Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2005
ECLI:EU:C:2005:606
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑522/03
[OSCURATO:PERSONA] SA
contro
[OSCURATO:PERSONA] für Anhängerkupplungen GmbH & Co.
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’[OSCURATO:PERSONA])
«[OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles — Riconoscimento ed esecuzione — Motivi di diniego — Nozione di “regolare notificazione o comunicazione”»
Conclusioni dell’avvocato generale L.A. Geelhoed, presentate il 17 marzo 2005
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 13 ottobre 2005
Massime della sentenza
[OSCURATO:PERSONA] concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni — Riconoscimento ed esecuzione — Motivi
di diniego — Mancanza di notificazione o di comunicazione regolare e in tempo utile della domanda giudiziale al convenuto
contumace — Nozione di regolare notificazione o di comunicazione — Valutazione secondo le disposizioni di una convenzione
internazionale vigente tra lo Stato di origine e lo Stato richiesto
([OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, art. 27, punto 2, e protocollo, art. IV)
L’art. 27, punto 2, della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni
in materia civile e commerciale, come modificata dalle convenzioni di adesione del 1978, del 1982, del 1989 e del 1996, nonché
l’art. IV, primo comma, del protocollo allegato alla detta convenzione devono essere interpretati nel senso che, qualora sia
applicabile in materia tra lo Stato d’origine e lo Stato richiesto una convenzione internazionale, quale la convenzione dell’Aia
relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale,
la regolarità della notificazione della domanda giudiziale a un convenuto contumace dev’essere valutata sulla base delle disposizioni
di tale convenzione, fatto salvo il ricorso alle modalità di trasmissione mediante invio diretto tra pubblici ufficiali, in
assenza di opposizione ufficiale dello Stato richiesto, ai sensi dell’art. IV, secondo comma, del protocollo. Infatti, le
due possibilità di trasmissione previste dall’art. IV del protocollo allegato alla convenzione sono tassative, nel senso che
solamente qualora nessuna di tali due possibilità sia utilizzabile la trasmissione può essere effettuata sulla base della
normativa vigente dinanzi al giudice dello Stato di origine.
(v. punti 22, 28, 30 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
13 ottobre 2005 (
*
)
«[OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles – Riconoscimento ed esecuzione – Motivi di diniego – Nozione di “regolare notificazione o comunicazione”»
Nel procedimento C‑522/03,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma del Protocollo del 3 giugno 1971 relativo
all’interpretazione da parte della Corte di giustizia della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale
e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dall’[OSCURATO:PERSONA] (Germania), con ordinanza 31 ottobre 2003,
pervenuta in cancelleria il 15 dicembre seguente, nella causa
[OSCURATO:PERSONA] SA
contro
[OSCURATO:PERSONA] für Anhängerkupplungen GmbH & Co.,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta sig. P. Jann (relatore), presidente di sezione, dai sigg. K. Lenaerts, K. Schiemann, E. Juhász e M. Ilešič, giudici,
avvocato generale: sig. L. A. Geelhoed
cancelliere: sig. R. Grass
considerate le osservazioni presentate:
– per la [OSCURATO:PERSONA] SA, dal sig. W. Hildmann, Rechtsanwalt;
– per la [OSCURATO:PERSONA] für Anhängerkupplungen GmbH & Co., dal sig. A. Vigier, Rechtsanwalt;
– per la Repubblica federale di Germania, dal sig. R. Wagner, in qualità di agente;
– per la Repubblica francese, dalle sig.re A. Bodard-Hermant e A. L. Hare nonché dal sig. G. de Bergues, in qualità di agenti;
– per la Repubblica d’Austria, dal sig. E. Riedl, in qualità di agente;
– per la Commissione delle Comunità europee, dalle sig.re A.‑M. Rouchaud‑Joët e S. Grünheid, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 17 marzo 2005,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 27, punto 2, della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968
concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299,
pag. 32), nel testo modificato dalla [OSCURATO:PERSONA] 9 ottobre 1978 relativa all’adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell’[OSCURATO:PERSONA]
e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord (GU L 304, pag. 1, e – testo modificato – pag. 77), dalla [OSCURATO:PERSONA]
25 ottobre 1982 relativa all’adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1), dalla [OSCURATO:PERSONA] 26 maggio 1989 relativa
all’adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1), nonché dalla [OSCURATO:PERSONA] 29 novembre 1996
relativa all’adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del [OSCURATO:PERSONA] di Svezia (GU 1997, C 15, pag. 1;
in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles»), nonché dell’art. IV del Protocollo allegato alla convenzione medesima.
