CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 35163/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Milano del 9.12.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG, in persona del sost. proc. gen. dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa della costituita parte civile [OSCURATO:SOCIETA], che ha insistito sulla inammissibilità del ricorso depositando conclusioni scritte e note spese; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Monza aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di truffa aggravata in concorso in danno della società [OSCURATO:SOCIETA] e la aveva condannata alla pena di anni 2 di reclusione, condizionalmente sospesa, oltre al pagamento delle spese processuali ed la risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile in favore della quale aveva liquidato una provvisionale immediatamente esecutiva; 2. ricorre per cassazione il difensore della [OSCURATO:PERSONA] lamentando: 2.1 inosservanza ovvero erronea applicazione dell'art. 640 cod. pen. e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: censura la motivazione con cui la sentenza impugnata ha ritenuto di poter superare la argomentazione difensiva circa la insussistenza degli "artifizi" e dei "raggiri" concentrandosi, diversamente dal giudice di primo grado, sulla spendita della polizza fideiussoria risultata all'esito incapiente ma che era stata esaminata anche dal legale di fiducia della [OSCURATO:SOCIETA] che la aveva giudicata regolare; aggiunge che non era risultato nemmeno chiaro se la polizza fosse stata o meno escussa e che, in ogni caso, era intervenuto il fallimento della Confidi; di qui, opina la difesa, il travisamento delle prove; aggiunge, inoltre, che le trattative tra le due società si erano svolte in maniera del tutto fisiologica nell'ambito di rapporti commerciali ordinari e senza alcuna intenzione di indurre in errore la società fornitrice; rileva inoltre la illogicità della motivazione con cui la truffa è stata attribuita alla odierna ricorrente in quanto i giudici di merito si sono soffermati sul ruolo da costei svolto nella [OSCURATO:SOCIETA] anche all'esito delle sue formali dimissioni ma, nel contempo, omettendo di verificare quale fosse stato quello assunto nella trattativa con la [OSCURATO:SOCIETA] in presenza del nuovo amministratore nella persona del Sordi; segnala che la Corte non ha considerato la documentazione prodotta dalla difesa a dimostrazione dell'effettivo passaggio di poteri al nuovo amministratore cui erano state consegnate le scritture e che aveva acquistato le quote della [OSCURATO:PERSONA]; sottolinea il carattere congetturale della motivazione della Corte di Appello che si è fondata sull'invio di un fax ad una dipendente della [OSCURATO:SOCIETA], elemento del tutto equivoco; evidenzia, per contro, che la teste Ronco, unico esponente della [OSCURATO:SOCIETA] escussa in dibattimento, aveva riferito non soltanto di non aver mai conosciuto la [OSCURATO:PERSONA] ma di avere avuto contatti con tale [OSCURATO:PERSONA] e condotto la trattativa tramite l'agente della Regen del Lazio, tale [OSCURATO:PERSONA]; 2.2 mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen.: censura la motivazione con cui la Corte di Appello ha escluso che, a fronte di un danno patrimoniale di Euro 46.900, potesse tenersi conto delle condizioni economiche della persona offesa; sottolinea, peraltro, che - a fronte del dato contabile di "riepilogo fornitura" - la [OSCURATO:SOCIETA] era rientrata in possesso della merce per un valore di Euro 21.000 con il che il danno effettivamente patito dalla società imponeva di valutarne le condizioni economiche per ritenere la aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen.; 2.3 mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alle attenuanti generiche, alla commisurazione della pena ed alla concessione del beneficio della non menzione: denunzia la inadeguatezza della motivazione sul diniego delle attenuanti generiche che la Corte ha fondato sulle modalità di commissione del fatto e sulla assenza di segni di resipiscenza della [OSCURATO:PERSONA] la quale non aveva fornito elementi per rintracciare la merce; sottolinea la apoditticità del primo rilievo e la erroneità del secondo dal momento che la ricorrente non rivestiva più alcuna carica sociale; rileva, ancora, la