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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 15268/2026

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Stato presso i cuiuffici a Roma, via dei Portoghesi n.12, è domiciliata;-resistente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n.5738 del 2018, depositata il 6 settembre 2018 non notificata.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 maggio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 38159/2019Numero sezionale 3806/2026Numero di raccolta generale 15268/2026Data pubblicazione 20/05/20261.

La controversia trae origine dall’impugnazione da parte delcontribuente [OSCURATO:PERSONA] dell’avviso di accertamento n.TK3018305295/2012 relativo all’anno di imposta 2007, emesso all’esito diverifica della Guardia di Finanza sui conti correnti bancari, con cui gli eranostati contestati, ai sensi dell’art. 67 t.u.i.r., “redditi diversi” non dichiaratiper euro 3133, corrispondenti a tre versamenti in conto corrente rimastiingiustificati su altri quaranta contestati che, invece, erano risultati privi dinatura reddituale in quanto provenienti dal padre o da altri parenti.2.

La CTP di Roma aveva respinto il ricorso del contribuente in mancanzadi prova della provenienza dei tre versamenti contestati.3.

La CTR del Lazio, adita in appello dal contribuente, aveva rigettato ilgravame confermando la sentenza di primo grado e richiamandone lamotivazione.4.

Avverso la sentenza in questione il contribuente ha proposto ricorso,affidandosi a tre motivi, e l’Agenzia delle Entrate non si è difesa limitandosia depositare un atto di costituzione con cui si è riservata la discussioneall’udienza.Successivamente, il 30 aprile 2026, il ricorrente ha depositato la memoriaillustrativa, dopo la scadenza del termine di dieci giorni prima dell’adunanzacamerale, fissata per il 6 maggio 2026, previsto dall’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli 2727 e2728 c.c. nonché dell’art. 32 comma 1 n. 2 del d.P.R. n. 600 del 1973.

LaCTR avrebbe sostenuto, in violazione delle norme richiamate, l’impossibilitàper il contribuente di fornire la prova contraria rispetto alla presunzionelegale della natura reddituale dei versamenti in conto corrente, attraversopresunzioni semplici, laddove ha ritenuto ingiustificati i versamenti di cuinon era stata provata la provenienza senza valutare il complesso degli indiziNumero registro generale 38159/2019Numero sezionale 3806/2026Numero di raccolta generale 15268/2026Data pubblicazione 20/05/2026offerti dal contribuente per dimostrare la natura non reddituale deiversamenti contestati.2.

Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art.360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 32comma 1 n. 2 d.P.R. n. 600 del 1973 sotto l’ulteriore profilo deltravisamento dello strumento presuntivo previsto dalla norma che nonconsentirebbe l’automatica traduzione in reddito sottratto a tassazione diciascun versamento non giustificato.

Il versamento non giustificato sarebbesolo un presupposto dell’accertamento del reddito dovendo valutarsi, allaluce del contesto complessivo, che costituisca effettivamente un indice dievasione fiscale.3.

Con il terzo motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360comma 1 n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 36 d. lgs. n. 546 del 1992 permancanza di motivazione della sentenza impugnata avendo la CTR reso unamotivazione meramente apparente della decisione di rigetto dell’appello.

LaCTR, al di là di alcune frasi di mero stile, si sarebbe limitata a riproporre ilcontenuto della sentenza di primo grado senza fare alcun riferimento all’attodi appello e senza fornire alcun elemento da cui desumere che i motivi digravame siano stati effettivamente esaminati.3.1.

Per ragioni di priorità logica deve essere esaminato, innanzitutto, ilterzo motivo, relativo al difetto di motivazione della sentenza impugnata,che è fondato.3.2.

La CTR ha costruito la stringata motivazione della pronuncia di rigettodell’appello proposto dal contribuente per relationem, riproducendo stralcidella motivazione della sentenza di primo grado, senza che sia possibileverificare che abbia valutato autonomamente l’unico e articolato motivo diappello proposto dal ricorrente per far valere l’ ”erroneità della sentenzaimpugnata per aver ritenuto non fornita la prova della provenienza nonreddituale dei versamenti oggetto di contestazione”.Numero registro generale 38159/2019Numero sezionale 3806/2026Numero di raccolta generale 15268/2026Data pubblicazione 20/05/20263.3.

