Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 marzo 2022

Cassazione n. 09973/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15039/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., con sede legale in Millesimo, al [OSCURATO:PERSONA] n. 6 ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del legale rappresentante in carica [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] di Savona (C.F.: PSCCLD63P011480E), ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio in Savona, al Corso Italia 18/7, presso lo studio del suddetto difensore, in forza di procura speciale rilasciata dall’amministratore unico e legale rappresentante in carica [OSCURATO:PERSONA] ed allegata in calce al ricorso; - ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante in carica, ing.F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 15039/2017 Numero sezionale 434/2022 Numero di raccolta generale 9973/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58P24 G526W), con sede legale in Mondovì (CN), al [OSCURATO:PERSONA] n. 13/A, elettivamente domiciliata in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 101, presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55C13 H501S) del Foro di Roma, che la rappresenta e difende, sia congiuntamente sia disgiuntamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58M18L 219A), in forza di procura speciale posta in calce al controricorso; - controricorrente– -avverso la sentenza n. 555/2017 emessa dalla Corte d’appello di Torino in data 07/03/2017 e notificata il 04/04/2017; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto in fatto La [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva innanzi al Tribunale di Mondovì la [OSCURATO:SOCIETA], esponendo di aver concluso con quest’ultima, il 28.2.2011, un contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione nel Comune di Legino di un prefabbricato industriale e di aver concordato un corrispettivo di euro 1.300.000, oltre i.v.a.; aggiungeva che, secondo le previsioni contrattuali, detto manufatto avrebbe dovuto essere allestito entro il luglio dello stesso anno, e che il pagamento del compenso era stato ripartito in tre soluzioni, la prima pari al 15% del totale entro maggio, la seconda corrispondente al 5% entro sessanta/novanta giorni dall'emissione della precedente fattura, e l'ultima entro il medesimo termine a decorrere dal montaggio finale; precisava, inoltre, che l’inizio dell’opera era stato subordinato al rilascio del permesso di costruire, ad iniziativa della committente e che in caso contrario (prospettato come inadempimento della [OSCURATO:SOCIETA]) i relativi lavori sarebbero stati differiti nel tempo; riferiva i costi affrontati relativamente alle fasi di studio e di progettazione, e di avere quindi emesso la fattura concernente il primo acconto, invece non corrisposto dalla convenuta, la quale aveva avanzato richiesta (rifiutata) di emissione di una nota di credito a storno di detto documento fiscale, sul presupposto che l'opera commissionata era oggetto di sub appalto concluso con la committente principale [OSCURATO:SOCIETA]; allegava che, su sollecitazione della F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 15039/2017 Numero sezionale 434/2022 Numero di raccolta generale 9973/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 controparte, aveva anticipato l’i.v.a accessoria alla citata fattura, senza per contro mai percepire la somma imponibile, circostanza questa giustificata in vari modi dalla committenza, che aveva perpetuato la sua morosità anche dopo il rilascio del permesso di costruire nel febbraio 2012, salvo poi richiedere modifiche tecniche ai progetti già redatti senza pagare le maggiori spese; sosteneva di avere comunicato la propria intenzione di eseguire il contratto, subordinatamente al pagamento del primo acconto ed al rilascio di fideiussione bancaria a garanzia dell'integrale adempimento delle obbligazioni, in vece della quale era stata offerta la disponibilità, a farsi carico degli obblighi assunti dalla convenuta, della committente principale, le cui condizioni patrimoniali non erano peraltro risultate adeguatamente rassicuranti; precisava, quindi, di aver comunicato alla [OSCURATO:SOCIETA] che, qualora non verificatesi le condizioni di cui sopra, il contratto in questione si sarebbe risolto, cosi come del resto contemplato nel testo negoziale, salvo poi vedersi imputare una propria inadempienza dalla società in questione; riteneva che invece un inadempimento, oggettivamente grave, fosse ravvisabile nella condotta tenuta dalla [OSCURATO:SOCIETA] sostanziatasi nella mancata erogazione del primo acconto, oltre che nella indicazione di garanzie inidonee, a fronte di una pluralità di iniziative da parte di essa attrice; esponeva i danni subiti, pari al “20% del valore della rimanenza” (nel caso di specie pari all’intero corrispettivo) “per spese generali e mancato utile”, oltre che agli esborsi sostenuti per le spese di progettazione del manufatto edile; instava, di conseguenza, per la pronuncia della risoluzione contrattuale, oltre che per la condanna della società committente a pagare a titolo risarcitorio la complessiva somma di euro 268.324,80.

La [OSCURATO:SOCIETA] si costituiva contrastando le allegazioni dell’attrice e sostenendo di essersi rivolta a quest’ultima definendo un mero progetto di massima, oltre che i tempi ed il costo dell’opera, non ancora realizzabile stante la pendenza della relativa pratica edilizia promossa dalla committente principale [OSCURATO:SOCIETA] non definibile in tempi prevedibili, F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 15039/2017 Numero sezionale 434/2022 Numero di raccolta generale 9973/2022 fattore questo che aveva impedito di rispettare le scadenze contrattuali Data pubblicazione 28/03/2022 pattuite con la [OSCURATO:SOCIETA].; evidenziava che quest’ultima, pur consapevole dell’assenza del provvedimento comunale abilitativo, aveva nonostante tutto provveduto ad emettere la fattura relativa al primo acconto, sebbene il pagamento preteso fosse allo stato assolutamente ingiustificato, a differenza della sua pretesa di ottenere lo storno del documento fiscale; precisava che il permesso di costruire era stato rilasciato solamente nel febbraio 2012, e che quindi erano stati ripresi i contratti per la modifica (come in effetti avvenuto) dell’originario progetto predisposto dall'attrice, la quale peraltro si era rifiutata di dare corso alla realizzazione dell’opera non a causa del mancato pagamento dell'acconto, bensì a seguito dell’omessa predisposizione di garanzia fideiussoria e bancaria, come confermato dal tenore della corrispondenza epistolare intrattenuta sul punto; allegava che essa convenuta e la committente principale avevano cercato di esaudire le esigenze della [OSCURATO:SOCIETA]., che peraltro aveva ritenuto che non costituisse idonea garanzia una delegazione di pagamento, alla cui stregua la [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe pagato direttamente in suo favore gli importi a debito della sub committente ed aveva, pretestuosamente e non in buona fede, paventato la possibilità di risolvere il contratto, senza considerare che, stante l’intervenuta modifica delle relazioni progettuali ed il tempo trascorso, era necessario rinegoziare i termini di consegna e di pagamento; sottolineava che, attesa l’indisponibilità dell’attrice, era stata costretta a svincolarsi dal rapporto non potendo attendere oltre, e che pertanto la domanda di risoluzione avanzata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. era da reputarsi infondata, al pari di quella risarcitoria, alla luce del fatto che i costi relativi alla progettazione ed alla stesura dei disegni esecutivi erano stato sostenuti dopo il rilascio del permesso edile, e dunque inutilmente, posto che l’appaltatrice si era poi rifiutata di iniziare la realizzazione dell'opera salvo l’ottenimento di garanzia fideiussoria, e quindi irripetibili ai sensi dell’art.1227 c.c.

Il Tribunale decideva la causa con sentenza n. 52 del 22.5.2015, con la F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 15039/2017 Numero sezionale 434/2022 Numero di raccolta generale 9973/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 quale dichiarava la nullità del contratto concluso il 28.2.2011 per illiceità dell’oggetto e rigettava le domande proposte dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] particolare, osservava che il contratto de quo era stato concluso nel febbraio 2011, in data anteriore alla pronuncia del permesso di costruire, allorquando l’attività di “montaggio'' del manufatto, prevista entro luglio 2011, sarebbe stata inibita.

Avverso la citata sentenza proponeva appello la [OSCURATO:SOCIETA]., evidenziando, tra l’altro, che prima della pronuncia del provvedimento abilitativo comunale erano contemplati solamente un'attività preliminare (di progettazione ed altro) ed il pagamento di un acconto ad iniziativa della committente, mentre la vera e propria esecuzione dell'opera era stata espressamente subordinata all’esistenza di detto permesso, il cui conseguimento costituiva un preciso onere gravante sulla sola [OSCURATO:SOCIETA] la cui assenza avrebbe comportato “il rinvio o la sospensione dei lavori appaltati”.

La società appellata si è costituita contrastando i motivi addotti a supporto dell’impugnazione, e domandando la declaratoria di inammissibilità, oltre che il rigetto nel merito, di quest’ultima.

