CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 aprile 2026
Cassazione n. 10037/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a sentenza n. 132/2019 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] di BOLZANO, depositata il21/06/2019 R.G.N. 23/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del12/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 890/2020Numero di raccolta generale 10037/20261. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di TrentoDa,t a pubblicazione 18/04/2026Sezione distaccata di Bolzano, ha rigettato il gravame interpostodalla s.r.l. “[OSCURATO:PERSONA]” – fornitrice, in virtù di concessionestipulata con lo Stato Maggiore dell’[OSCURATO:PERSONA], del serviziodi ristorazione e pulizia presso il soggiorno militare di ColleIsarco – avverso la pronuncia di primo grado che avevaparzialmente accolto l’opposizione proposta dalla medesimasocietà contro il verbale ispettivo del 3 aprile 2014 redattocongiuntamente dall’Inps e dall’Ispettorato del Lavoro.La sentenza di primo grado aveva: a) dichiarato l’infondatezzadella pretesa contributiva avanzata dall’Inps mediante il citatoverbale limitatamente alle assenze risultanti dal LUL; b)rigettato nel resto la domanda di accertamento negativoformulata dalla società; c) dichiarato inammissibile la domandariconvenzionale spiegata dall’Inps.Per quanto qui strettamente interessa, il rigetto della domandaaveva riguardato la parte del menzionato verbale con cui l’Inps,rilevato che il servizio reso dalla [OSCURATO:PERSONA] era statoeffettuato in parte mediante l’impiego di personalesomministrato dall’agenzia di somministrazione rumena“[OSCURATO:PERSONA] 2003” s.r.l. e in parte tramite personaledipendente, aveva accertato che ai lavoratori somministratierano stati applicati trattamenti retributivi inferiori a quelliprevisti dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativaprovinciale e che il rapporto di somministrazione intercorso conla citata agenzia rumena aveva natura fraudolenta, con laconseguente costituzione dei relativi rapporti di lavoro in capoalla utilizzatrice [OSCURATO:PERSONA] e il correlato obbligo dellamedesima di versare i contributi previdenziali sulle retribuzioniminime dovute.Numero registro generale 890/20202. Avverso detta pronuncia la [OSCURATO:PERSONA] ha propostoN umero sezionale 1321/2026Numero di raccolta generale 10037/2026ricorso, affidato a tre motivi. Data pubblicazione 18/04/2026L’Inps ha resistito mediante controricorso.3. All’esito della camera di consiglio del 12 marzo 2026, ilCollegio si è riservato di depositare ordinanza entro il terminedi sessanta giorni ai sensi dell’art. 380bis.1, secondo comma,c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. I primi due motivi di ricorso possono essere esaminaticongiuntamente in quanto connessi.1.1. Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4), c.p.c., si denuncia la violazione dell’art. 112c.p.c., per avere la Corte d’appello omesso di valutare il motivodi appello tramite il quale la [OSCURATO:PERSONA] aveva lamentato lanullità della sentenza di primo grado ex art. 112 c.p.c.La ricorrente evidenzia che il Tribunale aveva dichiaratoinammissibile la domanda riconvenzionale proposta dall’Inpsperché non era stato chiesto lo spostamento della primaudienza. Rileva che, ciononostante, il primo Giudice avevaritenuto irregolare la somministrazione di personale sulla scortadi argomentazioni, qualificate come mere difese, che avevanoampliato la domanda, in quanto non contenute nel verbaleispettivo, ma dedotte dall’Istituto nella memoria difensiva asostegno della domanda riconvenzionale. Rappresenta di avercensurato la sentenza di primo grado per violazione dell’art. 112c.p.c., ma deduce che sul punto la Corte d’appello non si erapronunciata, così incorrendo a sua volta nella violazione dellacitata disposizione.1.2. Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., si lamenta la violazione dell’art. 112c.p.c., per avere la Corte d’appello considerato quali mere diNfuemseero registro generale 890/2020Numero sezionale 1321/2026argomentazioni poste a base della domanda riconvenzioNnuamleero. d i raccolta generale 10037/2026La ricorrente critica la sentenza impugnata laddove hDaat a pubblicazione 18/04/2026affermato che il primo Giudice poteva esaminare le ulterioriprospettazioni dell’Inps perché mere difese o, al più, allegazionirelative ad un’eccezione riconvenzionale. Sottolinea che le meredifese sono dirette a contrastare la pretesa avversaria, ma nonpossono ampliare il thema decidendum e tradursinell’allegazione di un fatto impeditivo, modificativo o estintivodella pretesa medesima. Sottolinea che il verbale ispettivoaveva contestato esclusivamente la nullità del contratto disomministrazione per frode alla legge ex art. 1344 c.c., mentresoltanto in giudizio l’Inps ne aveva dedotto la nullità permancanza di ragioni tecnico-produttive e aveva affermato laresponsabilità solidale dell’utilizzatrice a norma dell’art. 23 deld.lgs. n. 276 del 2003. Deduce che, essendo stata dichiaratainammissibile la domanda riconvenzionale, la decisione avrebbedovuto attenersi soltanto a quanto contestato nel verbaleispettivo, senza considerare le ulteriori allegazioni contenute inmemoria.2. I due motivi sono inammissibili.2.1. La Corte d’appello ha respinto il motivo di impugnazione amezzo del quale la [OSCURATO:PERSONA] censurava la sentenza diprimo grado laddove aveva affermato che la corresponsione diun compenso inferiore ai minimi contrattuali comportaval’imputazione alla società utilizzatrice dei rapporti di lavoro delpersonale somministrato. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], difatti, ilprimo Giudice aveva errato perché, pur ritenendo inammissibilela domanda riconvenzionale spiegata dall’Inps, aveva preso inesame le ulteriori prospettazioni svolte dall’Istituto a sostegnodell’irregolarità della somministrazione che, tuttavia, esulavNaumneoro registro generale 890/2020Numero sezionale 1321/2026dal contenuto del verbale di accertamento. Numero di raccolta generale 10037/20262.2. Il rigetto di tale motivo d’appello è il frutto di un percorsDoat a pubblicazione 18/04/2026argomentativo che si snoda su di un duplice versante.In primo luogo, i Giudici d’appello hanno ritenuto la censurainammissibile per difetto di specificità, in quanto la società nonaveva puntualmente impugnato una delle autonome rationesdecidendi su cui si fondava la decisione impugnata. Taleautonoma ragione della decisione, che non era minimamenteintaccata dal motivo di appello, era costituita dal rilievo secondocui nel verbale ispettivo erano state richiamate anche ledisposizioni contenute nell’art. 23 del d.lgs. n. 276 del 2003,sicché la [OSCURATO:PERSONA], quale utilizzatrice delle prestazionilavorative, era da considerarsi responsabile in solido con ilsomministratore del versamento all’Inps dei contributi calcolatiassumendo quale imponibile contributivo compensi non inferioria quelli previsti dalla contrattazione collettiva.In secondo luogo, la Corte ha giudicato infondato il motivo inquestione ritenendo che il Tribunale avesse correttamenteaffermato che la somministrazione intervenuta tra la MarconiGroup e l’agenzia rumena era da considerarsi “irregolare”, aisensi dell’art. 27 del d.lgs. n. 276 del 2003, per mancanza dispecifiche indicazioni di carattere tecnico, produttivo,organizzativo e sostitutivo, oltre che per il superamento deilimiti massimi di ricorso alla somministrazione previsti dallacontrattazione collettiva.2.3. Dunque, sono due le autonome ragioni che hanno condottola Corte d’appello a disattendere il motivo di gravame inquestione, ossia l’inammissibilità della censura e, inoltre, la suainfondatezza.Più precisamente, con specifico riguardo al rilNieumveoro registro generale 890/2020Numero sezionale 1321/2026dell’inammissibilità, la Corte territoriale ha sottolineatoN ucmhereo dli ara ccolta generale 10037/2026sentenza di primo grado era fondata su di una pluralità di ragionDait a pubblicazione 18/04/2026autonome e indipendenti, ciascuna delle quali sufficienti asorreggere la decisione di rigetto dell’opposizione (v. pag. 23).La prima ratio decidendi, costituita dalla responsabilità solidaledell’utilizzatrice per il versamento dei contributi ex art. 23 deld.lgs. n. 276 del 2003, non soltanto era di per sé idonea agiustificare la decisione, ma si basava proprio su quanto rilevatodall’Inps nel verbale di accertamento ispettivo (v. pagg. 24 e25).[OSCURATO:PERSONA] non ha censurato in modo specifico taleautonoma ratio decidendi della sentenza della Corte d’appello.In particolare, non ha sottoposto a specifica censura il passaggiodella motivazione nel quale la Corte ha affermatol’inammissibilità del motivo di appello relativo al capo delladecisione di primo grado con cui si affermava l’imputazione allasocietà dei rapporti di lavoro facenti capo ai lavoratorisomministrati in virtù del regime solidaristico di cui all’art. 23,comma 3, del d.lgs. n. 276 del 2003.2.4. L’indicato rilievo rende inammissibili i primi due motivi diricorso, i quali sono incentrati sulla dedotta mancanza diqualsivoglia esame, da parte della Corte d’appello, della censurarelativa alla valutazione, ad opera del Tribunale, di allegazioniarticolate dall’Inps solamente in sede giudiziale, ma estraneeagli accertamenti contenuti nel verbale ispettivo. È evidente chetale critica non attinge in alcun modo anche il primo dei dueautonomi passaggi motivazionali prima indicati, ossial’inammissibilità del motivo di appello per l’omessa censura diuna delle indipendenti rationes decidendi sottese alla pronunciaresa dal primo Giudice.Opera, dunque, il consolidato principio secondo cui, ovNeu mlearo registro generale 890/2020Numero sezionale 1321/2026sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distNinumteer o edi dra ccolta generale 10037/2026autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamentDeat a pubblicazione 18/04/2026sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessaimpugnazione di una di esse rende inammissibile, per difettod’interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendodivenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, nonpotrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza(v. Cass. n. 18641 del 2017 e Cass. n. 22753 del 2011; nellapiù recente giurisprudenza di questa Sezione cfr. altresì Cass.nn. 12283 e 21669 del 2025).3. Tramite il terzo motivo di ricorso, rubricato «Art. 360 comma1 n. 3 cpc – Error in judicando – Violazione art. 2967 cc», sicritica la pronuncia impugnata nella parte in cui