La giurisprudenza della Corte, in tema di motivazione della sentenzaredatta per relationem, ha reiteratamente affermato il principio per cui lavalidità della sentenza la cui motivazione sia redatta per relationempresuppone che l’argomentazione resti complessivamente autosufficiente,riproducendo i contenuti mutuati ma rendendoli oggetto di autonomavalutazione critica nel contesto della diversa causa, in modo da consentirela verifica della sua compatibilità logico-giuridica, mentre deve ritenersinulla, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la sentenza che si limitialla mera indicazione dell'esistenza del provvedimento richiamato, senzaesporne il contenuto e senza compiere alcun apprezzamento delleargomentazioni assunte nell'altro giudizio e della loro pertinenza e decisivitàrispetto ai temi dibattuti dalle parti, così rendendo impossibilel'individuazione delle ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass. n.459 del 2022).3.4.

In particolare, con riferimento alla sentenza di appello redatta perrelationem alla sentenza impugnata, la Corte precisa che al giudice diappello non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalitàespositive-sicché lo stesso ben può aderire alla motivazione dellastatuizione impugnata ove la condivida, senza necessità di ripeterne tuttigli argomenti o di rinvenirne altri-ma la condivisione della motivazione deve,comunque, essere raggiunta attraverso una autonoma valutazione critica,che deve emergere, sia pure in modo sintetico, dal testo della decisione(Cass. n. 15884 del 2017; Cass. n. 5209 del 2018; Cass. n. 28139 del2018), mentre risulta viziata la decisione con cui il giudice si sia limitato adaderire alla decisione di primo grado senza che emerga, in alcun modo, chea tale risultato sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione diinfondatezza dei motivi di gravame (Cass. n. 28139 del 2018; Cass. n.14786 del 2016).Afferma la Corte che, « La sentenza d'appello può essere motivata "perrelationem", purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente,Numero registro generale 38159/2019Numero sezionale 3806/2026Numero di raccolta generale 15268/2026Data pubblicazione 20/05/2026delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovverodella identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle giàesaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva dientrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivoe coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sialimitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senzaalcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame.» ( Cass n. 20883del 2019).3.5.

In sintesi, la validità della sentenza d’appello motivata per relationemal provvedimento che costituisce l’oggetto dell’esame critico proprio delgiudizio di impugnazione presuppone un comprensibile richiamo agli atti acui rinvia, ai fatti allegati dall’appellante e alle ragioni del gravame in modotale che emerga dal testo della decisione l’avvenuta autonoma valutazionedell’infondatezza dei motivi di impugnazione.3.6.

Nel caso di specie, la sintetica motivazione della sentenza impugnata,costituita pressoché integralmente da stralci della sentenza di primo grado,si è limitata a richiamare solo la rubrica dell’unico e articolato motivo digravame senza fare alcun cenno alle numerose circostanze di fatto dedottedall’appellante a prova contraria rispetto alla presunzione legale postadall’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973.

Non è possibile, dunque, evincere daltesto della sentenza che il giudice del gravame sia pervenuto alconvincimento della correttezza del decisum di primo grado attraversoun’autonoma valutazione del motivo di appello.Peraltro, la parte di motivazione svolta attraverso la riproduzione di stralcidella sentenza di primo grado, non soddisfa il livello di rigore motivazionaleimposto al giudice di merito dall’orientamento consolidato della Corte, incorrelazione al rigore analitico della prova contraria richiesta al contribuentesu ogni singola movimentazione del conto corrente per vincere lapresunzione legale relativa posta dall’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 in temadi accertamenti bancari (Cass. n. 13112 del 2020; Cass. n. 4553 del 2025,Numero registro generale 38159/2019Numero sezionale 3806/2026Numero di raccolta generale 15268/2026Data pubblicazione 20/05/2026nonché, tra le stesse parti, in relazione ad analogo contenzioso conriferimento all’anno d’imposta 2006, Cass. n. 8415 del 2026).La sentenza deve essere cassata con rinvio per un nuovo e analiticamentemotivato esame del motivo di appello.4.

L’accoglimento del terzo motivo assorbe il primo e il secondo motivo.5.

Il ricorso va, dunque, accolto con riferimento al terzo motivo, assorbitigli altri due, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinviodella causa per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado del Lazio, che provvederà anche alla liquidazione delle spese delpresente giudizio di legittimità.