Con sentenza del 7.3.2017, la Corte d’appello di Torino, in parziale accoglimento del gravame, pronunciava la risoluzione del contratto d’appalto per inadempimento della [OSCURATO:SOCIETA]. e condannava quest’ultima al pagamento, in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., della somma di euro 260.000,00, sulla base delle seguenti considerazioni: 1) la comminatoria di nullità del contratto di appalto di opera edile per difetto del permesso di costruire trovava la sua ragion d’essere solamente allorquando l’attività realizzativa non era subordinata (neppure in modo inespresso) alla pronuncia del provvedimento assentivo comunale; 2) un siffatto presupposto non era ravvisabile con riferimento alla vicenda contrattuale in esame, atteso che, in primo luogo, l'adempimento di alcune delle obbligazioni assunte dalla [OSCURATO:SOCIETA]., ed in effetti le sole adempiute, erano preliminari e prodromiche ai successivi veri e propri interventi edificatori, rispetto alle quali il mancato rilascio del permesso di F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 15039/2017 Numero sezionale 434/2022 Numero di raccolta generale 9973/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 costruire era del tutto indifferente, e, in secondo luogo, le pattuizioni che assistevano il contratto di appalto (clausola 3.12) erano tali da escludere l'esecuzione integrale di quest'ultimo sino al completamento del manufatto, per l'ipotesi di inesistenza del titolo permissivo 3) peraltro, le prestazioni che competevano all'appaltatrice non avevano mai avuto un inizio di esecuzione, neppure dopo la pronuncia del provvedimento amministrativo; 4) quanto alle originarie domande avanzate dall'attuale appellante, non esaminate dal primo giudice atteso il profilo assorbente della dichiarata nullità contrattuale, quella di risoluzione contrattuale per inadempimento della società appellata si rivelava fondata, in quanto la scadenza del 30.5.2011 prevista per il pagamento del primo acconto era del tutto avulsa dalla effettiva data di inizio dell’intervento propriamente edile, ed il pagamento era finalizzato a consentire alla appaltatrice, oltre che di fronteggiare le spese di studio e di progettazione, di acquisire in anteprima e senza sue anticipazioni la liquidità indispensabile per l'acquisto delle materie prime e delle singole componenti che, una volta adattate ed assemblate, avrebbero determinato la realizzazione del manufatto; 5) l'unica circostanza oggettiva era, pertanto, integrata dall’inadempimento della [OSCURATO:SOCIETA], altrettanto oggettivamente rilevante e significativo, tale da infirmare e compromettere il nesso commutativo del negozio, non fosse altro per l’elevato importo, euro 195.000 imponibili, del rateo non onorato, oltre l’imposta sul valore aggiunto ammontante ad euro 39.000 versata all’erario (e quindi anticipata senza essere stata percepita) dalla appaltatrice; 6) parimenti fondata era la domanda risarcitoria formulata dalla appellante, prevedendo la clausola 14.1 delle condizioni generali contrattuali che, “in caso di inadempienza del committente, l’appaltatore” avrebbe avuto “diritto a risolvere il contratto, al pagamento del materiale già prodotto e alla corresponsione del 20% del valore della rimanenza per spese generali e mancato utile”;F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 15039/2017 Numero sezionale 434/2022 Numero di raccolta generale 9973/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 7) una siffatta previsione era senza ombra di dubbio riconducibile all’istituto delineato dall’art. 1382 c.c., e cioè ad una clausola penale, con la conseguenza di limitare all'importo concordato il risarcimento del pregiudizio patrimoniale complessivamente patito dalla parte adempiente; 8) l'importo, corrispondente ad euro 260.000 (un quinto dell'intero compenso pattuito), appariva congruo e comunque non suscettibile di essere decrementato equitativamente ai sensi dell'art. 1384 c.c., atteso il presumibile ammontare dell’utile d'impresa (o dei ricavi lordi) che la [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe conseguito qualora il contratto fosse stato per intero e con sollecitudine (compatibilmente con i tempi richiesti per il rilascio del permesso di costruire) eseguito da ambedue le parti.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di sette motivi.

La [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.

In prossimità dell’adunanza entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.

Ritenuto in diritto

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la “Nullità del contratto di appalto per illiceità dell’oggetto del contratto (Violazione art. 1346 c.c. 3 1418 c.c.) – Conseguenze derivanti dalla nullità del contratto e inefficacia/sospensione di tutte le obbligazioni contrattuali – Violazione regole ermeneutiche dei contratti art. 1362, 1363, 1366 e 1370 – Violazione principi di correttezza e buona fede artt. 1175 e 1375 c.c. – Assenza-apparenza-contraddittorietà illogicità della motivazione”, per aver la corte d’appello ritenuto valido ed efficace il contratto d’appalto stipulato tra le parti, nonostante lo stesso fosse contrario a norme imperative per il difetto, al momento della sua stipula, del permesso di costruire.

1.1. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.

In primo luogo, ma il rilievo è estensibile a tutti i restanti motivi, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 15039/2017 Numero sezionale 434/2022 Numero di raccolta generale 9973/2022 non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione Data pubblicazione 28/03/2022 sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l'omessa motivazione, che richiede l'assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d'ufficio, e l'insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d'appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro.

Infatti, l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (fra le tante, Sez. 1, Ordinanza n. 26874 del 23/10/2018, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7009 del 17/03/2017, Sez. 1, Sentenza n. 19443 del 23/09/2011).

In secondo luogo, avuto riguardo al dedotto vizio motivazionale, l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 40 del 2006, prevede l'"omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione", come riferita ad "un fatto controverso e decisivo per il giudizio", ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate.

1.2. In ogni caso, il motivo si sarebbe rivelato infondato, atteso che la F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 15039/2017 Numero sezionale 434/2022 Numero di raccolta generale 9973/2022 corte d’appello ha fatto corretta applicazione (cfr. pag.

VIII della Data pubblicazione 28/03/2022 sentenza) del principio per cui l'illiceità del contratto di appalto per la costruzione di un immobile senza concessione edilizia sussiste solo qualora l'appalto sia eseguito in carenza di concessione, e non anche nel caso in cui la concessione sia rilasciata dopo la data di stipula ma, comunque, prima della realizzazione dell'opera, non essendo conforme alla mens legis la sanzione di nullità comminata ad un contratto il cui adempimento, in ossequio al precetto normativo, sia stato intenzionalmente posposto al previo ottenimento della concessione o autorizzazione richiesta, e potendosi tale contratto considerare sospensivamente condizionato, in forza di presupposizione, al previo ottenimento dell'atto amministrativo mancante al momento della stipulazione (Sez. 1, Sentenza n. 3913 del 18/02/2009; conf.

Sez. 2, Ordinanza n. 10173 del 27/04/2018).

Nel caso di specie, come peraltro dedotto dalla stessa ricorrente (cfr. pag. 14 del ricorso), alla stregua della clausola 6.2 del contratto di appalto, era espressamente previsto che “L’appaltatore non (desse) corso alla produzione dei manufatti oggetto del presente contratto in assenza del Permesso di Costruire, salvo diversa espressa richiesta scritta (incontestabilmente giammai formulata) del Committente per permettere il rispetto dei termini di consegna contrattuali”.

Pertanto, si è al cospetto di una motivazione congrua sul piano logico- formale e corretta dal punto di vista giuridico e tutt’altro che assente o apparente.

Rappresenta, poi, una petizione di principio l’affermazione (contenuta a pagg. 14-15 del ricorso) secondo cui l’emissione, da parte dell’appaltatrice, della fattura 173/11 per il pagamento dell’acconto di euro 195.000,00, oltre IVA, avrebbe equivalso a manifestare la volontà di dare concreta esecuzione al contratto (id est, di realizzare l’opera), pur in assenza del permesso di costruire, atteso che il versamento del predetto primo acconto (pari al 15% del compenso complessivo) era previsto, da un lato, entro la fine del mese di maggio del 2011 a prescindere dall’inizio F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 15039/2017 Numero sezionale 434/2022 Numero di raccolta generale 9973/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 delle attività edilizie e, dall’altro, per far fronte ad obbligazioni, assunte dalla [OSCURATO:SOCIETA]., preliminari e prodromiche ai successivi veri e propri interventi edificatori (cfr. pag.

VIII della sentenza qui impugnata).

Da ciò consegue che, se da un lato l’inizio dei lavori era espressamente subordinato al rilascio del permesso di costruire, dall’altro, le parti non avevano subordinato l’efficacia del contratto e, soprattutto, le obbligazioni assunte dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (con riferimento, in particolare, al primo acconto) al detto rilascio.