apoditticità della motivazione anche rispetto alla entità della pena su cui la difesa aveva articolato uno specifico motivo di gravame con cui la Corte non si è confrontata omettendo anche di valutare la incensuratezza della ricorrente; denunzia infine la illogicità della motivazione con cui la Corte ha escluso il riconoscimento del beneficio della non menzione; 3. la parte civile [OSCURATO:PERSONA] spa ha trasmesso una memoria difensiva in cui conclude per la inammissibilità ovvero per il rigetto del ricorso: sottolinea la artificiosa ricostruzione dei fatti proposta nel primo motivo dalla difesa della [OSCURATO:PERSONA] il cui ruolo nella [OSCURATO:SOCIETA] era testimoniato dalla denuncia di furto da costei sporta in concomitanza con la truffa e ad onta della asserita cessione delle quote in favore di tale [OSCURATO:PERSONA] di lì a poco tratto in arresto e la cui iscrizione nel registro delle imprese era stata ingiustificatamente ritardata sino al mese di novembre del 2013; ricostruisce anche le fasi e le circostanze del rilascio della fideiussione da parte di società dichiarata fallita e sottolinea la responsabilità diretta della odierna ricorrente quale amministratrice di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]; insiste, inoltre, sulla manifesta infondatezza anche degli altri motivi di ricorso articolati nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] era stata citata a giudizio ed è stata riconosciuta responsabile, nei due gradi di merito, per il delitto di truffa in quanto "... in qualità di legale rappresentante fino al 15.3.2013 e di amministratrice di fatto nel periodo successivo, della [OSCURATO:SOCIETA], con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (amministratore unico e legale rappresentante della soc. [OSCURATO:SOCIETA] nominato il 15.3.2013 ma iscritto alla CCIAA solo dal 18.9.2013 ...) e con [OSCURATO:PERSONA], non meglio identificato, con artifici e raggiri consistiti ... nel contattare, nel mese di giugno 2013, personale ([OSCURATO:PERSONA]) della [OSCURATO:SOCIETA] rappresentando di essere interessato ad una consistente fornitura di pannelli fotovoltaici ed inverter, nel confermare gli ordini (11.6.2013 e 28.6.2013) per la suddetta fornitura, per il corrispettivo di Euro 67.440,00 (Iva inclusa) circa e nel corrispondere contestualmente agli ordini della merce acconto sul valore dovuto del 20% nel concordare che il saldo sarebbe stato pagato tramite bonifico bancario con scadenza a 60 giorni garantito da fideiussione a prima richiesta della [OSCURATO:PERSONA] di Roma risultata involvente, nel far convergere la merce ricevuta presso lo stesso deposito logistico (...) al fine di farne perdere le tracce e nel modificare artatamente la composizione societarie procedendo alla nomina di un procuratore speciale ([OSCURATO:PERSONA], nominata ... il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) così inducendo in errore Baldo di [OSCURATO:PERSONA] Guido, legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] sul buon esito della compravendita e solidità della società, si procurava un ingiusto profitto ottenendo, in data 10.7.2013, le predette forniture complete con conseguente e rilevante danno per la parte offesa, non essendo stato ottemperato poi il saldo dell'importo dovuto (Euro 53.952,25) ...". 1. Il Tribunale aveva affermato la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] avendo passato in rassegna e riportato per intero le deposizioni rese dal Magg.re Valentini (cfr., pagg. 3-13 della sentenza di primo grado) e, poi, della teste [OSCURATO:PERSONA] (cfr., ivi, pagg. 13-16); aveva inoltre acquisito la documentazione sull'ordine inviato alla [OSCURATO:SOCIETA], sul pagamento di un acconto pari al 20% della fornitura, sul mancato pagamento della [OSCURATO:SOCIETA] e sulla richiesta inoltrata alla [OSCURATO:PERSONA], società con cui la [OSCURATO:SOCIETA] aveva perfezionato una fideiussione a garanzia dell'integrale pagamento della commessa ma che non aveva pagato per ragioni che la teste Ronco non era stata in grado di precisare e che il Magg.re Valentini aveva imputato a "cavilli legali" inseriti nel contratto per impedire il pagamento. Il primo giudice aveva inoltre riportato la nnail inviata dalla [OSCURATO:PERSONA] alla Milani ed alla Ronco in data 30.9.2013 (ovvero dopo