CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 19076/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5giugno 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];La Corte osserva:Numero registro generale 27180/2024Numero sezionale 4806/2026Numero di raccolta generale 19076/2026Data pubblicazione 11/06/20261. L’Agenzia delle entrate con l’avviso di accertamento n.TF7010200387/2022 per l’anno di imposta 2016, notificato il 1° agosto2022 al contribuente titolare di omonima ditta individuale esercenterecuperava a tassazione costi indebitamente dedotti, per un imponibilecomplessivo di € 78.984,74 (ai Irpef) ed € 6.680,44 (ai fini IVA), ed inparticolare, costi di rappresentanza non inerenti per euro 2.198,25 (lerelative fatture imputate si riferivano a pasti di consumo giornalieri deltitolare della ditta), omaggi clienti ed altre spese di rappresentanza noninerenti per euro 4.482,19 (acquisti di bottiglie di vino, confezioni dipasta, relative al consumo personale), spese carburante per euro7.304,30 (corrispondente al 20% del totale € 36.521,48), spese nondocumentate per euro 65.000,00, consistenti in spese legali liquidateper un incarico di assistenza in un giudizio promosso nei confronti diUnicredit spa, riguardanti un immobile adibito ad abitazione principaleed originariamente acquistato con i benefici per la prima casa.2. Con la sentenza 2503/04/2023 la Corte di Giustizia Tributaria diprimo grado di Caserta ha accolto parzialmente il ricorso delcontribuente, ritenendo fondata soltanto la doglianza relativa alrecupero delle spese di rappresentanza per € 4.482,19.3. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania,con la sentenza 4479/18/2024, ha accolto parzialmente l’appello delcontribuente riconoscendo come deducibili i costi pari ad € 65.000,00relativi all’immobile acquistato come prima casa e ritenuto strumentaleall’attività di impresa, con compensazione delle spese di lite in virtùdella produzione soltanto in appello della documentazione afondamento della legittimità delle spese sostenute per l’attivitàprofessionale.4. L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione articolando ununico motivo.Numero registro generale 27180/2024Numero sezionale 4806/2026Numero di raccolta generale 19076/2026Data pubblicazione 11/06/2026Il contribuente deposita controricorso.5. Le parti non hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c. la violazione dell’art.109 d.P.R. 917/1986 e dell’art. 19 d.P.R. 633/1972, per aver la Cortedi giustizia di secondo grado erroneamente ritenuto che la parte avessefornito la prova che l’immobile, acquistato come prima casa e,pertanto, ad uso abitativo e classificato in catasto come A2 classe 4,fosse stato trasformato e destinato a sede dell’attività commerciale e,pertanto, dovesse essere considerato come bene strumentale, conconseguente deducibilità della spesa contestata, in assenza di provacompiuta dell’effettività della spesa di euro 65.000,00, non essendosiverificate le condizioni previste per l’esborso al legale come da scritturaprivata conclusa tra quest’ultimo ed il contribuente.1.1. Il controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorsorilevando che non emergono con chiarezza i fatti e i principi giuridicisottesi alle censure proposte, né viene fatta menzione dei documentiversati in atti dal contribuente che sono stati decisivi ai fini dellavalutazione compiuta dai giudici di appello, e che non sono stati indicatigli atti ed i documenti sui cui il ricorso si fonda.Le eccezioni sono infondate.Con riferimento al rilevato difetto di autosufficienza l’art. 366,primo comma, n. 6 c.p.c. va interpretato alla luce della pronuncia dellaCorte a Sezioni Unite, del 18/3/2022, n. 8950, e cioè in modo noneccessivamente formalistico, tanto da incidere sulla sostanza stessa deldiritto in contesa, non traducendosi in un ineluttabile onere di integraletrascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso,insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenutoNumero registro generale 27180/2024Numero sezionale 4806/2026Numero di raccolta generale 19076/2026Data pubblicazione 11/06/2026degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamentesegnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito; non vi è,dunque, un obbligo di integrale trascrizione degli atti, bensì la necessitàdi una puntuale indicazione del contenuto e la segnalazione della loropresenza nel fascicolo di merito. Tale interpretazione è coerente con lagiurisprudenza della Corte Edu (in particolare, sent. Succi et al. c. Italiadel 28 ottobre 2021, che ha ribadito la necessità di evitare che ilrispetto del requisito formale incida negativamente sulla sostanza deldiritto conteso), dovendo ritenersi assicurata la compatibilità delprincipio di autosufficienza con quello di cui all'art. 6, par. 1, dellaCEDU, qualora, in ossequio al criterio di proporzionalità, non sitrasmodi in un