1.3. Avuto riguardo alla denuncia di asserita violazione delle regole ermeneutiche, la censura della violazione delle stesse esige una specifica indicazione dei canoni in concreto inosservati e del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione, mentre la denunzia del vizio di motivazione implica la puntualizzazione dell'obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento svolto dal giudice del merito; nessuna delle due censure può, invece, risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi, come nella specie, nella mera contrapposizione di una differente interpretazione.

D'altronde, per sottrarsi al sindacato di legittimità, sotto entrambi i cennati profili, quella data dal giudice al contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito - alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito - dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la “Invalidità/quiescenza del contratto – Inesistenza diritto di LPM al percepimento dell’acconto corrispettivo – Violazione art. 1453 e ss. c.c. – Violazione norme ermeneutiche art. 1362, 1363 e 1366 c.c. – Violazione normativa in materia di appalto (art. 1655 1658 – 1665) – assente, apparente, contraddittoria e illogica motivazione”, per aver la corte territoriale ritenuto effettivamente dovuto alla [OSCURATO:SOCIETA]. il primo acconto previsto dal F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 15039/2017 Numero sezionale 434/2022 Numero di raccolta generale 9973/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 contratto, con scadenza al 30.5.2011 e pari ad Euro 195.000,00 oltre Iva, nonostante il contratto di appalto versasse in uno stato di “quiescenza”.

3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la “Insussistenza dell’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] attesa la nullità del contratto e comunque lo stato di quiescenza/sospensione dello stesso (violazione art. 1346 e 1418 1453 1460 c.c. e 1353 e ss. c.c.) e comunque la mancanza di causa dell’acconto richiesto – Violazione obbligo di correttezza nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali (Violazione artt. 1175 e 1375 c.c.) (art. 360 n. 3 c.p.c.). omessa, illogica e contraddittoria motivazione”, per aver la corte locale ritenuto sussistente l’obbligo di pagamento dell’acconto pur in presenza di un contratto nullo o, comunque, in stato di quiescenza, ritenendo, per l’effetto, che il mancato pagamento dell’acconto fosse un elemento tale da giustificare la risoluzione del contratto.

3.1. I motivi, da trattarsi, siccome strettamente connessi, congiuntamente, sono inammissibili e, comunque, infondati per le medesime considerazioni espresse nell’analizzare il primo motivo (avuto particolare riguardo alla mancata sospensione delle obbligazioni di entrambe le parti del contratto), dovendosi qui ribadire che, sulla base del tenore letterale delle clausole negoziali, il pagamento del primo acconto era sganciato dall’inizio dei lavori (come inequivocamente affermato dalla corte torinese a pag.

X della sentenza) e, quindi, a maggior ragione dal rilascio del permesso di costruire.

Del resto, la ricorrente, in palese violazione del principio di autosufficienza, ha omesso di trascrivere le clausole del contratto dalle quali, secondo il suo assunto, si sarebbe dovuto evincere che il versamento del detto acconto non era finalizzato a far fronte alle spese di studio e di progettazione (in difformità, peraltro, con quanto esposto, nel rispetto del menzionato principio, dalla controparte a pag. 29 del controricorso) e all’acquisto delle materie prime e delle singole componenti poi da montare (tenuto presente che l’art. 1658 c.c. è F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 15039/2017 Numero sezionale 434/2022 Numero di raccolta generale 9973/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 derogabile per volontà delle parti).

Nessuna rilevanza ha la circostanza che l’ appaltatrice abbia sollecitato il rilascio di una fideiussione bancaria, rifiutando poi la delegazione di pagamento (a carico della committente principale) offerta, in quanto la condotta che ha integrato gli estremi del grave inadempimento, tale da giustificare la risoluzione del contratto, è stata rappresentata dal mancato pagamento del primo acconto contrattualmente previsto.

Senza tralasciare che, anche a voler ritenere in astratto che l’importo rappresentasse la semplice anticipazione di parte del corrispettivo dell’appalto, ciò non toglie che la committente si era impegnata in questo senso, concordando a tal fine un preciso termine ultimo (quello di fine maggio del 2011).

Ovviamente, ciò non avrebbe escluso che, qualora il mancato inizio dei lavori fosse stato imputabile all’ appaltatrice ed il rapporto negoziale fosse stato risolto per inadempimento di quest’ultima, la odierna committente avrebbe potuto invocare la restituzione di quanto fino ad allora indebitamente erogato.

Da ultimo, la previsione negoziale (art. 6.3 delle condizioni generali) di una rinegoziazione per l’eventualità di rinvio e/o sospensione dei lavori per cause o richieste della committente (cfr. pag. 22 del ricorso) aveva espressamente ad oggetto solo il programma di consegna dei lavori, e non già la tempistica di pagamento degli acconti.

4. Con il quarto motivo la ricorrente si duole della “Violazione di legge – Violazione art. 1453 1455 1460 c.c. – Violazione artt. 1363 e segg. c.c. – Inesistenza dell’inadempimento grave tenuto conto dell’interesse dell’altra parte(Violazione art. 1460 c.c.) insussistente gravità dell’inadempimento e comunque della sua gravità per la pronuncia di risoluzione – tolleranza dell’appaltatore”, per aver la corte d’appello ritenuto esistente e, comunque, grave, ai fini della risoluzione del contratto, l’inadempimento ascrittole.

4.1. Il motivo è inammissibile per le ragioni già esposte nell’analisi dei due precedenti motivi, che devono intendersi qui per integralmente richiamate.F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 15039/2017 Numero sezionale 434/2022 Numero di raccolta generale 9973/2022 Va qui aggiunto che anche un inadempimento parziale può giustificare la Data pubblicazione 28/03/2022 risoluzione del contratto, se il giudice di merito lo ritenga, con valutazione incensurabile in sede di legittimità, grave, in relazione all'economia del contratto ed all'interesse dell'altro contraente (sin dalla lontana Sez. 3, Sentenza n. 541 del 15/02/1969).

In particolare, in tema di risoluzione del contratto, qualora siano dedotte reciproche inadempienze, la valutazione comparativa del giudice intesa ad accertare la violazione più grave è incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata (Sez. 3, Sentenza n. 18320 del 18/09/2015).

In definitiva, va dato seguito al principio (di recente ribadito da Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12182 del 22/06/2020) secondo cui, in materia di responsabilità contrattuale, la valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, ai sensi dell'art. 1455 c.c., costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, risultando insindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici.

Nella fattispecie in esame la corte d’appello ha, sulla base di una valutazione congrua, posto a base della declaratoria di risoluzione del contratto di appalto l’inadempimento consistito nel non aver la committente corrisposto il primo acconto di euro 195.000,00 imponibili, oltre l’IVA ammontante ad euro

39.000. E’ vero che, in tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di un criterio oggettivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità, e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 15039/2017 Numero sezionale 434/2022 Numero di raccolta generale 9973/2022 dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuarne Data pubblicazione 28/03/2022 l'intensità.

Ma è altrettanto vero che nel caso di specie, da un lato, non può obiettivamente considerarsi esiguo (e, comunque, ripetesi, costituisce una valutazione non scrutinabile, sul punto, nella presente sede) l’inadempimento del 15% del corrispettivo complessivamente pattuito; e, dall’altro lato, le argomentazioni poste dalla ricorrente a fondamento del proprio assunto difensivo (cfr. pagg. 32-33 del ricorso) si rivelano infondate, se solo si considera che il contratto non era, come detto, entrato in quiescenza (in attesa del rilascio del permesso di costruire) anche per quanto concerne l’obbligo della committente di versare il primo acconto, tale versamento era stato pattuito a prescindere dall’esecuzione dei lavori e, a dirla tutta, anche di eventuali ulteriori attività ad essi prodromiche (ragion per cui sarebbe comunque irrilevante la circostanza che i costi di progettazione fossero stati sostenuti solo dopo il rilascio del permesso di costruire) e la disponibilità manifestata anche dopo l’inadempimento dall’ appaltatrice ad eseguire il contratto non è di per sé indicativo di una tolleranza a non far valere l’altrui inadempienza.

A tal ultimo riguardo, va evidenziato, peraltro, che anche la tolleranza della parte creditrice, che si può estrinsecare tanto in un comportamento negativo, quanto in uno positivo, non determina l'eliminazione della clausola per modificazione della disciplina contrattuale, né è sufficiente ad integrare una tacita rinuncia ad avvalersene, ove lo stesso creditore, contestualmente o successivamente all'atto di tolleranza, manifesti l'intenzione di avvalersi della clausola in caso di ulteriore protrazione dell'inadempimento (Sez. 2, Sentenza n. 24564 del 31/10/2013).

