CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05371/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza del Tribunale di Pordenone dell' 8 giugno 2022, con cui [OSCURATO:PERSONA]Addetta era stata condannata alla pena di mesi sei di arresto ed euro duemila di ammenda, con sospensione della patente di guida per un anno, confisca del veicolo di sua proprietà e trasmissione della sentenza al Prefetto di Pordenone per quanto di competenza, in ordine al reato di cui alli art. 186, comma 7, cod. strada, perché guidava sulla pubblica via e si rifiutava arbitrariamente di sottoporsi all'accertamento clinico-tossicologico finalizzato alla verifica della presenza di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope, nonché agli accertamenti necessari ad accertare lo stato di alterazione psicofisica, correlato all'utilizzo di sostanze stupefacenti o alcoliche. 2. L'imputata, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo, con due motivi: denuncia di violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla responsabilità penale e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod.pen. 3. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità. Va rilevato che gli stessi riproducono, senza formulare specifica critica, il medesimo profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso correttamente dalla Corte di appello, che ha evidenziato, alle pagine 2 e 3 della sentenza impugnata, riferendosi alle concrete modalità del fatto, che dalla testimonianza dell'agente intervenuto, era emerso che l'imputata, fermata per condotta di guida pericolosa, nonostante manifestasse tutti i sintomi dell'assunzione di bevande alcoliche, rifiutava di effettuare il soffio continuo, di 6 o 7 secondi, necessario per effettuare il test con etilometro. Rispetto a tali fattuali e documentali risultanze, la ricorrente propone nuovamente le considerazioni del c.t. di parte che, in via astratta ed ex post, afferma che tale condotta sarebbe derivata da una crisi di panico. Ciò al fine di interpretare la propria condotta nel senso di giustificare il rifiuto espresso. Si tratta, all'evidenza, di inammissibile deduzione fatto in sede di legittimità. Allo stesso modo, va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei principi e il rifiuto della richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., sono fondati su motivi - schiettamente di merito, e dunque non consentiti - che comunque si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale. 4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non essendo presenti cause di esonero. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, li 8 gennai