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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 13229/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di MATERAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore Generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], persone offese nell'ambito del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui all'art. 589 bis, commi 1 e 8, cod. pen., propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. emessa dal Tribunale di Matera in data 22 settembre 2020.

2. I ricorrenti deducono nullità della sentenza ai sensi dell'art.178 lett.c) cod. proc. pen. per violazione del diritto di difesa spettante alla parte offesa ai sensi degli artt.90,90 bis, 100 e 101 cod. proc. pen., posto che le persone offese non sono state messe in grado di costituirsi parte civile all'udienza preliminare del 22 settembre 2020 in quanto, presentatesi alle ore 12:15, sono state rese edotte del fatto che il processo era stato trattato alle ore 10:30.

Hanno precisato che il rinvio al 22 settembre 2020 dell'udienza preliminare, originariamente fissata per il 30 giugno 2020, era giustificato dall'emergenza sanitaria e che, per la necessità di evitare assembramenti, il giudice aveva comunicato l'ora di chiamata del processo per le ore 12:15 con avviso pubblicato sul sito ufficiale del tribunale; tuttavia, il processo era stato trattato alle ore 10:30.

3. Con memoria a firma Avv. [OSCURATO:PERSONA], l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, deducendo la mancata allegazione del documento attestante il diverso orario dell'udienza indicato nel ricorso e allegando l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare.

4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso impone di chiarire, in primo luogo, che sussiste un principio di preclusione della costituzione di parte civile in presenza di una richiesta di patteggiamento, con conseguente illegittimità dell'eventuale condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile costituita (Sez.

U, n. 47803 del 27/11/2008, D'Avino, Rv. 241356, che ha deciso di un caso in cui la costituzione di parte civile era stata depositata all'udienza fissata a seguito della richiesta di applicazione di pena presentata nel corso delle indagini preliminari, ai sensi dell'art. 447 cod. proc. pen.).

Nella medesima pronuncia, la valenza del principio di preclusione è stata estesa anche a situazioni processuali diverse, come l'udienza fissata per l'applicazione di pena richiesta con l'opposizione al decreto penale o a seguito della richiesta di giudizio immediato; tale estensione è stata giustificata dalle Sezioni Unite con la ricorrenza, in tutti i casi indicati, della medesima ratio: la persona offesa, in tali ipotesi, si costituisce essendo già a conoscenza del fatto che l'oggetto del giudizio è ristretto alla decisione sull'accoglibilità della richiesta di applicazione di pena e, quindi, ben sapendo che non potrà aspirare all'obiettivo al quale è tesa la costituzione, vale a dire la condanna dell'imputato al risarcimento del danno.

Le Sezioni Unite hanno, in particolare, chiarito che nella speciale udienza fissata nel corso delle indagini, a norma dell'art. 447 cod. proc. pen., la persona offesa, conoscendo in partenza l'oggetto del giudizio, ristretto alla decisione circa l'accoglibilità della richiesta di applicazione di pena su cui è intervenuto il patteggiamento tra imputato e pubblico ministero, non ha ragioni giuridiche per costituirsi parte civile.

2. Da tale principio, due successive pronunce (Sez. 5, n. 17272 del 06/03/2020, Amico, Rv. 279115; Sez. 5, n. 48342 del 28/06/2018, G., Rv. 274141) hanno poi desunto che, in tema di patteggiamento, il giudice deve condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali a favore della parte civile quando la costituzione della parte civile sia avvenuta prima dell'accordo per l'applicazione della pena, e che, qualora la persona offesa non sia messa formalmente a conoscenza dell'intervenuto accordo tra l'imputato e il pubblico ministero, è legittima la sua costituzione come parte civile in vista di possibili, futuri esiti risarcitori, cosicchè deve ricevere il ristoro delle spese affrontate per l'attività processuale svolta nel caso di udienza non «geneticamente» destinata al rito ex art. 444 cod. proc. pen. 3.

In termini diametralmente opposti rispetto ai casi sopra richiamati si presenta, tuttavia, la situazione in esame, considerato che i ricorrenti rivendicano il diritto di costituirsi parte civile al solo fine di ottenere il ristoro per le spese processuali.

Evidente risulta, dunque, nel caso concreto, l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse attuale delle persone offese ad impugnare la sentenza di patteggiannento, non potendosi considerare interesse giuridicamente rilevante in relazione a tale pronuncia la finalità perseguita dai ricorrenti di «vedersi affermare il diritto al risarcimento del danno, alle spese per le cure e le legali per l'attività svolta».

4. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che i ricorrenti abbiano proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione della novità della questione, nella misura di euro 500,00 ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 27 gennaio 2022 Il C g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di MATERAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore Generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], persone offese nell'ambito del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui all'art. 589 bis, commi 1 e 8, cod. pen., propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. emessa dal Tribunale di Matera in data 22 settembre 2020. 2. I ricorrenti deducono nullità della sentenza ai sensi dell'art.178 lett.c) cod. proc. pen. per violazione del diritto di difesa spettante alla parte offesa ai sensi degli artt.90,90 bis, 100 e 101 cod. proc. pen., posto che le persone offese non sono state messe in grado di costituirsi parte civile all'udienza preliminare del 22 settembre 2020 in quanto, presentatesi alle ore 12:15, sono state rese edotte del fatto che il processo era stato trattato alle ore 10:30. Hanno precisato che il rinvio al 22 settembre 2020 dell'udienza preliminare, originariamente fissata per il 30 giugno 2020, era giustificato dall'emergenza sanitaria e che, per la necessità di evitare assembramenti, il giudice aveva comunicato l'ora di chiamata del processo per le ore 12:15 con avviso pubblicato sul sito ufficiale del tribunale; tuttavia, il processo era stato trattato alle ore 10:30. 3. Con memoria a firma Avv. [OSCURATO:PERSONA], l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, deducendo la mancata allegazione del documento attestante il diverso orario dell'udienza indicato nel ricorso e allegando l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare. 4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso impone di chiarire, in primo luogo, che sussiste un principio di preclusione della costituzione di parte civile in presenza di una richiesta di patteggiamento, con conseguente illegittimità dell'eventuale condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile costituita (Sez. U, n. 47803 del 27/11/2008, D'Avino, Rv. 241356, che ha deciso di un caso in cui la costituzione di parte civile era stata depositata all'udienza fissata a seguito della richiesta di applicazione di pena presentata nel corso delle indagini preliminari, ai sensi dell'art. 447 cod. proc. pen.). Nella medesima pronuncia, la valenza del principio di preclusione è stata estesa anche a situazioni processuali diverse, come l'udienza fissata per l'applicazione di pena richiesta con l'opposizione al decreto penale o a seguito della richiesta di giudizio immediato; tale estensione è stata giustificata dalle Sezioni Unite con la ricorrenza, in tutti i casi indicati, della medesima ratio: la persona offesa, in tali ipotesi, si costituisce essendo già a conoscenza del fatto che l'oggetto del giudizio è ristretto alla decisione sull'accoglibilità della richiesta di applicazione di pena e, quindi, ben sapendo che non potrà aspirare all'obiettivo al quale è tesa la costituzione, vale a dire la condanna dell'imputato al risarcimento del danno. Le Sezioni Unite hanno, in particolare, chiarito che nella speciale udienza fissata nel corso delle indagini, a norma dell'art. 447 cod. proc. pen., la persona offesa, conoscendo in partenza l'oggetto del giudizio, ristretto alla decisione circa l'accoglibilità della richiesta di applicazione di pena su cui è intervenuto il patteggiamento tra imputato e pubblico ministero, non ha ragioni giuridiche per costituirsi parte civile. 2. Da tale principio, due successive pronunce (Sez. 5, n. 17272 del 06/03/2020, Amico, Rv. 279115; Sez. 5, n. 48342 del 28/06/2018, G., Rv. 274141) hanno poi desunto che, in tema di patteggiamento, il giudice deve condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali a favore della parte civile quando la costituzione della parte civile sia avvenuta prima dell'accordo per l'applicazione della pena, e che, qualora la persona offesa non sia messa formalmente a conoscenza dell'intervenuto accordo tra l'imputato e il pubblico ministero, è legittima la sua costituzione come parte civile in vista di possibili, futuri esiti risarcitori, cosicchè deve ricevere il ristoro delle spese affrontate per l'attività processuale svolta nel caso di udienza non «geneticamente» destinata al rito ex art. 444 cod. proc. pen. 3. In termini diametralmente opposti rispetto ai casi sopra richiamati si presenta, tuttavia, la situazione in esame, considerato che i ricorrenti rivendicano il diritto di costituirsi parte civile al solo fine di ottenere il ristoro per le spese processuali. Evidente risulta, dunque, nel caso concreto, l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse attuale delle persone offese ad impugnare la sentenza di patteggiannento, non potendosi considerare interesse giuridicamente rilevante in relazione a tale pronuncia la finalità perseguita dai ricorrenti di «vedersi affermare il diritto al risarcimento del danno, alle spese per le cure e le legali per l'attività svolta». 4. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che i ricorrenti abbiano proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione della novità della questione, nella misura di euro 500,00 ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 27 gennaio 2022 Il C g
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