In ogni caso, l’appaltatrice ebbe a manifestare la propria disponibilità a dare esecuzione al contratto solo subordinatamente alla prestazione, ad opera della committente, di idonee garanzie.

5. Con il quinto motivo la ricorrente denunzia la “Violazione di legge – nuova proposta di contratto – mancato raggiungimento dell’accordo ex artt. 1321 e segg.

C.c.

Violazione degli artt. 1362, 1362, 1363 e 1366 c.c.

F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 15039/2017 Numero sezionale 434/2022 Numero di raccolta generale 9973/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 – omesso esame di un fatto decisivo per la controversia che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c. n. 5 c.p.c.) – assenza, mera apparenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione”, per averla la corte territoriale ritenuta inadempiente per non aver concesso una garanzia fideiussoria non prevista a livello contrattuale.

5.1. Il motivo è inammissibile, oltre che per le ragioni già rappresentate in precedenza, perché non attinge la ratio decidendi sottesa alla pronuncia impugnata.

Invero, la corte territoriale non ha dichiarato la risoluzione del contratto d’appalto per non aver la committente prestato la fideiussione bancaria sollecitata dall’appaltatrice, ma, ripetesi, per non aver versato il primo acconto pattiziamente concordato.

La circostanza delle trattative portate avanti per garantire il futuro adempimento è stata richiamata dalla corte di merito solo al fine di affermare che la committente era ben consapevole della permanente attualità della predetta sua obbligazione nonostante lo stato di quiescenza in cui era entrato il rapporto (cfr. pag.

X della sentenza).

Da ciò deriva che è del tutto irrilevante scrutinare se la richiesta di concessione di una fideiussione integrasse gli estremi di una nuova proposta contrattuale.

6. Con il sesto motivo la ricorrente deduce la “Violazione di legge – Risarcimento danni – Incompatibilità logica e giuridica delle due richieste di risarcimento di un danno specifico e pagamento della penale – Prevalenza della richiesta specifica – Insussistenza del danno sia nel quantum sia nell’an – assenza del rapporto di causalità – Violazione artt.1175 e 1375 c.c. – Assenza di motivazione e/o motivazione apparente illogica e contraddittoria”, per averla la corte locale condannata al risarcimento dei danni in favore di LPM in assenza dei presupposti di legge, comportando la richiesta del danno effettivamente subito la rinuncia implicita alla clausola penale.

6.1. Il motivo è inammissibile, oltre che per le ragioni esposte in precedenza nell’analisi degli altri motivi, in quanto introduce in giudizio F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 15039/2017 Numero sezionale 434/2022 Numero di raccolta generale 9973/2022 una questione nuova, di cui non vi è menzione nella sentenza impugnata, Data pubblicazione 28/03/2022 senza indicare con precisione in quale fase e con quale atto processuale fosse stata tempestivamente sollevata.

Va, peraltro, altresì evidenziato che, sebbene la richiesta di applicazione di una clausola penale contrattualmente prevista per il caso di inadempimento (richiesta senza la quale il giudice che pronunzi la risoluzione del contratto non può statuire sull'applicazione della clausola) non possa considerarsi implicitamente contenuta nella domanda di risoluzione del contratto per inadempimento ovvero in quella di risarcimento del danno (stante l'indipendenza di tali domande da quella di pagamento della penale, la quale si configura come autonoma sia rispetto all'inadempimento - potendo trovare applicazione tanto in ipotesi di domanda di risoluzione del contratto quanto in quella in cui venga proposta domanda di esecuzione coatta dello stesso - sia rispetto al danno - atteso che la penale può essere prevista anche in assenza di un concreto pregiudizio economico -; cfr. Sez. 2, Sentenza n. 10741 del 24/04/2008), la ricorrente ha omesso di trascrivere le conclusioni rassegnate dalla controparte nell’atto introduttivo del presente giudizio, in tal guisa precludendo a questa Corte la possibilità di valutare il petitum delle domande attoree.

Si rivelerebbe, in ogni caso, destituito di fondamento l’assunto della ricorrente secondo cui richiedere un importo superiore alla penale equivarrebbe alla rinuncia alla liquidazione omnicomprensiva contenuta nella penale stessa, atteso che, in ossequio all’art. 1382 c.c. (“se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore”), le parti avevano espressamente previsto (cfr. pag.

XI della sentenza qui impugnata) che, “in caso di inadempienza del committente”, l’appaltatore avrebbe avuto “diritto a risolvere il contratto, al pagamento del materiale prodotto e alla corresponsione del 20% del valore della rimanenza per spese generali e mancato utile” (punto 14.1).

Né avrebbe l’appaltatrice avuto l’onere di dimostrare l’utile di impresa mancato, perché, come è noto, la clausola penale esonera il beneficiario F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 15039/2017 Numero sezionale 434/2022 Numero di raccolta generale 9973/2022 dall’onere di provare il pregiudizio subito.

Data pubblicazione 28/03/2022 Quanto ai costi per euro 8.324,80 asseritamente sostenuti dalla appaltatrice per i progetti cc.dd. esecutivi, va rilevato che la corte locale, in osservanza del principio di omnicomprensività della clausola penale, li ha disconosciuti, ragion per cui è irrilevante la circostanza (pag. 43 del ricorso) che gli stessi vennero predisposti dai tecnici della LPM solo dopo il rilascio del permesso a costruire.

7. Con il settimo ed ultimo motivo la ricorrente lamenta “obbligo legale di riduzione della pretesa penale ad equità – violazione artt. 1382 e 1384 c.c. – Violazione artt. 1175 e 1375 c.c. – Violazione art. 1418 c.c. – Violazione art. 1362 e segg.

C.c. – Assenza di motivazione e/o motivazione apparente illogica e contraddittoria”, per aver la corte d’appello omesso, senza adeguata motivazione, di ridurre ad equità la penale ai sensi dell’art. 1384 c.c.

7.1. Il motivo è infondato.

L'apprezzamento della eccessività dell'importo fissato con clausola penale dalle parti contraenti, per il caso di inadempimento o di ritardato adempimento, e della misura della riduzione equitativa dell'importo medesimo rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio è incensurabile in sede di legittimità se non negli aspetti relativi alla motivazione (Sez. 2, Ordinanza n. 23750 del 01/10/2018).

Inoltre, in caso di riduzione giudiziale della penale convenzionalmente stabilita dalle parti, il giudice deve esplicitare le ragioni che lo hanno indotto a ritenerne eccessivo l'importo come originariamente determinato, soprattutto con riferimento alla valutazione dell'interesse del creditore all'adempimento alla data di stipulazione del contratto, tenendo conto dell'effettiva incidenza dell'adempimento sullo squilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, a prescindere da una rigida ed esclusiva correlazione con l'effettiva entità del danno subito (Sez. 2, Sentenza n. 6158 del 16/03/2007; conf.

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17731 del 07/09/2015).

Tuttavia, il potere di riduzione ad equità, attribuito al giudice dall'art.F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 15039/2017 Numero sezionale 434/2022 Numero di raccolta generale 9973/2022 1384 c.c. a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, può essere Data pubblicazione 28/03/2022 esercitato d'ufficio, ma l'esercizio di tale potere è subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale, che deve risultare ex actis, ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice possa ricercarlo d'ufficio (Sez. 3, Sentenza n. 8071 del 28/03/2008).

Nel caso di specie, la ricorrente, al di là di sostenere che invocare l’intera clausola penale senza aver realizzato neanche in parte i lavori integrerebbe gli estremi di un abuso del diritto (in violazione dei canoni di buona fede e correttezza) e che la corrispondenza tra l’importo della penale ed il presumibile ammontare dell’utile d’impresa (affermata dalla corte d’appello; cfr. pag.

XI della sentenza) sarebbe fondata su una mera presunzione, non ha allegato, né tanto meno provato, alcuna circostanza rilevante ai fini della valutazione della manifesta eccessività della penale.

D’altra parte, la valutazione in termini di congruità della clausola penale di euro 260.000,00 (peraltro, pattiziamente concordata), a fronte di un importo complessivo dell’opera pari ad euro 1.300,000,00, non appare basata su una motivazione meramente apparente.

Senza tralasciare che la ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza, ha omesso di trascrivere il tenore della clausola negoziale contenente la penale, in tal guisa precludendo a questa Corte la possibilità di sindacare il giudizio espresso dalla corte territoriale.