P.Q.MAccoglie il ricorso in relazione al terzo motivo, assorbiti il primo e il secondomotivo, e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, a cuidemanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 6.5.2026.Il PresidenteLUCIO NAPOLITANO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Stato presso i cuiuffici a Roma, via dei Portoghesi n.12, è domiciliata;-resistente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n.5738 del 2018, depositata il 6 settembre 2018 non notificata.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 maggio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 38159/2019Numero sezionale 3806/2026Numero di raccolta generale 15268/2026Data pubblicazione 20/05/20261. La controversia trae origine dall’impugnazione da parte delcontribuente [OSCURATO:PERSONA] dell’avviso di accertamento n.TK3018305295/2012 relativo all’anno di imposta 2007, emesso all’esito diverifica della Guardia di Finanza sui conti correnti bancari, con cui gli eranostati contestati, ai sensi dell’art. 67 t.u.i.r., “redditi diversi” non dichiaratiper euro 3133, corrispondenti a tre versamenti in conto corrente rimastiingiustificati su altri quaranta contestati che, invece, erano risultati privi dinatura reddituale in quanto provenienti dal padre o da altri parenti.2. La CTP di Roma aveva respinto il ricorso del contribuente in mancanzadi prova della provenienza dei tre versamenti contestati.3. La CTR del Lazio, adita in appello dal contribuente, aveva rigettato ilgravame confermando la sentenza di primo grado e richiamandone lamotivazione.4. Avverso la sentenza in questione il contribuente ha proposto ricorso,affidandosi a tre motivi, e l’Agenzia delle Entrate non si è difesa limitandosia depositare un atto di costituzione con cui si è riservata la discussioneall’udienza.Successivamente, il 30 aprile 2026, il ricorrente ha depositato la memoriaillustrativa, dopo la scadenza del termine di dieci giorni prima dell’adunanzacamerale, fissata per il 6 maggio 2026, previsto dall’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli 2727 e2728 c.c. nonché dell’art. 32 comma 1 n. 2 del d.P.R. n. 600 del 1973. LaCTR avrebbe sostenuto, in violazione delle norme richiamate, l’impossibilitàper il contribuente di fornire la prova contraria rispetto alla presunzionelegale della natura reddituale dei versamenti in conto corrente, attraversopresunzioni semplici, laddove ha ritenuto ingiustificati i versamenti di cuinon era stata provata la provenienza senza valutare il complesso degli indiziNumero registro generale 38159/2019Numero sezionale 3806/2026Numero di raccolta generale 15268/2026Data pubblicazione 20/05/2026offerti dal contribuente per dimostrare la natura non reddituale deiversamenti contestati.2. Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art.360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 32comma 1 n. 2 d.P.R. n. 600 del 1973 sotto l’ulteriore profilo deltravisamento dello strumento presuntivo previsto dalla norma che nonconsentirebbe l’automatica traduzione in reddito sottratto a tassazione diciascun versamento non giustificato. Il versamento non giustificato sarebbesolo un presupposto dell’accertamento del reddito dovendo valutarsi, allaluce del contesto complessivo, che costituisca effettivamente un indice dievasione fiscale.3. Con il terzo motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360comma 1 n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 36 d. lgs. n. 546 del 1992 permancanza di motivazione della sentenza impugnata avendo la CTR reso unamotivazione meramente apparente della decisione di rigetto dell’appello. LaCTR, al di là di alcune frasi di mero stile, si sarebbe limitata a riproporre ilcontenuto della sentenza di primo grado senza fare alcun riferimento all’attodi appello e senza fornire alcun elemento da cui desumere che i motivi digravame siano stati effettivamente esaminati.3.1. Per ragioni di priorità logica deve essere esaminato, innanzitutto, ilterzo motivo, relativo al difetto di motivazione della sentenza impugnata,che è fondato.3.2. La CTR ha costruito la stringata motivazione della pronuncia di rigettodell’appello proposto dal contribuente per relationem, riproducendo stralcidella motivazione della sentenza di primo grado, senza che sia possibileverificare che abbia valutato autonomamente l’unico e articolato motivo diappello proposto dal ricorrente per far valere l’ ”erroneità della sentenzaimpugnata per aver ritenuto non fornita la prova della provenienza nonreddituale dei versamenti oggetto di contestazione”.Numero registro generale 38159/2019Numero sezionale 3806/2026Numero di raccolta generale 15268/2026Data pubblicazione 20/05/20263.3. La giurisprudenza della Corte, in tema di motivazione della sentenzaredatta per relationem, ha reiteratamente affermato il principio per cui lavalidità della sentenza la cui motivazione sia redatta per relationempresuppone che l’argomentazione resti complessivamente autosufficiente,riproducendo