi atti interruttivi.La CTP, rilevata l’omessa notifica delle cartelle e degli avvisi diaccertamento e ritenuto decorso, alla data di notifica dell’intimazione dipagamento, il termine di decadenza previsto per Irpef e Irap, accoglieva ilricorso.2. Avverso tale sentenza proponeva appello [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania, rilevata laregolare notifica delle cartelle e la non decorrenza del termine diprescrizione, accoglieva il gravame, riaffermando la validitàdell’intimazione di pagamento e delle connesse cartelle.3. Ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, articolandosette motivi.L’Agenzia delle Entrate-Riscossione resiste con controricorso, mentreè rimasta intimata l’Agenzia delle entrate.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa, con la quale hachiesto, in via principale, dichiararsi l’estinzione del giudizio percessazione della materia del contendere con riferimento alle cartelle nn.071 2010 0144122765 e 071 2011 0087603921 (annualità 2006 e 2007),Numero registro generale 16154/2018Numero sezionale 5294/2026Numero di raccolta generale 23585/2026Data pubblicazione 20/07/2026in quanto integralmente sgravate, con cassazione senza rinvio dellasentenza impugnata, e con ogni conseguente statuizione in ordine allasorte degli atti esecutivi fondati sulla cartella n. 071 20180027280855000, emessa nelle more del giudizio; in subordine ha chiestoaccogliersi il ricorso per cassazione per i motivi in esso indicati e, inestremo subordine, accogliersi i motivi di ricorso per un nuovo esame delmerito alla luce degli sgravi concessi, dei pagamenti nelle more eseguiti edell’adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 1, commi da 82 a101, della legge n. 199/2025 (cd. rottamazione-quinquies).Anche l’ADER ha depositato memoria illustrativa, con la quale, in viapreliminare, ha chiesto un rinvio dell’adunanza camerale, e, nel merito, haconcluso per il rigetto del ricorso.Considerato che:1. Preliminarmente occorre rilevare che il ricorrente ha chiestodichiararsi la cessazione della materia del contendere in ragionedell’avvenuta presentazione della domanda di definizione agevolata di cuiall’art. 1, commi 82-101, della legge n. 199/2025 (cd. rottamazione-quinquies). Tale domanda, di cui è stata prodotta la ricevuta dipresentazione in allegato alla memoria illustrativa, ha ad oggetto solo unaparte del credito erariale per cui è causa, e precisamente la cartella dipagamento n. 071 2018 0027280855000, emessa, a seguito dellasentenza della CTR della Campania oggetto del presente giudizio, inrelazione all’Irpef 2000, 2005 e 2007 ed all’Irap 2005, 2006 e 2007.Dai commi 82 e ss. dell’art. 1 della predetta legge si evince, perquanto interessa in questa sede, che: entro il 30 giugno 2026 (comma 92)l’ADER comunica l’ammontare complessivo delle somme dovute e quello diogni singola rata (nella specie, trattasi di 20 rate); la prima rata va pagataentro il 31 luglio 2026 (comma 83); dietro presentazione della (sola)domanda di definizione agevolata e nelle more del pagamento della primarata, il giudizio è sospeso dal giudice; ai soli fini dell'estinzione del giudizioNumero registro generale 16154/2018Numero sezionale 5294/2026Numero di raccolta generale 23585/2026Data pubblicazione 20/07/2026l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamentodella prima o unica rata delle somme dovute e l'estinzione è dichiarata dalgiudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenziadelle entrate - Riscossione che sia parte nel giudizio o, in sua assenza, daparte dell'ente creditore, della dichiarazione prevista dal comma 86 e dellacomunicazione prevista dal comma 92 nonché della documentazionecomporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimentipronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato (comma 87).Alla luce della documentazione prodotta dal ricorrente e nelle moredel pagamento della prima rata, va quindi disposto il rinvio della causa anuovo ruolo. P.Q.Mrinvia a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 02/07/2026.Il PresidenteLucio Napolitano
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