8. In definitiva, il ricorso non merita accoglimento.

Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ricorrono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte:F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 15039/2017 Numero sezionale 434/2022 Numero di raccolta generale 9973/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 - rigetta il ricorso; - condanna la ricorrente al rimborso, in favore della resistente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 10.300,00 per compensi professionali ed euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge (se dovuti); - dichiara la parte ricorrente tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02, se dov

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15039/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., con sede legale in Millesimo, al [OSCURATO:PERSONA] n. 6 ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del legale rappresentante in carica [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] di Savona (C.F.: PSCCLD63P011480E), ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio in Savona, al Corso Italia 18/7, presso lo studio del suddetto difensore, in forza di procura speciale rilasciata dall’amministratore unico e legale rappresentante in carica [OSCURATO:PERSONA] ed allegata in calce al ricorso; - ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante in carica, ing.F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 15039/2017 Numero sezionale 434/2022 Numero di raccolta generale 9973/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58P24 G526W), con sede legale in Mondovì (CN), al [OSCURATO:PERSONA] n. 13/A, elettivamente domiciliata in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 101, presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55C13 H501S) del Foro di Roma, che la rappresenta e difende, sia congiuntamente sia disgiuntamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58M18L 219A), in forza di procura speciale posta in calce al controricorso; - controricorrente– -avverso la sentenza n. 555/2017 emessa dalla Corte d’appello di Torino in data 07/03/2017 e notificata il 04/04/2017; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto in fatto La [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva innanzi al Tribunale di Mondovì la [OSCURATO:SOCIETA], esponendo di aver concluso con quest’ultima, il 28.2.2011, un contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione nel Comune di Legino di un prefabbricato industriale e di aver concordato un corrispettivo di euro 1.300.000, oltre i.v.a.; aggiungeva che, secondo le previsioni contrattuali, detto manufatto avrebbe dovuto essere allestito entro il luglio dello stesso anno, e che il pagamento del compenso era stato ripartito in tre soluzioni, la prima pari al 15% del totale entro maggio, la seconda corrispondente al 5% entro sessanta/novanta giorni dall'emissione della precedente fattura, e l'ultima entro il medesimo termine a decorrere dal montaggio finale; precisava, inoltre, che l’inizio dell’opera era stato subordinato al rilascio del permesso di costruire, ad iniziativa della committente e che in caso contrario (prospettato come inadempimento della [OSCURATO:SOCIETA]) i relativi lavori sarebbero stati differiti nel tempo; riferiva i costi affrontati relativamente alle fasi di studio e di progettazione, e di avere quindi emesso la fattura concernente il primo acconto, invece non corrisposto dalla convenuta, la quale aveva avanzato richiesta (rifiutata) di emissione di una nota di credito a storno di detto documento fiscale, sul presupposto che l'opera commissionata era oggetto di sub appalto concluso con la committente principale [OSCURATO:SOCIETA]; allegava che, su sollecitazione della F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 15039/2017 Numero sezionale 434/2022 Numero di raccolta generale 9973/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 controparte, aveva anticipato l’i.v.a accessoria alla citata fattura, senza per contro mai percepire la somma imponibile, circostanza questa giustificata in vari modi dalla committenza, che aveva perpetuato la sua morosità anche dopo il rilascio del permesso di costruire nel febbraio 2012, salvo poi richiedere modifiche tecniche ai progetti già redatti senza pagare le maggiori spese; sosteneva di avere comunicato la propria intenzione di eseguire il contratto, subordinatamente al pagamento del primo acconto ed al rilascio di fideiussione bancaria a garanzia dell'integrale adempimento delle obbligazioni, in vece della quale era stata offerta la disponibilità, a farsi carico degli obblighi assunti dalla convenuta, della committente principale, le cui condizioni patrimoniali non erano peraltro risultate adeguatamente rassicuranti; precisava, quindi, di aver comunicato alla [OSCURATO:SOCIETA] che, qualora non verificatesi le condizioni di cui sopra, il contratto in questione si sarebbe risolto, cosi come del resto contemplato nel testo negoziale, salvo poi vedersi imputare una propria inadempienza dalla società in questione; riteneva che invece un inadempimento, oggettivamente grave, fosse ravvisabile nella condotta tenuta dalla [OSCURATO:SOCIETA] sostanziatasi nella mancata erogazione del primo acconto, oltre che nella indicazione di garanzie inidonee, a fronte di una pluralità di iniziative da parte di essa attrice; esponeva i danni subiti, pari al “20% del valore della rimanenza” (nel caso di specie pari all’intero corrispettivo) “per spese generali e mancato utile”, oltre che agli esborsi sostenuti per le spese di progettazione del manufatto edile; instava, di conseguenza, per la pronuncia della risoluzione contrattuale, oltre che per la condanna della società committente a pagare a titolo risarcitorio la complessiva somma di euro 268.324,80. La [OSCURATO:SOCIETA] si costituiva contrastando le allegazioni dell’attrice e sostenendo di essersi rivolta a quest’ultima definendo un mero progetto di massima, oltre che i tempi ed il costo dell’opera, non ancora realizzabile stante la pendenza della relativa pratica edilizia promossa dalla committente principale [OSCURATO:SOCIETA] non definibile in tempi prevedibili, F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 15039/2017 Numero sezionale 434/2022 Numero di raccolta generale 9973/2022 fattore questo che aveva impedito di rispettare le scadenze contrattuali Data pubblicazione 28/03/2022 pattuite con la [OSCURATO:SOCIETA].; evidenziava che quest’ultima, pur consapevole dell’assenza del provvedimento comunale abilitativo, aveva nonostante tutto provveduto ad emettere la fattura relativa al primo acconto, sebbene il pagamento preteso fosse allo stato assolutamente ingiustificato, a differenza della sua pretesa di ottenere lo storno del documento fiscale; precisava che il permesso di costruire era stato rilasciato solamente nel febbraio 2012, e che quindi erano stati ripresi i contratti per la modifica (come in effetti avvenuto) dell’originario progetto predisposto dall'attrice, la quale peraltro si era rifiutata di dare corso alla realizzazione dell’opera non a causa del mancato pagamento dell'acconto, bensì a seguito dell’omessa predisposizione di garanzia fideiussoria e bancaria, come confermato dal tenore della corrispondenza epistolare intrattenuta sul punto; allegava che essa convenuta e la committente principale avevano cercato di esaudire le esigenze della [OSCURATO:SOCIETA]., che peraltro aveva ritenuto che non costituisse idonea garanzia una delegazione di pagamento, alla cui stregua la [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe pagato direttamente in suo favore gli importi a debito della sub committente ed aveva, pretestuosamente e non in buona fede, paventato la possibilità di risolvere il contratto, senza considerare che, stante l’intervenuta modifica delle relazioni progettuali ed il tempo trascorso, era necessario rinegoziare i termini di consegna e di pagamento; sottolineava che, attesa l’indisponibilità dell’attrice, era stata costretta a svincolarsi dal rapporto non potendo attendere oltre, e che pertanto la domanda di risoluzione avanzata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. era da reputarsi infondata, al pari di quella risarcitoria, alla luce del fatto che i costi relativi alla progettazione ed alla stesura dei disegni esecutivi erano stato sostenuti dopo il rilascio del permesso edile, e dunque inutilmente, posto che l’appaltatrice si era poi rifiutata di iniziare la realizzazione dell'opera salvo l’ottenimento di garanzia fideiussoria, e quindi irripetibili ai sensi dell’art.1227 c.c. Il Tribunale decideva la causa con sentenza n. 52 del 22.5.2015, con la F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 15039/2017 Numero sezionale 434/2022 Numero di raccolta generale 9973/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 quale dichiarava la nullità del contratto concluso il 28.2.2011 per illiceità dell’oggetto e rigettava le domande proposte dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] particolare, osservava che il contratto de quo era stato concluso nel febbraio 2011, in data anteriore alla pronuncia del permesso di costruire, allorquando l’attività di “montaggio'' del manufatto, prevista entro luglio 2011, sarebbe stata inibita. Avverso la citata sentenza proponeva appello la [OSCURATO:SOCIETA]., evidenziando, tra l’altro, che prima della pronuncia del provvedimento abilitativo comunale erano contemplati solamente un'attività preliminare (di progettazione ed altro) ed il pagamento di un acconto ad iniziativa della committente, mentre la vera e propria esecuzione dell'opera era stata espressamente subordinata all’esistenza di detto permesso, il cui conseguimento