i contenuti mutuati ma rendendoli oggetto di autonomavalutazione critica nel contesto della diversa causa, in modo da consentirela verifica della sua compatibilità logico-giuridica, mentre deve ritenersinulla, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la sentenza che si limitialla mera indicazione dell'esistenza del provvedimento richiamato, senzaesporne il contenuto e senza compiere alcun apprezzamento delleargomentazioni assunte nell'altro giudizio e della loro pertinenza e decisivitàrispetto ai temi dibattuti dalle parti, così rendendo impossibilel'individuazione delle ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass. n.459 del 2022).3.4. In particolare, con riferimento alla sentenza di appello redatta perrelationem alla sentenza impugnata, la Corte precisa che al giudice diappello non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalitàespositive-sicché lo stesso ben può aderire alla motivazione dellastatuizione impugnata ove la condivida, senza necessità di ripeterne tuttigli argomenti o di rinvenirne altri-ma la condivisione della motivazione deve,comunque, essere raggiunta attraverso una autonoma valutazione critica,che deve emergere, sia pure in modo sintetico, dal testo della decisione(Cass. n. 15884 del 2017; Cass. n. 5209 del 2018; Cass. n. 28139 del2018), mentre risulta viziata la decisione con cui il giudice si sia limitato adaderire alla decisione di primo grado senza che emerga, in alcun modo, chea tale risultato sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione diinfondatezza dei motivi di gravame (Cass. n. 28139 del 2018; Cass. n.14786 del 2016).Afferma la Corte che, « La sentenza d'appello può essere motivata "perrelationem", purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente,Numero registro generale 38159/2019Numero sezionale 3806/2026Numero di raccolta generale 15268/2026Data pubblicazione 20/05/2026delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovverodella identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle giàesaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva dientrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivoe coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sialimitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senzaalcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame.» ( Cass n. 20883del 2019).3.5. In sintesi, la validità della sentenza d’appello motivata per relationemal provvedimento che costituisce l’oggetto dell’esame critico proprio delgiudizio di impugnazione presuppone un comprensibile richiamo agli atti acui rinvia, ai fatti allegati dall’appellante e alle ragioni del gravame in modotale che emerga dal testo della decisione l’avvenuta autonoma valutazionedell’infondatezza dei motivi di impugnazione.3.6. Nel caso di specie, la sintetica motivazione della sentenza impugnata,costituita pressoché integralmente da stralci della sentenza di primo grado,si è limitata a richiamare solo la rubrica dell’unico e articolato motivo digravame senza fare alcun cenno alle numerose circostanze di fatto dedottedall’appellante a prova contraria rispetto alla presunzione legale postadall’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973. Non è possibile, dunque, evincere daltesto della sentenza che il giudice del gravame sia pervenuto alconvincimento della correttezza del decisum di primo grado attraversoun’autonoma valutazione del motivo di appello.Peraltro, la parte di motivazione svolta attraverso la riproduzione di stralcidella sentenza di primo grado, non soddisfa il livello di rigore motivazionaleimposto al giudice di merito dall’orientamento consolidato della Corte, incorrelazione al rigore analitico della prova contraria richiesta al contribuentesu ogni singola movimentazione del conto corrente per vincere lapresunzione legale relativa posta dall’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 in temadi accertamenti bancari (Cass. n. 13112 del 2020; Cass. n. 4553 del 2025,Numero registro generale 38159/2019Numero sezionale 3806/2026Numero di raccolta generale 15268/2026Data pubblicazione 20/05/2026nonché, tra le stesse parti, in relazione ad analogo contenzioso conriferimento all’anno d’imposta 2006, Cass. n. 8415 del 2026).La sentenza deve essere cassata con rinvio per un nuovo e analiticamentemotivato esame del motivo di appello.4. L’accoglimento del terzo motivo assorbe il primo e il secondo motivo.5. Il ricorso va, dunque, accolto con riferimento al terzo motivo, assorbitigli altri due, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinviodella causa per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado del Lazio, che provvederà anche alla liquidazione delle spese delpresente giudizio di legittimità. P.Q.MAccoglie il ricorso in relazione al terzo motivo, assorbiti il primo e il secondomotivo, e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, a cuidemanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 6.5.2026.Il PresidenteLUCIO NAPOLITANO