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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22345/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi delia decisione Visti gli atti e la senten7a impugnata; esaminato ricorse) proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto resporisala), ne ite conformi sentenze di merito, dei reato di cui all'art. 186, comma 2, tett. c), 2-bis e 2-sexies cod. strada.

Rilevato che ;a difesa :a menta:

1. Nullità dell'impugnata sentenza per mancanza, ciontradctittwie: o a--",ai--it:e.sta illogicità della motivazione; erronea applicazione ai iegge per ta Corte territoriale ritenuto raggiunta la prova dell'assunzione tu alcolici in nnLisra che oltrepassa i limiti di legge in occasione dei sinistro;

2. éuiIta OeiHrHpunata sentenza per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine ai diniego dell'applicazione dell'art. 131 bis c.p.

P.tenuto che P- e -L2 r:::,73 mceta è assistita da conferente apparato an-,-..,e,rnentatn,.c) SO ;j : ireOoti7.0 dall a d;fes.a. -Cans;clerato che i clubb sull'inquadre2mento dei fatti nell'ambito della t pec:e u. art. 1SE3., comma 2, ec. c-) cod. strada, e, più in generale, sullo stato di ebbrezza dei ricorrente al momento del sinistro sono del tutto generici, versati in fatto e privi di valide argomentazioni a sostegno.

Considerato, quanto temporale decorso tra l'incidente stradale l'alcoltest, che questa Cct h..,o da tempo affermato il seguente principio:''in tenia Ch guida in stato di eiabrezza, in presenza di un accertamento strumentale aei tasso aicoletimico conferme alla previstone normativa, arava sull'imputato l'onere di dare dimostrazione della ricorrenza di circostanze in grado di privare l'accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza dei reato, fermo restando che non integra circostan7a utile a tal fine i solo intervallo temporale intercorren te La d: guida e espletamento dell'accertamento' (casi, cx nauttica Sez. 4, o. 50973 dei 05/07/2017, Denicolò, Rv. 271532).

Considerato che le nieduzon sviuppate nel ricorso, concernendo la ricostruzione e ia valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profiii dei giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello:. rilevato ccc cdc4oecL cenno fornito una congrua e adeguata motkiazione a sosteqno dePaffert-raz..ione di penate responsabilità dell'imputato, esente de perché corretti crter; di infenenza, espressi in un ra:;onarrie'::tc, 'c.hOato su cc fldu»ibh massime di esperienza e coerente con le risultanze rappresentate in nacitvazione, ritenuto che, in tema di iLdudizic.) ti cassazione, sono precluse al giudice di :eoittimità ia tilettui-a degl: di fatto posti a fondamento della decisione inni-Dugnata e i'autonoma ada -zione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valuta7inne dei fatti, indiczt da, r:corrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 5, n. 5465 dei 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Considerato che la causa d; non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. è arata validamente alta luce de t rilevato disvaiore oggettivo della condotta accertata, eocientc apprezzato con argomentare immane da incongruenze :polche e coerente con ie risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottala in parte qua ai hparo aa censure prospettabili in sede di legittimità.

Ritenuto, pertanto, che ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con contdanna de: C.(:);-re a m e n L; de-le spese processuaii e della somma, stimata equa, io fa'‘„., •re de:a Cassa delle ammende.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi delia decisione Visti gli atti e la senten7a impugnata; esaminato ricorse) proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto resporisala), ne ite conformi sentenze di merito, dei reato di cui all'art. 186, comma 2, tett. c), 2-bis e 2-sexies cod. strada. Rilevato che ;a difesa :a menta: 1. Nullità dell'impugnata sentenza per mancanza, ciontradctittwie: o a--",ai--it:e.sta illogicità della motivazione; erronea applicazione ai iegge per ta Corte territoriale ritenuto raggiunta la prova dell'assunzione tu alcolici in nnLisra che oltrepassa i limiti di legge in occasione dei sinistro; 2. éuiIta OeiHrHpunata sentenza per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine ai diniego dell'applicazione dell'art. 131 bis c.p. P.tenuto che P- e -L2 r:::,73 mceta è assistita da conferente apparato an-,-..,e,rnentatn,.c) SO ;j : ireOoti7.0 dall a d;fes.a. -Cans;clerato che i clubb sull'inquadre2mento dei fatti nell'ambito della t pec:e u. art. 1SE3., comma 2, ec. c-) cod. strada, e, più in generale, sullo stato di ebbrezza dei ricorrente al momento del sinistro sono del tutto generici, versati in fatto e privi di valide argomentazioni a sostegno. Considerato, quanto temporale decorso tra l'incidente stradale l'alcoltest, che questa Cct h..,o da tempo affermato il seguente principio:''in tenia Ch guida in stato di eiabrezza, in presenza di un accertamento strumentale aei tasso aicoletimico conferme alla previstone normativa, arava sull'imputato l'onere di dare dimostrazione della ricorrenza di circostanze in grado di privare l'accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza dei reato, fermo restando che non integra circostan7a utile a tal fine i solo intervallo temporale intercorren te La d: guida e espletamento dell'accertamento' (casi, cx nauttica Sez. 4, o. 50973 dei 05/07/2017, Denicolò, Rv. 271532). Considerato che le nieduzon sviuppate nel ricorso, concernendo la ricostruzione e ia valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profiii dei giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello:. rilevato ccc cdc4oecL cenno fornito una congrua e adeguata motkiazione a sosteqno dePaffert-raz..ione di penate responsabilità dell'imputato, esente de perché corretti crter; di infenenza, espressi in un ra:;onarrie'::tc, 'c.hOato su cc fldu»ibh massime di esperienza e coerente con le risultanze rappresentate in nacitvazione, ritenuto che, in tema di iLdudizic.) ti cassazione, sono precluse al giudice di :eoittimità ia tilettui-a degl: di fatto posti a fondamento della decisione inni-Dugnata e i'autonoma ada -zione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valuta7inne dei fatti, indiczt da, r:corrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 5, n. 5465 dei 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato che la causa d; non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. è arata validamente alta luce de t rilevato disvaiore oggettivo della condotta accertata, eocientc apprezzato con argomentare immane da incongruenze :polche e coerente con ie risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottala in parte qua ai hparo aa censure prospettabili in sede di legittimità. Ritenuto, pertanto, che ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con contdanna de: C.(:);-re a m e n L; de-le spese processuaii e della somma, stimata equa, io fa'‘„., •re de:a Cassa delle ammende. P.Q.M
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