costituiva un preciso onere gravante sulla sola [OSCURATO:SOCIETA] la cui assenza avrebbe comportato “il rinvio o la sospensione dei lavori appaltati”. La società appellata si è costituita contrastando i motivi addotti a supporto dell’impugnazione, e domandando la declaratoria di inammissibilità, oltre che il rigetto nel merito, di quest’ultima. Con sentenza del 7.3.2017, la Corte d’appello di Torino, in parziale accoglimento del gravame, pronunciava la risoluzione del contratto d’appalto per inadempimento della [OSCURATO:SOCIETA]. e condannava quest’ultima al pagamento, in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., della somma di euro 260.000,00, sulla base delle seguenti considerazioni: 1) la comminatoria di nullità del contratto di appalto di opera edile per difetto del permesso di costruire trovava la sua ragion d’essere solamente allorquando l’attività realizzativa non era subordinata (neppure in modo inespresso) alla pronuncia del provvedimento assentivo comunale; 2) un siffatto presupposto non era ravvisabile con riferimento alla vicenda contrattuale in esame, atteso che, in primo luogo, l'adempimento di alcune delle obbligazioni assunte dalla [OSCURATO:SOCIETA]., ed in effetti le sole adempiute, erano preliminari e prodromiche ai successivi veri e propri interventi edificatori, rispetto alle quali il mancato rilascio del permesso di F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 15039/2017 Numero sezionale 434/2022 Numero di raccolta generale 9973/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 costruire era del tutto indifferente, e, in secondo luogo, le pattuizioni che assistevano il contratto di appalto (clausola 3.12) erano tali da escludere l'esecuzione integrale di quest'ultimo sino al completamento del manufatto, per l'ipotesi di inesistenza del titolo permissivo 3) peraltro, le prestazioni che competevano all'appaltatrice non avevano mai avuto un inizio di esecuzione, neppure dopo la pronuncia del provvedimento amministrativo; 4) quanto alle originarie domande avanzate dall'attuale appellante, non esaminate dal primo giudice atteso il profilo assorbente della dichiarata nullità contrattuale, quella di risoluzione contrattuale per inadempimento della società appellata si rivelava fondata, in quanto la scadenza del 30.5.2011 prevista per il pagamento del primo acconto era del tutto avulsa dalla effettiva data di inizio dell’intervento propriamente edile, ed il pagamento era finalizzato a consentire alla appaltatrice, oltre che di fronteggiare le spese di studio e di progettazione, di acquisire in anteprima e senza sue anticipazioni la liquidità indispensabile per l'acquisto delle materie prime e delle singole componenti che, una volta adattate ed assemblate, avrebbero determinato la realizzazione del manufatto; 5) l'unica circostanza oggettiva era, pertanto, integrata dall’inadempimento della [OSCURATO:SOCIETA], altrettanto oggettivamente rilevante e significativo, tale da infirmare e compromettere il nesso commutativo del negozio, non fosse altro per l’elevato importo, euro 195.000 imponibili, del rateo non onorato, oltre l’imposta sul valore aggiunto ammontante ad euro 39.000 versata all’erario (e quindi anticipata senza essere stata percepita) dalla appaltatrice; 6) parimenti fondata era la domanda risarcitoria formulata dalla appellante, prevedendo la clausola 14.1 delle condizioni generali contrattuali che, “in caso di inadempienza del committente, l’appaltatore” avrebbe avuto “diritto a risolvere il contratto, al pagamento del materiale già prodotto e alla corresponsione del 20% del valore della rimanenza per spese generali e mancato utile”;F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 15039/2017 Numero sezionale 434/2022 Numero di raccolta generale 9973/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 7) una siffatta previsione era senza ombra di dubbio riconducibile all’istituto delineato dall’art. 1382 c.c., e cioè ad una clausola penale, con la conseguenza di limitare all'importo concordato il risarcimento del pregiudizio patrimoniale complessivamente patito dalla parte adempiente; 8) l'importo, corrispondente ad euro 260.000 (un quinto dell'intero compenso pattuito), appariva congruo e comunque non suscettibile di essere decrementato equitativamente ai sensi dell'art. 1384 c.c., atteso il presumibile ammontare dell’utile d'impresa (o dei ricavi lordi) che la [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe conseguito qualora il contratto fosse stato per intero e con sollecitudine (compatibilmente con i tempi richiesti per il rilascio del permesso di costruire) eseguito da ambedue le parti. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di sette motivi. La [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso. In prossimità dell’adunanza entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la “Nullità del contratto di appalto per illiceità dell’oggetto del contratto (Violazione art. 1346 c.c. 3 1418 c.c.) – Conseguenze derivanti dalla nullità del contratto e inefficacia/sospensione di tutte le obbligazioni contrattuali – Violazione regole ermeneutiche dei contratti art. 1362, 1363, 1366 e 1370 – Violazione principi di correttezza e buona fede artt. 1175 e 1375 c.c. – Assenza-apparenza-contraddittorietà illogicità della motivazione”, per aver la corte d’appello ritenuto valido ed efficace il contratto d’appalto stipulato tra le parti, nonostante lo stesso fosse contrario a norme imperative per il difetto, al momento della sua stipula, del permesso di costruire. 1.1. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato. In primo luogo, ma il rilievo è estensibile a tutti i restanti motivi, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 15039/2017 Numero sezionale 434/2022 Numero di raccolta generale 9973/2022 non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione Data pubblicazione 28/03/2022 sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l'omessa motivazione, che richiede l'assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d'ufficio, e l'insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d'appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti, l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (fra le tante, Sez. 1, Ordinanza n. 26874 del 23/10/2018, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7009 del 17/03/2017, Sez. 1, Sentenza n. 19443 del 23/09/2011). In secondo luogo, avuto riguardo al dedotto vizio motivazionale, l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 40 del 2006, prevede l'"omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione", come riferita ad "un fatto controverso e decisivo per il giudizio", ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate. 1.2. In ogni caso, il motivo si sarebbe rivelato infondato, atteso che la F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 15039/2017 Numero sezionale 434/2022 Numero di raccolta generale 9973/2022 corte d’appello ha fatto corretta applicazione (cfr. pag. VIII della Data pubblicazione 28/03/2022 sentenza) del principio per cui l'illiceità del contratto di appalto per la costruzione di un immobile senza concessione edilizia sussiste solo qualora l'appalto sia eseguito in carenza di concessione, e non anche nel caso in cui la concessione sia rilasciata dopo la data di stipula ma, comunque, prima della realizzazione dell'opera, non essendo conforme alla mens legis la sanzione di nullità comminata ad un contratto il cui adempimento, in ossequio al precetto normativo, sia stato intenzionalmente posposto al previo ottenimento della concessione o autorizzazione richiesta, e potendosi tale contratto considerare sospensivamente condizionato, in forza di presupposizione, al previo ottenimento dell'atto amministrativo mancante al momento della stipulazione (Sez. 1, Sentenza n. 3913 del 18/02/2009; conf. Sez. 2, Ordinanza n. 10173 del 27/04/2018). Nel caso di specie, come peraltro dedotto dalla stessa ricorrente (cfr. pag. 14 del ricorso), alla stregua della clausola 6.2 del contratto di appalto, era espressamente previsto che “L’appaltatore non (desse) corso alla produzione dei manufatti oggetto del presente contratto in assenza del Permesso di Costruire, salvo diversa espressa richiesta scritta (incontestabilmente giammai formulata) del Committente per permettere il rispetto dei termini di consegna contrattuali”. Pertanto, si è al cospetto di una motivazione congrua sul piano logico- formale e corretta dal punto di vista giuridico e tutt’altro che assente o apparente. Rappresenta, poi, una petizione di principio l’affermazione (contenuta a pagg. 14-15 del ricorso) secondo cui l’emissione, da parte dell’appaltatrice, della fattura 173/11 per il pagamento dell’acconto di euro 195.000,00, oltre IVA, avrebbe equivalso a manifestare la volontà di dare concreta esecuzione al contratto (id est, di realizzare l’opera), pur in assenza del permesso di costruire, atteso che il versamento del predetto primo acconto (pari al 15% del compenso complessivo) era previsto, da un lato, entro la fine del mese di maggio del 2011 a prescindere dall’inizio F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 15039/2017 Numero sezionale 434/2022 Numero di raccolta generale 9973/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 delle attività edilizie e, dall’altro, per far fronte ad obbligazioni, assunte dalla [OSCURATO:SOCIETA]., preliminari e prodromiche ai successivi veri e propri interventi edificatori (cfr. pag. VIII della sentenza qui impugnata). Da ciò consegue che, se da un lato l’inizio dei lavori era espressamente subordinato al rilascio del permesso di costruire, dall’altro, le parti non avevano subordinato l’efficacia del contratto e, soprattutto, le obbligazioni assunte dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (con riferimento, in particolare, al primo acconto) al detto rilascio. 