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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 ottobre 2022

Cassazione n. 32698/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso 03650-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in TIVOLI, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende congiuntamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] RM5, in persona del Direttore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] G. Maggisano, presso il cui studio in Roma, via dei [OSCURATO:PERSONA] 9 è domiciliata; - controricorrente- avverso la sentenza n. 632/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/01/2015 R.G.N. 7778/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 03650/2016 Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]:

1. la Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, pubblicata il 27 gennaio 2015, ha confermato la statuizione di rigetto resa il 7 settembre 2010 dal Tribunale di Tivoli adito da [OSCURATO:PERSONA] - assistente amministrativo cat.

C del c.c.n.l.

Sanità 1998/2001 presso l'[OSCURATO:PERSONA] RM5 (d'ora in poi anche AUSL RM5) - il quale aveva rivendicato, in relazione al periodo 1.7.1998/6.11.2002, il trattamento economico per il profilo professionale DS, determinato, a titolo di differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori, in misura di €. 13.520,92 oltre interessi e rivalutazione;

2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso, in data 27 gennaio 2016, il Fiume, affidato a due motivi, cui la AUSL RM5 ha resistito con controricorso illustrato da memoria;

3. la causa perviene all'odierna udienza camerale a seguito di rinvio per impedimento del relatore. [OSCURATO:PERSONA]:

2. il primo motivo di ricorso denuncia: «violazione di legge in relazione all'art. 437 cod. proc. civ. (art. 360 n. 1 e 5)»; con esso si lamenta che la Corte t 'tonale, in data 27.1.2015, tratteneva la causa n'\ e per la decisione estèssa data, rigettava l'appello con sentenza che recava, tuttavia, in calce alla stessa, la data di deliberazione del 29.9.2014, anteriore di un giorno a quella della 1~5922,_udienza del 30.9.2014.

La decisione, secondo il ricorrente, sarebbe stata emessa prima della discussione della causa e in violazione del «diritto di difesa e tale fatto la rende(rebbe) nulla»; il secondo motivo, la cui rubrica reca «omessa ed errata valutazione dei fatti di causa in relazione all'art. 360 cod. proc. civ. n. 5», lamenta, in sostanza, che il giudice d'appello avrebbe posto a carico del Fiume «una vera e propria prova diabolica» in ordine allo svolgimento delle mansioni superiori e non avrebbe considerato «il fatto storico emerso [OSCURATO:PERSONA] incontrovertibilmente dalle risultanze istruttorie (testi Robustellini e Poggi)», che smentivano quanto affermato dal giudice d'appello; i motivi sono entrambi inammissibili; con particolare riferimento alla prima critica, in disparte la impropria prospettazione della nullità della sentenza senza il corretto inquadramento nell'ambito del vizio di cui all'art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., giova evidenziare che l'allegazione in ordine alla violazione del diritto di difesa, perché la sentenza reca una data della camera di consiglio anteriore all'udienza di discussione, omette di considerare che l'inesatta indicazione della data di deliberazione, ai sensi degli artt.132-276 cod. proc. civ., non può determinare alcuna nullità; se la data della pubblicazione è elemento essenziale della sentenza, perché segna il momento in cui la statuizione acquista i caratteri della imperatività e dell'immutabilità e diviene quindi giuridicamente esistente, tale non è, invece, quella della deliberazione, in quanto si riferisce a un atto interno, la cui inesattezza (o addirittura omissione) non produce alcuna nullità, ma costituisce mero errore materiale -qui oltremodo evidente per l'esatta indicazione della data nell'intestazione della sentenza- che può essere al più emendato con il procedimento di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. (Cass.11.2.2021, n. 3569; Cass. 20.9.2017, n. 21806; Cass. 12.4.2013, n. 8942); il secondo motivo non tiene adeguato conto degli enunciati posti da Cass.

SS.UU. n. 8053 e 8054 del 2014; nell'interpretazione del n. 5 novellato dell'art. 360 c.p.c., invocato nella censura, le Sezioni unite citate hanno espresso i seguenti principi di diritto (principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici): a) il nuovo testo introduce nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o atore Casciaro secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia); b) l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie; c) la parte ricorrente dovrà indicare - nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6), c. p. c. e 369, secondo comma, n. 4), c. p. c. - il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extra- testuale, da cui ne risulti l'esistenza, il "come" e il "quando" (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la "decisività" del fatto stesso; com'è agevole constatare, la censura in scrutinio risulta largamente irrispettosa di tali enunciati, traducendosi, nella sostanza, nell'espressione di un diverso convincimento della parte soccombente rispetto a quello espresso dai giudici del merito nella valutazione del materiale probatorio, il che è reso chiaro dal riferimento, nell'illustrazione del motivo, ai materiali istruttori e agli esiti della prova testimoniale a dire del Fiume non correttamente valutati; conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile con addebito delle spese al Fiume per la regola della soccombenza; P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre 200,00 per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il lvatore Casciaro versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 03650-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in TIVOLI, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende congiuntamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] RM5, in persona del Direttore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] G. Maggisano, presso il cui studio in Roma, via dei [OSCURATO:PERSONA] 9 è domiciliata; - controricorrente- avverso la sentenza n. 632/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/01/2015 R.G.N. 7778/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 03650/2016 Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, pubblicata il 27 gennaio 2015, ha confermato la statuizione di rigetto resa il 7 settembre 2010 dal Tribunale di Tivoli adito da [OSCURATO:PERSONA] - assistente amministrativo cat. C del c.c.n.l. Sanità 1998/2001 presso l'[OSCURATO:PERSONA] RM5 (d'ora in poi anche AUSL RM5) - il quale aveva rivendicato, in relazione al periodo 1.7.1998/6.11.2002, il trattamento economico per il profilo professionale DS, determinato, a titolo di differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori, in misura di €. 13.520,92 oltre interessi e rivalutazione; 2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso, in data 27 gennaio 2016, il Fiume, affidato a due motivi, cui la AUSL RM5 ha resistito con controricorso illustrato da memoria; 3. la causa perviene all'odierna udienza camerale a seguito di rinvio per impedimento del relatore. [OSCURATO:PERSONA]: 2. il primo motivo di ricorso denuncia: «violazione di legge in relazione all'art. 437 cod. proc. civ. (art. 360 n. 1 e 5)»; con esso si lamenta che la Corte t 'tonale, in data 27.1.2015, tratteneva la causa n'\ e per la decisione estèssa data, rigettava l'appello con sentenza che recava, tuttavia, in calce alla stessa, la data di deliberazione del 29.9.2014, anteriore di un giorno a quella della 1~5922,_udienza del 30.9.2014. La decisione, secondo il ricorrente, sarebbe stata emessa prima della discussione della causa e in violazione del «diritto di difesa e tale fatto la rende(rebbe) nulla»; il secondo motivo, la cui rubrica reca «omessa ed errata valutazione dei fatti di causa in relazione all'art. 360 cod. proc. civ. n. 5», lamenta, in sostanza, che il giudice d'appello avrebbe posto a carico del Fiume «una vera e propria prova diabolica» in ordine allo svolgimento delle mansioni superiori e non avrebbe considerato «il fatto storico emerso [OSCURATO:PERSONA] incontrovertibilmente dalle risultanze istruttorie (testi Robustellini e Poggi)», che smentivano quanto affermato dal giudice d'appello; i motivi sono entrambi inammissibili; con particolare riferimento alla prima critica, in disparte la impropria prospettazione della nullità della sentenza senza il corretto inquadramento nell'ambito del vizio di cui all'art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., giova evidenziare che l'allegazione in ordine alla violazione del diritto di difesa, perché la sentenza reca una data della camera di consiglio anteriore all'udienza di discussione, omette di considerare che l'inesatta indicazione della data di deliberazione, ai sensi degli artt.132-276 cod. proc. civ., non può determinare alcuna nullità; se la data della pubblicazione è elemento essenziale della sentenza, perché segna il momento in cui la statuizione acquista i caratteri della imperatività e dell'immutabilità e diviene quindi giuridicamente esistente, tale non è, invece, quella della deliberazione, in quanto si riferisce a un atto interno, la cui inesattezza (o addirittura omissione) non produce alcuna nullità, ma costituisce mero errore materiale -qui oltremodo evidente per l'esatta indicazione della data nell'intestazione della sentenza- che può essere al più emendato con il procedimento di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. (Cass.11.2.2021, n. 3569; Cass. 20.9.2017, n. 21806; Cass. 12.4.2013, n. 8942); il secondo motivo non tiene adeguato conto degli enunciati posti da Cass. SS.UU. n. 8053 e 8054 del 2014; nell'interpretazione del n. 5 novellato dell'art. 360 c.p.c., invocato nella censura, le Sezioni unite citate hanno espresso i seguenti principi di diritto (principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici): a) il nuovo testo introduce nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o atore Casciaro secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia); b) l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie; c) la parte ricorrente dovrà indicare - nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6), c. p. c. e 369, secondo comma, n. 4), c. p. c. - il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extra- testuale, da cui ne risulti l'esistenza, il "come" e il "quando" (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la "decisività" del fatto stesso; com'è agevole constatare, la censura in scrutinio risulta largamente irrispettosa di tali enunciati, traducendosi, nella sostanza, nell'espressione di un diverso convincimento della parte soccombente rispetto a quello espresso dai giudici del merito nella valutazione del materiale probatorio, il che è reso chiaro dal riferimento, nell'illustrazione del motivo, ai materiali istruttori e agli esiti della prova testimoniale a dire del Fiume non correttamente valutati; conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile con addebito delle spese al Fiume per la regola della soccombenza; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre 200,00 per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il lvatore Casciaro versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
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