oltre sei mesi dal 15.3.2013 data in cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto le quote e si era dimessa con la nomina di un nuovo amministratore) e con cui si era sollecitata la [OSCURATO:SOCIETA] a pazientare un paio di settimane per consentire alla Regen di superare la momentanea crisi di liquidità dovuta ad alcuni insoluti. Il Tribunale aveva in definitiva passato in rassegna ed enumerato (cfr., ivi, pag. 18) le condotte "truffaldine" in grado di fondare una diagnosi sull'esistenza di un dolo "iniziale". Aveva spiegato (cfr., pag. 21) che, indipendentemente dal ruolo del Grasso, era stata proprio la [OSCURATO:PERSONA] a inviare la mali del [OSCURATO:DATA_NASCITA], a formalizzare il contratto sottoscrivendo le offerte della [OSCURATO:SOCIETA] relative alla fornitura e pertanto come sia la fase delle trattative che quella esecutiva era stata seguita dalla [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con l'atto di appello la difesa della [OSCURATO:PERSONA] aveva insistito sulla insussistenza, nel caso di specie, dell'elemento oggettivo della truffa, ovvero degli artifizi e dei raggiri atteso che, a suo avviso, la trattativa con la [OSCURATO:SOCIETA] si era svolta in termini assolutamente fisiologici e persino con la garanzia, acquisita da un soggetto terzo in virtù di una fideiussione verificata dalla stessa società fornitrice, dell'integrale pagamento. La difesa aveva inoltre invocato la esclusione della aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. e, in ogni caso, sollecitato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche oltre del beneficio della non menzione della condanna nel certificato penale ed il contenimento della pena nel minimo edittale. 3. I motivi di ricorso finiscono per replicare, in sostanza, le doglianze già avanzate con l'atto di appello e su cui, rileva il collegio, la Corte ha fornito una risposta esaustiva in punto di fatto e corretta in punto di diritto. 3.1 Con riguardo al primo motivo, infatti, la Corte di Appello ha confermato la sussistenza degli estremi del delitto di truffa sulla scorta del contesto in cui si erano svolti i fatti e, in particolare, per avere la [OSCURATO:SOCIETA] pagato solo un acconto per poi affidarsi ad una polizza risultata non pagabile; per altro verso, ha sottolineato che sin dal 15.3.2013 era subentrato nella amministrazione della società tale Sordi, di professione meccanico ed affetto da gravi problemi neurologici, la cui nomina era stata iscritta alla CCIIAA (e, perciò, ostentata ai terzi) soltanto nel successivo mese di settembre mentre la gestione della società era stata sempre e di fatto appannaggio della [OSCURATO:PERSONA] (cfr., pag. 3 della sentenza impugnata). Come già accennato, infatti, già il primo giudice aveva motivato in maniera esaustiva sulla attività di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] che, in data già successiva al subentro del nuovo amministratore, aveva personalmente provveduto a denunziare il furto della autovettura di proprietà della società qualificandosi come legale rappresentante della stessa (cfr., anche, pag. 3 della sentenza di appello); aveva sottoscritto l'ordine e la fideiussione in data 28.6.2013 (cfr., ivi); in data 17.9.2013 aveva disdetto il contratto di locazione commerciale con la società [OSCURATO:SOCIETA]; in data 30.9.2013, come già segnalato, aveva quindi inviato una mali alla [OSCURATO:SOCIETA] chiedendo di pazientare per consentire alla [OSCURATO:SOCIETA] di recuperare della liquidità.D'altra parte, come aveva precisato già il primo giudice, la [OSCURATO:PERSONA], indipendentemente dalla cessione delle quote e dalle dimissioni, era rimasta pur sempre l'unico soggetto autorizzato ad operare sul conto [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], dunque, i giudici di merito hanno condiviso le conclusioni cui era pervenuto il Tribunale sulla sussistenza di una serie di elementi, primo tra tutti la creazione di una situazione "apparente" sulla titolarità della società acquirente, in grado di fondare una diagnosi circa la sussistenza del dolo iniziale di inadempimento tale da attribuire rilevanza penale alla condotta della ricorrente che non può invece risolversi sul piano del mero inadempimento civilistico: è noto, infatti, che nella truffa contrattuale, l'elemento che imprime al