1.3. Avuto riguardo alla denuncia di asserita violazione delle regole ermeneutiche, la censura della violazione delle stesse esige una specifica indicazione dei canoni in concreto inosservati e del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione, mentre la denunzia del vizio di motivazione implica la puntualizzazione dell'obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento svolto dal giudice del merito; nessuna delle due censure può, invece, risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi, come nella specie, nella mera contrapposizione di una differente interpretazione. D'altronde, per sottrarsi al sindacato di legittimità, sotto entrambi i cennati profili, quella data dal giudice al contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito - alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito - dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la “Invalidità/quiescenza del contratto – Inesistenza diritto di LPM al percepimento dell’acconto corrispettivo – Violazione art. 1453 e ss. c.c. – Violazione norme ermeneutiche art. 1362, 1363 e 1366 c.c. – Violazione normativa in materia di appalto (art. 1655 1658 – 1665) – assente, apparente, contraddittoria e illogica motivazione”, per aver la corte territoriale ritenuto effettivamente dovuto alla [OSCURATO:SOCIETA]. il primo acconto previsto dal F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 15039/2017 Numero sezionale 434/2022 Numero di raccolta generale 9973/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 contratto, con scadenza al 30.5.2011 e pari ad Euro 195.000,00 oltre Iva, nonostante il contratto di appalto versasse in uno stato di “quiescenza”. 3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la “Insussistenza dell’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] attesa la nullità del contratto e comunque lo stato di quiescenza/sospensione dello stesso (violazione art. 1346 e 1418 1453 1460 c.c. e 1353 e ss. c.c.) e comunque la mancanza di causa dell’acconto richiesto – Violazione obbligo di correttezza nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali (Violazione artt. 1175 e 1375 c.c.) (art. 360 n. 3 c.p.c.). omessa, illogica e contraddittoria motivazione”, per aver la corte locale ritenuto sussistente l’obbligo di pagamento dell’acconto pur in presenza di un contratto nullo o, comunque, in stato di quiescenza, ritenendo, per l’effetto, che il mancato pagamento dell’acconto fosse un elemento tale da giustificare la risoluzione del contratto. 3.1. I motivi, da trattarsi, siccome strettamente connessi, congiuntamente, sono inammissibili e, comunque, infondati per le medesime considerazioni espresse nell’analizzare il primo motivo (avuto particolare riguardo alla mancata sospensione delle obbligazioni di entrambe le parti del contratto), dovendosi qui ribadire che, sulla base del tenore letterale delle clausole negoziali, il pagamento del primo acconto era sganciato dall’inizio dei lavori (come inequivocamente affermato dalla corte torinese a pag. X della sentenza) e, quindi, a maggior ragione dal rilascio del permesso di costruire. Del resto, la ricorrente, in palese violazione del principio di autosufficienza, ha omesso di trascrivere le clausole del contratto dalle quali, secondo il suo assunto, si sarebbe dovuto evincere che il versamento del detto acconto non era finalizzato a far fronte alle spese di studio e di progettazione (in difformità, peraltro, con quanto esposto, nel rispetto del menzionato principio, dalla controparte a pag. 29 del controricorso) e all’acquisto delle materie prime e delle singole componenti poi da montare (tenuto presente che l’art. 1658 c.c. è F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 15039/2017 Numero sezionale 434/2022 Numero di raccolta generale 9973/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 derogabile per volontà delle parti). Nessuna rilevanza ha la circostanza che l’ appaltatrice abbia sollecitato il rilascio di una fideiussione bancaria, rifiutando poi la delegazione di pagamento (a carico della committente principale) offerta, in quanto la condotta che ha integrato gli estremi del grave inadempimento, tale da giustificare la risoluzione del contratto, è stata rappresentata dal mancato pagamento del primo acconto contrattualmente previsto. Senza tralasciare che, anche a voler ritenere in astratto che l’importo rappresentasse la semplice anticipazione di parte del corrispettivo dell’appalto, ciò non toglie che la committente si era impegnata in questo senso, concordando a tal fine un preciso termine ultimo (quello di fine maggio del 2011). Ovviamente, ciò non avrebbe escluso che, qualora il mancato inizio dei lavori fosse stato imputabile all’ appaltatrice ed il rapporto negoziale fosse stato risolto per inadempimento di quest’ultima, la odierna committente avrebbe potuto invocare la restituzione di quanto fino ad allora indebitamente erogato. Da ultimo, la previsione negoziale (art. 6.3 delle condizioni generali) di una rinegoziazione per l’eventualità di rinvio e/o sospensione dei lavori per cause o richieste della committente (cfr. pag. 22 del ricorso) aveva espressamente ad oggetto solo il programma di consegna dei lavori, e non già la tempistica di pagamento degli acconti. 4. Con il quarto motivo la ricorrente si duole della “Violazione di legge – Violazione art. 1453 1455 1460 c.c. – Violazione artt. 1363 e segg. c.c. – Inesistenza dell’inadempimento grave tenuto conto dell’interesse dell’altra parte(Violazione art. 1460 c.c.) insussistente gravità dell’inadempimento e comunque della sua gravità per la pronuncia di risoluzione – tolleranza dell’appaltatore”, per aver la corte d’appello ritenuto esistente e, comunque, grave, ai fini della risoluzione del contratto, l’inadempimento ascrittole. 4.1. Il motivo è inammissibile per le ragioni già esposte nell’analisi dei due precedenti motivi, che devono intendersi qui per integralmente richiamate.F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 15039/2017 Numero sezionale 434/2022 Numero di raccolta generale 9973/2022 Va qui aggiunto che anche un inadempimento parziale può giustificare la Data pubblicazione 28/03/2022 risoluzione del contratto, se il giudice di merito lo ritenga, con valutazione incensurabile in sede di legittimità, grave, in relazione all'economia del contratto ed all'interesse dell'altro contraente (sin dalla lontana Sez. 3, Sentenza n. 541 del 15/02/1969). In particolare, in tema di risoluzione del contratto, qualora siano dedotte reciproche inadempienze, la valutazione comparativa del giudice intesa ad accertare la violazione più grave è incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata (Sez. 3, Sentenza n. 18320 del 18/09/2015). In definitiva, va dato seguito al principio (di recente ribadito da Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12182 del 22/06/2020) secondo cui, in materia di responsabilità contrattuale, la valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, ai sensi dell'art. 1455 c.c., costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, risultando insindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici. Nella fattispecie in esame la corte d’appello ha, sulla base di una valutazione congrua, posto a base della declaratoria di risoluzione del contratto di appalto l’inadempimento consistito nel non aver la committente corrisposto il primo acconto di euro 195.000,00 imponibili, oltre l’IVA ammontante ad euro 39.000. E’ vero che, in tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di un criterio oggettivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità, e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 15039/2017 Numero sezionale 434/2022 Numero di raccolta generale 9973/2022 dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuarne Data pubblicazione 28/03/2022 l'intensità. Ma è altrettanto vero che nel caso di specie, da un lato, non può obiettivamente considerarsi esiguo (e, comunque, ripetesi, costituisce una valutazione non scrutinabile, sul punto, nella presente sede) l’inadempimento del 15% del corrispettivo complessivamente pattuito; e, dall’altro lato, le argomentazioni poste dalla ricorrente a fondamento del proprio assunto difensivo (cfr. pagg. 32-33 del ricorso) si rivelano infondate, se solo si considera che il contratto non era, come detto, entrato in quiescenza (in attesa del rilascio del permesso di costruire) anche per quanto concerne l’obbligo della committente di versare il primo acconto, tale versamento era stato pattuito a prescindere dall’esecuzione dei lavori e, a dirla tutta, anche di eventuali ulteriori attività ad essi prodromiche (ragion per cui sarebbe comunque irrilevante la circostanza che i costi di progettazione fossero stati sostenuti solo dopo il rilascio del permesso di costruire) e la disponibilità manifestata anche dopo l’inadempimento dall’ appaltatrice ad eseguire il contratto non è di per sé indicativo di una tolleranza a non far valere l’altrui inadempienza. A tal ultimo riguardo, va evidenziato, peraltro, che anche la tolleranza della parte creditrice, che si può estrinsecare tanto in un comportamento negativo, quanto in uno positivo, non determina l'eliminazione della clausola per modificazione della disciplina contrattuale, né è sufficiente ad integrare una tacita rinuncia ad avvalersene, ove lo stesso creditore, contestualmente o successivamente all'atto di tolleranza, manifesti l'intenzione di avvalersi della clausola in caso di ulteriore protrazione dell'inadempimento (Sez. 2, Sentenza n. 24564 del 31/10/2013). In ogni caso, l’appaltatrice ebbe a manifestare la propria disponibilità a dare esecuzione al contratto solo subordinatamente alla prestazione, ad opera della committente, di idonee garanzie. 