CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 maggio 2022
Cassazione n. 20935/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32309/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore, elettivamente domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso [OSCURATO:PERSONA] dello Stato che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difes i dall'av v. [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]) -controricorrenti- avverso la sentenzadella COMM.TRIB.REG. del LAZIO n. 4415/2018 depositata il25/06/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/05/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L'Agenzia delle entrate ha emesso un avviso di liquidazione per il recupero dell'imposta di successione conseguente alla dichiarazione presentata a seguito della morte di [OSCURATO:PERSONA], avvenuta in data 1 novembre 2012. L'avviso era diretto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi del Colucci, ed è stato impugnato sia dal Mizzoni che dagli eredi Patrignani, che hanno eccepito, preliminarmente, la irregolarità della sottoscrizione dell'avviso, firmato da un funzionario privo di qualifica dirigenziale,e, nel merito , di non essere eredi bens ì legatari. Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso dei contribuenti sulla eccezione preliminare, relativa alla sottoscrizione dell'avviso di liquidazione. L’Agenzia delle entrate ha proposto appello che la Commissione tributaria regionale del Lazio ha respinto ritenendo che pur se l'avviso è stato regolarmente sottoscritto, la mera la compilazione della dichiarazione non è sufficiente a far acquisire la qualità di erede. Avverso la predetta sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a un motivo. Si sono costituiti con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. La causa è stata trattataall’udienza camerale non partecipata del 26 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Preliminarmente sulla eccezione di inammissibilità proposta dai controricorrenti , i quali deducono che il ricorso è fuori termine e difettadi autosufficienza. L’eccezione è infondata. La sentenza di secondo grado è stata depositata il 25 giugno 2018e ricorso è stato notificato a mezzo pec il 24 ottobre 2019. Il ricorso per cassazione è tempestivo perché deve tenersi conto non solo della sospensione di nove mesi stabilita dal decreto legge 119/2018, ma anche del fatto che i termini per impugnare s ono rimasti sospesi ne l periodo feriale 2018 e ne l periodo feriale 2019. Il termine infatti, sospeso per nove mesi a far data dal 23 ottobre 2018 ha ricominciato a decorrere il 23 luglio 2019 ed è pertanto rimasto sospeso anche nell'agosto del 2019. L' eccezione di difetto di autosufficienza è anch’essa infondata poiché il motivo del ricorso risulta chiaramente esposto in relazione ai fatti di causa anch’essi chiaramente esposti nel ricorso. 2.- Con il primo e unico motivo di ricorso l’Agenzia lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt.5,27,33 e 36 del D.lgs. 346/1990, nonché dell’art. 2 del D.Lgs. 546/1992 e dell’art 116 c.p.c. L'Agenzia deduce che ha errato la Commissione a ritenere illegittimo il recupero dell'imposta di successione in quanto l’ufficio liquida le imposte di successione sulla base della dichiarazione presentata. Osserva che i contribuenti hanno offerto la prova che essi sono legatari e non eredi solo in grado di appello, depositando un'ordinanza resa ai sensi dell'art . 702 bis c.p.c. dal T ribunale di Latina che ha dichiarato la loro qualità di legatari del de cuius Colucci;ma in ogni caso, poiché ai sens i dell'ultimo comma dell'art . 36 del D.lgs. 346 / 1990 i legatari sono obbligati al pagamento dell'imposta relativa ai rispettivi legati, il riscontro della qualità d i legatario anziché di erede non doveva portare all'automatico annullamento dell'intera pretesa impositiva, bensì ad una indagine circa l'oggetto del legato e l'ammontare dell'imposta conseguentemente dovuta. L’Agenzia o sserva inoltre che tutte le informazioni necessarie erano state acquisite al giudizio e in particolare che gli stessi ricorrenti avevano precisato di quali beni in che misura essi erano legatari. Pertanto, conclude la ricorrente, poiché il giudizio tributario è un giudizio di impugnazione-merito e non di mera impugnazione -annullamento si doveva procedere all'accertamentosull’effettivo ammontare del tributo dovuto. 