fatto dell'inadempienza il carattere di illecito penale è costituito dal dolo iniziale, che, influendo sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti - determinandolo alla stipulazione del contratto in virtù di artifici e raggiri e, quindi, falsandone il processo volitivo - rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria (cfr., tra le tante, Cass. Pen., 2, 8.11.2013 n. 5.801, Montalti; Cass. Pen., 2, 22.9.2010 n. 37.859, Bologna; cfr., in un caso non lontano da quello che ci occupa, Sez. 2 - , Sentenza n. 23940 del 15/07/2020, Rosati, Rv. 279490 - 02 in cui la Corte ha ribadito che in tema di truffa contrattuale commessa mediante la compravendita di merci, il raggiro può essere integrato da una serie preordinata di acquisti successivi, dapprima per importi regolarmente onorati, in modo da ingenerare nel venditore l'erroneo convincimento di trovarsi di fronte a un contraente solvibile e degno di credito, e poi per ulteriori importi che non vengono invece pagati, purché l'inadempimento degli obblighi contrattuali sia l'effetto di un precostituito proposito fraudolento, e l'eventuale mancanza di diligenza o di prudenza da parte della persona offesa non esclude la idoneità del mezzo, in quanto determinata dalla fiducia che l'agente ha saputo conquistarsi presso la controparte contrattuale; conf., Sez. 2, Sentenza n. 24499 del 07/05/2015, Bajic, Rv. 264224 - 01). Vero, infine, che nessuno dei due giudici di merito ha indagato sulle ragioni del mancato pagamento da parte del fideiussore; vero anche che, a prescindere dalla sorte della fidejussione, è pacifico che la [OSCURATO:SOCIETA] non abbia mai pagato e che la [OSCURATO:PERSONA] non ha mai spiegato le ragioni per le quali la commessa non è stata mai saldata. 3.2 II secondo motivo del ricorso è a sua volta manifestamente infondato: la difesa insiste sulla insussistenza della aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità dal momento che parte della merce era stata restituita alla società fornitrice di tal ché, ai fini della valutazione dei relativi presupposti, andava comunque operato un giudizio di comparazione con le condizioni patrimoniali della stessa. L'assunto è errato in diritto poiché, per valutare l'applicabilità della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, può farsi riferimento alle condizioni economico-finanziarie della persona offesa solo qualora il danno sofferto, pur non essendo di entità oggettiva notevole, può essere qualificato tale in relazione alle particolari condizioni della vittima, che sono invece irrilevanti quando l'entità oggettiva del danno è tale da integrare di per sé un danno patrimoniale di rilevante gravità (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 48734 del 06/10/2016, Puricelli, Rv. 268446 - 01, in cui la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante con riferimento ad un danno indicato nel capo di imputazione per il reato di truffa nell'importo di euro 71.000, a prescindere dalle condizioni economiche della parte offesa; conf., Sez. 2, Sentenza n. 33432 del 14/07/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264543 - 01, che ha ritenuto sussistere l'aggravante con riferimento ad un danno ricompreso tra 20.000 e 50.000 euro, a prescindere dalla capacità economica delle vittime del reato). Quanto al secondo profilo, la Corte di Appello ha spiegato che gli "inverter" erano stati rinvenuti dalle forze dell'ordine ma non altrettanto era stato possibile per i pannelli fotovoltaici che non sono mai stati restituiti alla società venditrice che ha in tal modo subito un danno di 46.900 Euro che integra la aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. anche indipendentemente dalle condizioni economiche della persona offesa. In ogni caso ai fini della valutazione della sussistenza della predetta aggravante era comunque del tutto irrilevante il parziale recupero dei beni sottratti (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 36311 del 12/07/2019, Raicevic, Rv. 277032 - 01, secondo cui ai fini della sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 7, cod. pen., l'entità del danno patrimoniale deve essere valutata con riferimento al momento in cui il reato è stato commesso e, pertanto, la sua diminuzione, conseguente alla restituzione dei beni all'avente diritto, risulta