5. Con il quinto motivo la ricorrente denunzia la “Violazione di legge – nuova proposta di contratto – mancato raggiungimento dell’accordo ex artt. 1321 e segg. C.c. Violazione degli artt. 1362, 1362, 1363 e 1366 c.c. F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 15039/2017 Numero sezionale 434/2022 Numero di raccolta generale 9973/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 – omesso esame di un fatto decisivo per la controversia che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c. n. 5 c.p.c.) – assenza, mera apparenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione”, per averla la corte territoriale ritenuta inadempiente per non aver concesso una garanzia fideiussoria non prevista a livello contrattuale. 5.1. Il motivo è inammissibile, oltre che per le ragioni già rappresentate in precedenza, perché non attinge la ratio decidendi sottesa alla pronuncia impugnata. Invero, la corte territoriale non ha dichiarato la risoluzione del contratto d’appalto per non aver la committente prestato la fideiussione bancaria sollecitata dall’appaltatrice, ma, ripetesi, per non aver versato il primo acconto pattiziamente concordato. La circostanza delle trattative portate avanti per garantire il futuro adempimento è stata richiamata dalla corte di merito solo al fine di affermare che la committente era ben consapevole della permanente attualità della predetta sua obbligazione nonostante lo stato di quiescenza in cui era entrato il rapporto (cfr. pag. X della sentenza). Da ciò deriva che è del tutto irrilevante scrutinare se la richiesta di concessione di una fideiussione integrasse gli estremi di una nuova proposta contrattuale. 6. Con il sesto motivo la ricorrente deduce la “Violazione di legge – Risarcimento danni – Incompatibilità logica e giuridica delle due richieste di risarcimento di un danno specifico e pagamento della penale – Prevalenza della richiesta specifica – Insussistenza del danno sia nel quantum sia nell’an – assenza del rapporto di causalità – Violazione artt.1175 e 1375 c.c. – Assenza di motivazione e/o motivazione apparente illogica e contraddittoria”, per averla la corte locale condannata al risarcimento dei danni in favore di LPM in assenza dei presupposti di legge, comportando la richiesta del danno effettivamente subito la rinuncia implicita alla clausola penale. 6.1. Il motivo è inammissibile, oltre che per le ragioni esposte in precedenza nell’analisi degli altri motivi, in quanto introduce in giudizio F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 15039/2017 Numero sezionale 434/2022 Numero di raccolta generale 9973/2022 una questione nuova, di cui non vi è menzione nella sentenza impugnata, Data pubblicazione 28/03/2022 senza indicare con precisione in quale fase e con quale atto processuale fosse stata tempestivamente sollevata. Va, peraltro, altresì evidenziato che, sebbene la richiesta di applicazione di una clausola penale contrattualmente prevista per il caso di inadempimento (richiesta senza la quale il giudice che pronunzi la risoluzione del contratto non può statuire sull'applicazione della clausola) non possa considerarsi implicitamente contenuta nella domanda di risoluzione del contratto per inadempimento ovvero in quella di risarcimento del danno (stante l'indipendenza di tali domande da quella di pagamento della penale, la quale si configura come autonoma sia rispetto all'inadempimento - potendo trovare applicazione tanto in ipotesi di domanda di risoluzione del contratto quanto in quella in cui venga proposta domanda di esecuzione coatta dello stesso - sia rispetto al danno - atteso che la penale può essere prevista anche in assenza di un concreto pregiudizio economico -; cfr. Sez. 2, Sentenza n. 10741 del 24/04/2008), la ricorrente ha omesso di trascrivere le conclusioni rassegnate dalla controparte nell’atto introduttivo del presente giudizio, in tal guisa precludendo a questa Corte la possibilità di valutare il petitum delle domande attoree. Si rivelerebbe, in ogni caso, destituito di fondamento l’assunto della ricorrente secondo cui richiedere un importo superiore alla penale equivarrebbe alla rinuncia alla liquidazione omnicomprensiva contenuta nella penale stessa, atteso che, in ossequio all’art. 1382 c.c. (“se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore”), le parti avevano espressamente previsto (cfr. pag. XI della sentenza qui impugnata) che, “in caso di inadempienza del committente”, l’appaltatore avrebbe avuto “diritto a risolvere il contratto, al pagamento del materiale prodotto e alla corresponsione del 20% del valore della rimanenza per spese generali e mancato utile” (punto 14.1). Né avrebbe l’appaltatrice avuto l’onere di dimostrare l’utile di impresa mancato, perché, come è noto, la clausola penale esonera il beneficiario F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 15039/2017 Numero sezionale 434/2022 Numero di raccolta generale 9973/2022 dall’onere di provare il pregiudizio subito. Data pubblicazione 28/03/2022 Quanto ai costi per euro 8.324,80 asseritamente sostenuti dalla appaltatrice per i progetti cc.dd. esecutivi, va rilevato che la corte locale, in osservanza del principio di omnicomprensività della clausola penale, li ha disconosciuti, ragion per cui è irrilevante la circostanza (pag. 43 del ricorso) che gli stessi vennero predisposti dai tecnici della LPM solo dopo il rilascio del permesso a costruire. 7. Con il settimo ed ultimo motivo la ricorrente lamenta “obbligo legale di riduzione della pretesa penale ad equità – violazione artt. 1382 e 1384 c.c. – Violazione artt. 1175 e 1375 c.c. – Violazione art. 1418 c.c. – Violazione art. 1362 e segg. C.c. – Assenza di motivazione e/o motivazione apparente illogica e contraddittoria”, per aver la corte d’appello omesso, senza adeguata motivazione, di ridurre ad equità la penale ai sensi dell’art. 1384 c.c. 7.1. Il motivo è infondato. L'apprezzamento della eccessività dell'importo fissato con clausola penale dalle parti contraenti, per il caso di inadempimento o di ritardato adempimento, e della misura della riduzione equitativa dell'importo medesimo rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio è incensurabile in sede di legittimità se non negli aspetti relativi alla motivazione (Sez. 2, Ordinanza n. 23750 del 01/10/2018). Inoltre, in caso di riduzione giudiziale della penale convenzionalmente stabilita dalle parti, il giudice deve esplicitare le ragioni che lo hanno indotto a ritenerne eccessivo l'importo come originariamente determinato, soprattutto con riferimento alla valutazione dell'interesse del creditore all'adempimento alla data di stipulazione del contratto, tenendo conto dell'effettiva incidenza dell'adempimento sullo squilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, a prescindere da una rigida ed esclusiva correlazione con l'effettiva entità del danno subito (Sez. 2, Sentenza n. 6158 del 16/03/2007; conf. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17731 del 07/09/2015). Tuttavia, il potere di riduzione ad equità, attribuito al giudice dall'art.F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 15039/2017 Numero sezionale 434/2022 Numero di raccolta generale 9973/2022 1384 c.c. a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, può essere Data pubblicazione 28/03/2022 esercitato d'ufficio, ma l'esercizio di tale potere è subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale, che deve risultare ex actis, ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice possa ricercarlo d'ufficio (Sez. 3, Sentenza n. 8071 del 28/03/2008). Nel caso di specie, la ricorrente, al di là di sostenere che invocare l’intera clausola penale senza aver realizzato neanche in parte i lavori integrerebbe gli estremi di un abuso del diritto (in violazione dei canoni di buona fede e correttezza) e che la corrispondenza tra l’importo della penale ed il presumibile ammontare dell’utile d’impresa (affermata dalla corte d’appello; cfr. pag. XI della sentenza) sarebbe fondata su una mera presunzione, non ha allegato, né tanto meno provato, alcuna circostanza rilevante ai fini della valutazione della manifesta eccessività della penale. D’altra parte, la valutazione in termini di congruità della clausola penale di euro 260.000,00 (peraltro, pattiziamente concordata), a fronte di un importo complessivo dell’opera pari ad euro 1.300,000,00, non appare basata su una motivazione meramente apparente. Senza tralasciare che la ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza, ha omesso di trascrivere il tenore della clausola negoziale contenente la penale, in tal guisa precludendo a questa Corte la possibilità di sindacare il giudizio espresso dalla corte territoriale. 8. In definitiva, il ricorso non merita accoglimento. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ricorrono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il raddoppio del versamento del contributo unificato. P.Q.M. La Corte:F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 15039/2017 Numero sezionale 434/2022 Numero di raccolta generale 9973/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 - rigetta il ricorso; - condanna la ricorrente al rimborso, in favore della resistente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 10.300,00 per compensi professionali ed euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge (se dovuti); - dichiara la parte ricorrente tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02, se dov
Sentenza Cassazione n. 09973/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris