CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34177/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rella [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria;Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso e la memoria difensiva; rilevato che con il provvedimento impugnato è stato rigettato il reclamo proposto avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Padova che ha respinto la richiesta di liberazione anticipata avanzata da [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al periodo di detenzione dal 19 aprile 2018 al 18 aprile 2022, accogliendola nel resto; rilevato che: il provvedimento di rigetto poggia sulla circostanza che, per il periodo indicato, il ricorrente è stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. contestato in forma aperta quanto alla data di cessazione essendo stato condannato per tale reato con sentenza del 15 febbraio 2022; nel predetto periodo [OSCURATO:PERSONA] è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, pur avendo tenuto una condotta carceraria regolare, è stato giudicato immeritevole del beneficio non essendo emersa alcuna prova effettiva del suo recesso dal sodalizio mafioso rispetto al quale è stato ritenuto responsabile in mancanza di qualsiasi precisazione desumibile dalla sentenza di condanna; con il primo motivo di ricorso il provvedimento viene contestato per essere stato utilizzato, da parte del Tribunale di sorveglianza, in funzione della ricostruzione del ruolo associativo del ricorrente un dato informativo (desunto da una intercettazione) non utilizzato dal Magistrato di sorveglianza, mentre con il secondo motivo si lamenta il travisamento della prova quanto al contenuto della captazione; considerato che: il primo motivo, oltre a contenere mere critiche in fatto, segnala un vizio manifestamente insussistente, tenuto conto del principio affermato da questa Corte in base al quale «ai fini della revoca della liberazione anticipata per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione della pena, il "tempus commissi delicti" del reato oggetto della condanna sopravvenuta deve essere individuato dal tribunale di sorveglianza esclusivamente in base a quanto accertato dal giudice della cognizione, non spettando al tribunale medesimo alcun autonomo potere di delimitazione temporale della condotta. (Fattispecie in tema di condanna per associazione per delinquere, contestata con l'indicazione della sola data di cessazione)» (Sez. 1, n. 9167 del 14/12/2022, dep. 2023, Scalogna, Rv. 284511 - 01); pertanto, una volta che il giudice della cognizione ha delimitato, con il proprio accertamento definitivo, la data di commissione del reato, la stessa non è più suscettibile di essere rivista nel corso del procedimento di sorveglianza, con tutte 2le conseguenze che ne discendono, ad esempio, proprio in materia di liberazione anticipata dovendosi ritenere commesso il reato associativo, contestato in forma aperta quanto alla data finale, anche nel corso dell'esecuzione della custodia cautelare e fino alla emissione della sentenza di primo grado, se non diversamente disposto; il secondo motivo riguarda i criteri valutativi utilizzati dal Tribunale di sorveglianza in ordine alla intercettazione telefonica valorizzata che, oltre a non assumere rilievo decisivo, per le ragioni esposte ai punti precedenti, appartiene comunque alla discrezionalità propria del giudice di merito (fra le molte, Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara ina P.Q.[OSCURATO:PERSONA] Sezicns VI! tr"enire 23 SET 2026 1 DIRETTORF AMM1 I FRATIVI) Dott. dre 3