irrilevante; conf., Sez. 2 - , Sentenza n. 55170 del 25/09/2018, [OSCURATO:PERSONA] c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274251 - 01 in cui la Corte ha fatto presente che in tema di truffa contrattuale, l'ingiusto profitto, con correlativo danno del soggetto passivo, la sussistenza o meno della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità deve essere valutata con esclusivo riguardo al valore economico del contratto in sé, al momento della sua stipulazione, e non con riguardo all'entità del danno risarcibile, che può differire rispetto al valore, in ragione dell'incidenza di svariati fattori concomitanti od anche successivi rispetto alla stipula, tra cui la decisione del "deceptus" di agire o meno in sede civile per l'annullamento del contratto; cfr., ancora, Sez. 2, Sentenza n. 3369 del 18/12/2012, Carfagna, Rv. 254780 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 6753 del 24/04/1996, Lualdi, Rv. 205180 - 01). 3.3 Anche il terzo motivo del ricorso è manifestamente infondato avendo la Corte di Appello motivato sul diniego delle circostanze attenuanti generiche dando rilievo, per un verso, alla assenza di elementi positivamente valutabili a tal fine e, per altro verso, alla oggettiva gravità del fatto alla luce delle modalità esecutive della truffa e rivelatrici della peculiare scaltrezza dell'odierna ricorrente nonché della assenza di ogni segnale di resipiscenza. Non è inutile ribadire che "le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena" (cfr., Cass. Pen., 2, 14.3.2017 n. 14.307, Musumeci; Cass. Pen., 2, 5.6.2014 n. 30.228, Vernucci); in definitiva, quindi, "la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio" (cfr., Cass. Pen., 3, 17.11.2015 n. 9.836). Il riferimento alla assenza dell'imputato dal processo, sulla cui errata valorizzazione ha insistito la difesa, va inoltre letto nel senso che se è vero che l'imputato non può essere penalizzato, con il diniego delle circostanze attenuanti generiche, a causa della scelta (legittima) di non presentarsi al processo e, quindi, di difendersi anche in maniera decisa e persino puntigliosa dalle accuse che gli vengano mosse, è anche vero che altrettanto legittima è la decisione che da questa condotta, ed in mancanza di altri elemento positivamente valutabili, ritenga di non poter ricavare alcun elemento favorevole per la concessione delle circostanze attenuanti generiche (cfr., sul punto, Cass. Pen., 2, 21.4.2017 n. 28.388, Leo). 3.4 Anche il quarto motivo è manifestamente infondato: è vero che il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale persegue finalità diverse rispetto a quello della sospensione condizionale della pena perché, mentre quest'ultima ha l'obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità di revoca, un'efficace remora ad ulteriori violazioni della legge penale, il primo ha lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato, con la conseguenza, peraltro, che non è contraddittoria la decisione che neghi uno dei due benefici e conceda l'altro (cfr., in tal senso, Sez. 3 - , Sentenza n. 51580 del 18/09/2018, M., Rv. 274106 - 01). Nel contempo, però, si è detto che la concessione del beneficio è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice sulla base di una valutazione delle circostanze di cui all'art. 133 cod. pen., senza che sia necessaria una specifica e dettagliata esposizione delle ragioni della decisione (cfr., in tal senso, e tra le tante, Sez. 2, Sentenza n. 1 del 15/11/2016, Cattaneo, Rv. 268971) che, nel caso di specie, la Corte - al di là del richiamo alle esigenze di "pubblicità" a tutela dei terzi - ha tuttavia ancorato alla considerazione delle modalità del fatto in quanto lesive dell'affidamento e della buona fede di coloro che erano venuti in contatto con la ricorrente e che, in termini non censurabili in questa sede, sono state ritenute prevalenti rispetto all'esigenza di favorire il ravvedimento dell'imputata. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. Consegue, inoltre, la condanna della [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di costituzione e di assistenza sostenute nel grado dalla costituita parte civile [OSCURATO:SOCIETA] che si liquidano come in dispositivo ed alla luce della nota allegata alle conclusioni. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al paga