eccessivo formalismo, dovendosi, di conseguenza,ritenere rispettato ogni qualvolta l'indicazione dei documenti o deglialternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone ipassaggi essenziali, con il riferimento idoneo ad identificare la fase delprocesso di merito in cui siano stati prodotti o formati (Cass. sez. 1,del 19/04/2022, n. 12481).Nell’ottica del superamento di meri formalismi, dunque, la letturacomplessiva del motivo di ricorso, così come articolato dal contribuenteal fine di sostenere la violazione o la falsa applicazione della legge, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., consente di individuarele norme di legge che si assumono violate e le ragioni sottese alladenunciata censura, laddove si ponga particolare attenzione alleargomentazioni esposte ad illustrazione della censura in rubrica,consentendo alla Corte di esercitare il proprio sindacato con riferimentoal vizio rilevato, e, prima ancora, garantendo il rispetto delle regoleprocessuali.Deve anche rilevarsi che la puntualità della censura proposta risultaproporzionata al tenore della decisione impugnata che, con riferimentoNumero registro generale 27180/2024Numero sezionale 4806/2026Numero di raccolta generale 19076/2026Data pubblicazione 11/06/2026alla deducibilità dei costi oggetto di contestazione, si limita a richiamaregli atti, senza precisare i documenti esaminati e gli atti valutati, di talché deve ritenersi che la decisione si fondi sugli atti di causa ai quali inmaniera più specifica ha fatto riferimento l’Agenzia laddove hamenzionato la trasformazione dell’immobile e, quindi, il progettodepositato, e la scrittura privata tra il contribuente ed il legale, dallaquale doveva desumersi il costo dichiarato per l’anno 2016.Non è dubitabile poi che la censura si riferisca alla deducibilità delcosto e, quindi, ai requisiti richiesti dal disposto di cui all’art. 109 d.P.R.917/1986 e all’art. 19 d.P.R. 633/1972, che secondo l’Agenzia delleentrate non sono ricorrenti per la voce in esame.1.2. E’ infondata anche l’ulteriore eccezione di inammissibilità delricorso perché volto al riesame nel merito della questione oggetto digiudizio.L’Agenzia censura la decisione della Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado ritenendo la violazione delle norme innanzi menzionate,sia con riferimento ai requisiti di strumentalità dell’immobile, sia avutoriguardo alla certezza del costo, rilevando che sulla base della scritturaprivata prodotta agli atti l’obbligazione in favore del legale non eraancora sorta e, pertanto, il costo non poteva essere dichiarato secondoil criterio della competenza pur applicabile.Deve, quindi, osservarsi che la censura rientra pienamente nel viziodi violazione di legge di cui all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c.2. Il motivo di ricorso è fondato.2.1. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado, per quantoqui di interesse, ha osservato che il contribuente ha prodotto, inallegato ai motivi di appello, la documentazione, non contestatadall’Agenzia delle Entrate, attestante le spese oggetto di deduzione conil mod. unico 2017 ed in particolare le spese connesse allaristrutturazione dell’immobile che, sia pur acquistato con l’incentivo perNumero registro generale 27180/2024Numero sezionale 4806/2026Numero di raccolta generale 19076/2026Data pubblicazione 11/06/2026la prima casa, non può che essere stato destinato all’attività dirappresentanza svolta dal contribuente, sia per l’ampiezza spropositatadella volumetria, sia per la concreta composizione dei macro-locali, siainfine per la circostanza che l’appellante aveva dimostrato di possederealtra abitazione, la cui superficie appariva proporzionata alle esigenzeabitative di soggetto non convivente con altri. Da tanto conseguiva lariforma della sentenza e l’annullamento dell’avviso di accertamentoanche con riferimento alla ritenuta indeducibilità delle spese inerentiall’immobile adibito a sala esposizione e ricezione clienti.2.2. Secondo l’orientamento consolidato della Corte ai fini delreddito d’impresa, è possibile distinguere tra immobili "merce", ossiadestinati al mercato della compravendita ed al cui scambio oproduzione è diretta l'attività di impresa, immobili "patrimonio",destinati al mercato locativo, e immobili "strumentali", destinati allaproduzione (cfr., da ultimo, Cass. n. 24720 del 11/08/2022; Cass. n.4417 del 20/02/2020, richiamate da Cass. sez. 5, 22/05/2025, n.13755). La collocazione dei beni nell’una o nell’altra categoria dipendedalla destinazione economica ad essi concretamente impressa (Cass.n. 11631 del 04/05/2023; Cass. n. 39817 del 14/12/2021).Più in particolare, in tema di redditi d'impresa, i beni immobili nonstrumentali né riconducibili ai beni-merce agli effetti dell'art. 57 (ora90) del d.P.R. n. 917 del 1986 - che prevede l'indeducibilità dei relativicosti ed il concorso alla formazione del reddito secondo la disciplina suiredditi fondiari - vanno individuati in ragione della loro natura e delladestinazione all'attività di produzione o di scambio oggetto dell'attivitàd'impresa, con la conseguenza che qualora gli stessi non siano correlatiallo svolgimento di un'attività produttiva di reddito d'impresa, non solonon possono ritenersi beni-merce, ma neppure beni strumentali perdestinazione (Cass. Sez. 5, 29/10/2020, 23087).Numero registro generale 27180/2024Numero sezionale 4806/2026Numero di raccolta generale 19076/2026Data pubblicazione 11/06/2026Con riferimento all’IVA poi ai fini dell'esercizio del diritto di detrazioneoccorre che il bene o il servizio acquisito, anche se nonimmediatamente inserito nel ciclo produttivo, sia necessarioall'organizzazione dell'impresa o funzionale all'iniziativa economicaprogrammata in vista della successiva attuazione (Cass. n. 25635 del31/08/2022).Occorre, dunque, accertare in concreto l'effettiva inerenza del benerispetto alle finalità imprenditoriali, verificando se il bene immobilecostituisca il mezzo per l’esercizio dell’attività di impresa.2.3. La sentenza della CTR non si è conformata ai superiori principidi diritto laddove ha considerato che, indipendentemente dallaclassificazione catastale dell’immobile in A2 e, pertanto, comeabitazione, e dall’acquisto dello stesso con gli incentivi per la primacasa, dovesse ritenersi che l’immobile fosse destinato all’attività dirappresentanza svolta dal contribuente, e ciò “vuoi per l’ampiezzaspropositata della volumetria, vuoi per la concreta composizione deimacro-locali, vuoi infine per la circostanza che l’appellante hadimostrato di possedere altra casa destinata ad abitazione, la cuisuperficie appare meglio proporzionata alle esigenze abitative disoggetto non convivente con altri”.Non può affermarsi che soltanto sulla base dei predetti elementi,generici ed opinabili, possa fondatamente affermarsi la strumentalitàdell’immobile e, quindi, la deducibilità della relativa spesa, dovendoverificarsi in concreto la destinazione dell’immobile all’attività diimpresa.Alla mancata prova in ordine alla strumentalità dell’immobile, vapoi aggiunto che, come si evince anche dall’avviso di accertamentoriportato per stralcio in ricorso, nel caso in esame le spese di cui sicontroverte attengono all’importo pari ad euro 65.000,00 oggetto dellaNumero registro generale 27180/2024Numero sezionale 4806/2026Numero di raccolta generale 19076/2026Data pubblicazione 11/06/2026scrittura privata anch’essa richiamata per le pattuizioni di interesse nelnell’atto introduttivo del presente giudizio e ad esso allegata.Nella “scrittura privata ricognitiva e convenzione” si dà atto che ilcontribuente aveva conferito al legale l'incarico di assisterlo edifenderlo nel giudizio promosso nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] inriferimento al contratto di mutuo concluso per l'acquisto dell'immobilein questione e che nel corso del giudizio era stata presentata propostaconciliativa, per cui le parti concordavano l’importo delle spese e deicompensi legali spettanti al legale, quantificandolo in euro 65.000,00.Le parti convenivano anche che l’importo sarebbe stato versatoesclusivamente a seguito del “futuro azzeramento degli interessidebitori, nonché all’integrale pagamento, da parte della Banca, dellesomme indebitamente incassate a titolo di interessi debitori (del pianodi ammortamento allegato al contratto di mutuo relativi all’immobile inquestione)”.Secondo l’orientamento della Corte (Cass. sez. 5, 23/4/2025, n.10693) i costi relativi alle spese legali sono deducibili nell'esercizio seè provata l'ultimazione della prestazione del professionista ed ilcontribuente ha l’onere di dover dimostrare tale circostanza (Cass.,sez. 5, 14.4.2022, n.12127).Se, dunque, sono irrilevanti la ricezione ed il pagamento dellafattura, deve nondimeno osservarsi che occorre verificare se ilcontribuente nell’esercizio di competenza abbia dedotto e provato chele prestazioni professionali di cui al costo contestato fossero stateultimate nell’anno 2016.Anche sotto tale profilo la decisione di secondo grado non haverificato la sussistenza dei requisiti per la deducibilità del costo comecensurato dall’Agenzia delle entrate, non essendo stata verificatal’ultimazione dell’attività professionale del legale nell’esercizio dicompetenza che viene in rilievo.Numero registro generale 27180/2024Numero sezionale 4806/2026Numero di raccolta generale 19076/2026Data pubblicazione 11/06/20263. In definitiva, il ricorso va accolto con cassazione della sentenzaimpugnata e rinvio al giudice del merito per nuovo esame alla luce deiprincipi innanzi richiamati.La Corte, P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversacomposizione, la quale provvederà anche al regolamento delle spesedel giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 5 giugno 2026Il PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]