la Corted’appello ha ritenuto insussistente la parificazione retributiva tralavoratori somministrati e lavoratori dipendenti della MarconiGroup.Nella doglianza si premette che nei giudizi promossi allo scopodi far accertare l’insussistenza dell’obbligo contributivo pretesodall’Inps sulla base di un verbale ispettivo l’onere di provarel’esistenza dei fatti costitutivi del credito incombe sull’Istitutoprevidenziale. Si osserva che, nella specie, l’Inps non avevaadempiuto l’onere probatorio a suo carico, posto che la Corteterritoriale, secondo cui nel computo della retribuzionecorrisposta ai lavoratori non potevano essere incluse le speseper vitto e alloggio in quanto di natura assistenziale e nonretributiva, si era basata, senza peraltro disporre c.t.u.contabile, su calcoli matematici errati perché fondati supresupposti contestati e non dimostrati.4. Anche il terzo motivo è inammissibile.4.1. Solo formalmente parte ricorrente deduce la violazNioumneero registro generale 890/2020Numero sezionale 1321/2026dell’art. 2697 c.c., ma nella sostanza si duole delle modaNliutmàe roc odi nra ccolta generale 10037/2026cui i Giudici d’appello hanno formato il proprio convincimento iDnat a pubblicazione 18/04/2026ordine all’insufficienza della retribuzione corrisposta ailavoratori somministrati. A giudizio della società, difatti, la Corteterritoriale avrebbe fatto leva su dati contabili inesatti e oggettodi specifica contestazione, giungendo così ad errate conclusioni.4.2. Tenuto conto del tenore della doglianza, è da escludere chela pronuncia impugnata sia incorsa nella prospettata violazionedel precetto di cui all’art. 2697 c.c., atteso che il vizio inquestione, secondo il costante indirizzo di questa Corte, èconfigurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuitol’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne eragravata in applicazione di detta norma, non anche quando, aseguito di una incongrua valutazione delle acquisizioniistruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerataavesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneoapprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede dilegittimità solo per il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n.5), c.p.c. (v. Cass. n. 17313 del 2020; nello stesso senso cfr.altresì, più di recente, Cass. n. 31434 del 2024 e Cass. n. 4812del 2026).4.3. Occorre aggiungere che, secondo la giurisprudenza diquesta Corte, il ricorrente per cassazione non può rimettere indiscussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamentoin fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi divalutazione disponibili ed in sé coerente. L’apprezzamento deifatti e delle prove, difatti, è sottratto al sindacato di legittimità,in quanto, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il poteredi riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello dicontrollare, sotto il profilo logico formale e della correttezzagiuridica, l’esame e la valutazione del giudice di merito, aN ucmuerio registro generale 890/2020Numero sezionale 1321/2026resta riservato di individuare le fonti del proprio convincNiummeeron dti ora ccolta generale 10037/2026e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità Deat a pubblicazione 18/04/2026concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee adimostrare i fatti in discussione (v. Cass. n. 32505 del 2023).Pertanto, deve ritenersi inammissibile il motivo di ricorso concui la parte ricorrente sostenga un’alternativa ricostruzione dellavicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli attiprocessuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione,essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riportia un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suoinsieme (v. Cass. n. 10927 del 2024).5. Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, il ricorsodev’essere dichiarato inammissibile.6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenzae vanno poste a carico di parte ricorrente. La liquidazione,affidata al dispositivo che segue, è effettuata sulla scorta deiparametri di cui alle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014(sostituite, da ultimo, con d.m. n. 147 del 2022) e del valoredella controversia.7. Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti perl’applicazione dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del2002, come modificato dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del2012. Spetta peraltro all’amministrazione giudiziaria verificarela debenza in concreto del contributo per l’inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v.Cass., Sez. Un. n. 4315 del 2020). P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna partericorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in € 4.000,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi,oltre rimborso forfetario per spese generali nella misuraN udmeerlo registro generale 890/2020Numero sezionale 1321/202615% e accessori come per legge. Numero di raccolta generale 10037/2026Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002Da,t a pubblicazione 18/04/2026inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a normadel comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 marzo2026La PresidenteGabriella Marchese