3.-Il motivo è fondato. L’ art. 1 del T.U. n. 346/1990 dispone che l'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti dibeni e diritti per successione a causa di morte ed ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalitàtra vivi. Il riferimento ai trasferimenti, contenuto nell a suddetta disposizione, configura l’ imposta di successione come prelievo indiretto sulla circolazione della ricchezza, trasferita mortis causa. L'acquisto di ricchezza mortis causa, a sua volta, può assumere la forma della successione a titolo universale(heredis insititutio) o della successione a titolo particolare, tramite legato; anche in quest a seconda ipotesi si tratta di un trasferimento di ricchezza, non necessariamente menocospicuo di quello in favore dell’erede , non essendo rari i legati che e sauriscono l'inte ra quota disponibile , talvolta anche parte della quota legittima, e in alcuni casi persino l’intero attivo dell’eredità. 3.1- Il soggetto passivo dell’imposta , di conseguenza , è anche il legatario, secondo quanto d ispone l ’ultimo comma dell’art . 36 del T.U., il quale prevede che i legatari sono obbligati al pagamento dell'imposta relativa ai rispettivi legati , pur sussistendo la responsabilità solidale dall’erede. Nel caso di specie, secondo quanto si d esume dalla sentenza impugnata eda quanto esposto in ricorso, sebbene la dichiarazione di successione sia stata presentata da un soggetto che si è qualificato erede, nel corso del giudizio di opposizioneall'avviso di liquidazione è statadepositata una ordinanza del tribunale civile c he ha accertato la qualità di legatari delle parti in causa. Il giudice d'appello osserva che la presentazione della dichiarazione di successione non comporta di per sé l’acquisizione della qualità di erede, principio in sé corretto, ma nel caso di specie non sufficiente a regolare la fattispecie. Presupposto dell'imposizione tributariain materia di successione, infatti, è la chiamata all'eredità e non già l'accettazione, salvi gli effetti retroattivi della rinuncia (Cass. n. 15871 del 24/07/2020, Cass. n. 21394 del 09/10/2014; Cass. n. 11832 del 12/04/2022, Cass. n. 32611 del 09/11/2021 ) . L’ufficio liquida le imposte sulla base della dichiarazione (art 33 T.U.,) alla cui presentazione sono obbligati ai sensi dell’art 28 del T.U., tanto i chiamati all’eredità che i legatari, salvo che abbiano già rinunciato alla eredità o al legato. 4.- Pertanto , a fronte di una pretesa impositiva esercitata sulla base della dichiarazione di successione, spetta agli interessati dare la prova di eventuali vicende successive, estintive o modificative della pretesa impositiva, quali la rinuncia all'eredità o al legato ovvero, come nel caso di specie, l'accertamento della qualità di legatario anziché di quella di erede . L a questione rientra a pieno titolo nel giudizio di opposizione all'avviso di liquidazione dell'imposta di successione, posto che si tratta di eccezioni dirette a paralizzare in tutto o in parte la pretesa impositiva esercitata dall'erario in base a quanto risulta dalla dichiarazione di successione. Inoltre,poiché il giudizio tributario è un giudizio di impugnazione- merito e non di impugnazione- annullamento (Cass. n. 39660 del 13/12/2021; n. 29364 del 23/12/2020) il giudice tributario, a fronte della allegazionee prova da parte del contribuente di un f atto idoneo a modificare i termini della pretesa tributaria, quale è l'accertamento di una qualifica che limita l a responsabilità per i debiti erariali, non può limitarsi ad annullare l'avviso di accertamento, ma deve determinare l'importo del tributo effettivamente dovuto dai contribuenti. Pertanto, qualora sia stata accertatala qualità di legatari in capo a soggetti raggiunti da avviso di liquidazione dell’imposta di successione, l'andella pretesa tributaria è comunque certo , pur se in ipotesi il quantum potrebbe essere inferiore all'importo indicato nell'avviso oppostoe deve essere determinato dal giudice tributario nel relativo giudizio. Ne consegue, in accoglimento del ricorso la c assazione della sentenza impugnata e il rinvio alla commissione tributaria regionale della Lazio per un nuovo esame alla luce dei principi sopra enunciati e per la liquidazionedelle spese anche d e l giudizio di legittimità . P.Q.M. Accoglie il ricorso , cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del