2 Tale domanda è stata sollevata nell’ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] SA («[OSCURATO:PERSONA]»), con sede in Angers
(Francia), e la [OSCURATO:PERSONA] für Anhängerkupplungen GmbH & Co. («[OSCURATO:PERSONA]»), con sede in Monaco di Baviera (Germania),
in merito all’esecuzione in Germania di una sentenza pronunciata dalla Cour d’appel d’Amiens (Francia) con cui la [OSCURATO:PERSONA]
è stata condannata a versare alla [OSCURATO:PERSONA] la somma di FRF 615 566,72.
Contesto normativo
[OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles
3 L’art. 20 della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, collocato nel titolo II della medesima, intitolato «Della competenza», così recita:
«Se il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente è citato davanti ad un giudice di un altro Stato contraente
e non comparisce, il giudice dichiara d’ufficio la propria incompetenza nel caso in cui la presente convenzione non preveda
tale competenza.
Al giudice è fatto obbligo di sospendere il processo fin quando non si sarà accertato che al convenuto è stata data la possibilità
di ricevere la domanda giudiziale od un atto equivalente, in tempo utile perché questi possa presentare le proprie difese,
ovvero che è stato fatto tutto il possibile in tal senso.
Le disposizioni del comma precedente saranno sostituite da quelle dell’articolo 15 della convenzione dell’Aja, del 15 novembre 1965,
sulla notificazione e sulla comunicazione all’estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari, in materia civile o commerciale,
qualora sia stato necessario trasmettere la domanda giudiziale in esecuzione della suddetta convenzione».
4 A termini dell’art. 26, primo comma, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, collocato nel titolo III della medesima, intitolato «Del
riconoscimento e dell’esecuzione»:
«Le decisioni rese in uno Stato contraente sono riconosciute negli altri Stati contraenti senza che sia necessario il ricorso
ad alcun procedimento».
5 Ai sensi del successivo art. 27, punto 2, tuttavia, le decisioni pronunciate in uno Stato contraente non sono riconosciute
negli altri Stati contraenti «se la domanda giudiziale od un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto
contumace regolarmente ed in tempo utile perché questi possa presentare le proprie difese».
6 L’art. IV del Protocollo allegato alla [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, che, a termini dell’art. 65 della medesima, ne costituisce
parte integrante (in prosieguo: il «protocollo»), così dispone:
«Gli atti giudiziari ed extragiudiziari, formati in uno Stato contraente e che devono essere comunicati o notificati a persone
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], sono trasmessi secondo le modalità previste dalle convenzioni o dagli accordi conclusi
tra gli Stati contraenti.
Sempreché lo Stato di destinazione non vi si opponga con dichiarazione trasmessa al segretario generale del Consiglio delle
Comunità europee, i suddetti atti possono [anche] essere trasmessi direttamente dai pubblici ufficiali dello Stato in cui
gli atti sono formati a quelli dello Stato sul cui territorio si trova il destinatario dell’atto in questione. In tal caso,
il pubblico ufficiale dello Stato d’origine trasmette copia dell’atto al pubblico ufficiale dello Stato richiesto, competente
per la relativa trasmissione al destinatario. La trasmissione ha luogo secondo le modalità contemplate dalla legge dello Stato
richiesto. Essa risulta da un certificato inviato direttamente dal pubblico ufficiale dello Stato d’origine».
[OSCURATO:PERSONA] dell’Aja 15 novembre 1965, relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari
ed extragiudiziari in materia civile o commerciale (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA] dell’Aja»)
7 [OSCURATO:PERSONA] dell’Aja è applicabile, a termini dell’art. 1, in tutti i casi in cui un atto giudiziario o extragiudiziario
debba essere trasmesso all’estero per esservi notificato o comunicato.
8 L’art. 15 della detta convenzione così recita:
«Quando un atto introduttivo o un atto equivalente sia stato trasmesso all’estero per la notifica o la comunicazione, secondo
le disposizioni della presente convenzione, e il convenuto non compa[ia], il giudice è tenuto a soprassedere alla decisione
fintanto che non si abbia la prova:
a) o che l’atto è stato notificato o comunicato secondo le forme prescritte dalla legislazione dello Stato richiesto per la notificazione
o la comunicazione degli atti redatti in tale paese e destinati alle persone che si trovano sul suo territorio,
b) o che l’atto è stato effettivamente consegnato al convenuto o nella sua dimora secondo un’altra procedura prevista dalla presente
convenzione, e che, in ciascuna di tali eventualità, sia la notificazione o la comunicazione sia la consegna ha avuto luogo
in tempo utile perché il convenuto abbia avuto la possibilità di difendersi.
(…)».
La normativa nazionale
9 Nel diritto francese, a termini dell’art. 684 del nuovo codice di procedura civile, la comunicazione di un atto destinato
ad una persona residente all’estero viene effettuata presso la procura della Repubblica. Ai sensi dell’art. 685 del codice
medesimo, tale notificazione viene operata mediante la consegna, da parte di un ufficiale giudiziario, di due copie dell’atto
al procuratore. Quest’ultimo appone la sua firma sull’originale e trasmette le copie dell’atto al Ministro della Giustizia
ai fini della trasmissione. A termini del successivo art. 686, l’ufficiale giudiziario deve provvedere, il giorno stesso o,
al più tardi, il primo giorno lavorativo seguente, alla spedizione al destinatario, mediante lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, di una copia autenticata dell’atto notificato. Secondo l’art. 683 del codice medesimo, tali disposizioni non
pregiudicano l’applicazione dei trattati che prevedano altre forme di comunicazione.
Causa principale e questioni pregiudiziali
10 [OSCURATO:PERSONA] citava in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunal de commerce d’Amiens. La notificazione dell’atto di citazione
avveniva mediante consegna alla procura della Repubblica.
11 Un ufficiale giudiziario tedesco veniva incaricato della consegna dell’atto di citazione alla [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultima rifiutava
la consegna, segnatamente, sulla base del rilievo che l’atto non era tradotto in lingua tedesca. [OSCURATO:PERSONA] riceveva successivamente
lo stesso atto di citazione a mezzo posta, ma nuovamente non accompagnato dalla sua traduzione in lingua tedesca.
12 Con sentenza 8 settembre 2000 la Cour d’appel d’Amiens condannava la [OSCURATO:PERSONA], rimasta contumace, al versamento a favore
della [OSCURATO:PERSONA] della somma di FRF 615 566, 72.
13 Su domanda della [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] I concedeva, con decisione 3 aprile 2002, l’exequatur alla sentenza della
Cour d’appel d’Amiens. L’[OSCURATO:PERSONA], dinanzi al quale ricorreva in appello la [OSCURATO:PERSONA], decideva di sospendere
il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’art. 27, punto 2, della [OSCURATO:PERSONA] [di Bruxelles] in combinato disposto con l’art. IV, primo comma, del Protocollo debba
essere interpretato nel senso che una notifica di un atto giudiziario ad un convenuto, residente al momento della notifica
della domanda giudiziale in uno Stato contraente diverso dallo Stato del giudice adito, deve essere eseguita esclusivamente
in base alle convenzioni o accordi vigenti tra gli Stati contraenti.
2) In caso di soluzione negativa alla questione sub 1), se l’art. 12 CE debba essere interpretato nel senso che esso osta ad
una normativa nazionale che consideri quale notifica interna fittizia la notifica di un atto giudiziario ad un convenuto,
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] all’epoca della notifica, laddove l’ufficiale giudiziario del Tribunale deposita la domanda
giudiziale presso la procura della Repubblica, la quale è tenuta a trasmetterla, o per via diplomatica o secondo le modalità
previste dalle convenzioni internazionali, e l’ufficiale giudiziario informa la parte residente all’estero dell’avvenuta notifica
a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione pregiudiziale
14 Con la prima questione il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’art. 27, punto 2, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles
e l’art. IV, primo comma, del protocollo debbano essere interpretati nel senso che, nel caso in cui in materia sia applicabile
una convenzione internazionale conclusa tra lo Stato di origine e lo Stato richiesto, la regolarità della notificazione della
domanda giudiziale ad un convenuto rimasto contumace debba essere valutata esclusivamente riguardo alle disposizioni della
convenzione medesima, ovvero se possa essere parimenti valutata sulla base della normativa nazionale vigente nello Stato d’origine,
nell’ipotesi in cui l’applicazione di tale normativa non sia esclusa dalla convenzione stessa.
15 In limine si deve rammentare che, sebbene lo scopo della [OSCURATO:PERSONA], come risulta dal suo preambolo, sia quello di garantire
la semplificazione delle formalità cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni
giudiziarie, tale obiettivo non potrebbe tuttavia essere raggiunto, come emerge dalla costante giurisprudenza della Corte,
indebolendo, in qualsiasi modo, il diritto di difesa (sentenza 11 giugno 1985, causa 49/84, Debaecker e Plouvier, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1779,
punto 10; 3 luglio 1990, causa C‑305/88, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2725, punto 21, e 28 marzo 2000, causa C‑7/98, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1935,
punto 43).
16 In tale prospettiva, l’art. 27, punto 2, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles mira a garantire che un provvedimento non venga riconosciuto
né eseguito a norma della [OSCURATO:PERSONA] qualora il convenuto non abbia avuto la possibilità di difendersi dinanzi al giudice
di origine (sentenza 16 giugno 1981, causa 166/80, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1593, punto 9).
17 A tal fine, il detto art. 27, punto 2, stabilisce che le decisioni pronunciate in un altro Stato contraente non siano riconosciute
qualora la domanda giudiziale non sia stata notificata o comunicata al convenuto contumace «regolarmente» e «in tempo utile».
18 [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles non ha armonizzato i vari sistemi di comunicazione e di notifica degli atti giudiziari all’estero
vigenti negli Stati membri (sentenze 15 luglio 1982, causa 228/81, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2723, punto 13, e [OSCURATO:PERSONA], citata
supra, punto 28). Tuttavia, l’art. IV, primo comma, del protocollo dispone che gli atti giudiziari formati in uno Stato contraente
e che devono essere comunicati in un altro Stato contraente vengano trasmessi secondo le modalità previste dalle convenzioni
concluse tra gli Stati medesimi.
19 Dal tenore di tale disposizione emerge che, nell’ipotesi in cui tra lo Stato d’origine e lo Stato richiesto esista una convenzione
in materia di notificazione o comunicazione di atti giudiziari, la regolarità della notifica della domanda giudiziale dev’essere
verificata con riguardo alle disposizioni di tale convenzione.
20 A parere della [OSCURATO:PERSONA] e del governo tedesco, l’art. IV, primo comma, del protocollo dev’essere interpretato nel senso che
esso rinvia anche a tutte le modalità di comunicazione previste dalle normative nazionali degli Stati interessati, laddove
la loro utilizzazione non sia esclusa dalle convenzioni concluse tra gli Stati medesimi.
21 Tale interpretazione non può essere accolta.
22 Infatti, l’art. IV del protocollo prevede, nei suoi due commi, due modalità di trasmissione degli atti, il primo secondo le
modalità previste dalle convenzioni concluse tra gli Stati contraenti, il secondo, in assenza di opposizione ufficiale dello
Stato di destinazione, direttamente tra pubblici ufficiali dei due Stati. Dai termini «possono [anche]», impiegati nell’art. IV,
secondo comma, del protocollo, si evince chiaramente che tali due possibilità di trasmissione sono tassative, nel senso che
solamente qualora nessuna di tali due possibilità sia utilizzabile la trasmissione può essere effettuata sulla base della
normativa vigente dinanzi al giudice dello Stato di origine.
23 Il carattere esaustivo delle norme contenute nell’art. IV del protocollo trova conferma nel fatto che, al fine di garantire
al convenuto contumace un’effettiva tutela dei propri diritti, la [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles affida il controllo della regolarità
della notificazione della domanda giudiziale non solo, nella fase del riconoscimento e dell’esecuzione, al giudice dello Stato
richiesto, bensì parimenti, nella fase dell’esame della competenza, al giudice dello Stato d’origine, che è invitato a procedere
a tale verifica ai sensi dell’art. 20 della [OSCURATO:PERSONA] medesima (v. sentenze [OSCURATO:PERSONA], citata supra, punto 13, e [OSCURATO:PERSONA],
citata supra, punto 28).
24 A tal riguardo, l’art. 20 della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles prevede, al secondo comma, che, nel caso in cui il convenuto domiciliato
nel territorio di uno Stato contraente venga citato dinanzi ad un giudice di un altro Stato contraente e non compaia, il detto
giudice è tenuto a sospendere il procedimento fino a quando non venga accertato che al convenuto è stata data la possibilità
di ricevere la domanda giudiziale in tempo utile per presentare le proprie difese. Ai termini del terzo comma del medesimo
art. 20, tali disposizioni sono sostituite da quelle dell’art. 15 della [OSCURATO:PERSONA] dell’Aja qualora la domanda giudiziale
abbia dovuto essere trasmessa in esecuzione della detta [OSCURATO:PERSONA].
25 Al pari dell’art. 20, secondo comma, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, ma con modalità sensibilmente più complete e precise,
l’art. 15 della [OSCURATO:PERSONA] dell’Aja stabilisce i requisiti in presenza dei quali la domanda giudiziale può considerarsi comunicata,
notificata o rimessa al convenuto che, residente all’estero, resti contumace (sentenza [OSCURATO:PERSONA], citata supra, punto 12).
26 Come correttamente sostenuto dalla Commissione, considerato che il sistema istituito dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles prevede
che il giudice dello Stato di origine ed il giudice dello Stato richiesto controllino entrambi la regolarità della notificazione
della domanda giudiziale, l’economia di tale sistema impone che tale controllo abbia luogo, nella misura del possibile, nell’ambito
del medesimo ordinamento giuridico. Laddove non si sia fatto ricorso alla possibilità offerta dall’art. IV, secondo comma,
del protocollo e la [OSCURATO:PERSONA] dell’Aja sia applicabile, nei rapporti tra lo Stato d’origine e lo Stato richiesto, tanto
il giudice dello Stato d’origine quanto il giudice dello Stato richiesto dovranno verificare la regolarità della notificazione
della domanda giudiziale unicamente sulla base delle disposizioni dell’art. 15 della [OSCURATO:PERSONA] dell’Aja, al quale fa rinvio
l’art. 20, terzo comma, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles.
27 Nella causa principale, il giudice del rinvio ha accertato che, alla data di notificazione dell’atto di cui trattasi, la Repubblica
francese e la Repubblica federale di Germania erano entrambe parti contraenti della [OSCURATO:PERSONA] dell’Aja.
28 Ne consegue che tale notificazione, per poter essere considerata regolare ai sensi dell’art. 27, punto 2, della [OSCURATO:PERSONA]
di Bruxelles, deve essere stata effettuata conformemente alle norme dettate dalla [OSCURATO:PERSONA] dell’Aja.
29 Spetta al giudice del rinvio verificare, ai fini del riconoscimento e dell’esecuzione della decisione giudiziaria pronunciata
nello Stato di origine, se le disposizioni dell’art. 15 della [OSCURATO:PERSONA] dell’Aja sono state rispettate nel procedimento
dinanzi al giudice dello Stato di origine riguardo alla notificazione della domanda giudiziale al convenuto (sentenza [OSCURATO:PERSONA], citata supra, punti 13 e 14).
30 Da tutte le suesposte considerazioni emerge che la prima questione dev’essere risolta dichiarando che l’art. 27, punto 2,
della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles e l’art. IV, primo comma, del protocollo devono essere interpretati nel senso che, nel caso
in cui in materia sia applicabile una convenzione internazionale conclusa tra lo Stato di origine e lo Stato richiesto, la
regolarità della notificazione della domanda giudiziale ad un convenuto contumace dev’essere valutata sulla base delle disposizioni
di tale convenzione, fatto salvo il ricorso alle modalità di trasmissione mediante invio diretto tra pubblici ufficiali, in
assenza di opposizione ufficiale dello Stato richiesto, ai sensi dell’art. IV, secondo comma, del protocollo.
Sulla seconda questione pregiudiziale
31 Alla luce della soluzione data alla prima questione non occorre procedere alla soluzione della seconda.
Sulle spese
32 Nei confronti delle parti della causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi la Corte (Prima Sezione) dichiara:
L’art. 27, punto 2, della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni
in materia civile e commerciale, nel testo modificato dalla [OSCURATO:PERSONA] 9 ottobre 1978 relativa all’adesione del [OSCURATO:PERSONA] di
Danimarca, dell’[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, dalla [OSCURATO:PERSONA] 25 ottobre 1982 relativa
all’adesione della Repubblica ellenica, dalla [OSCURATO:PERSONA] 26 maggio 1989 relativa all’adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna e della
Repubblica portoghese, nonché dalla [OSCURATO:PERSONA] 29 novembre 1996 relativa all’adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica
di Finlandia e del [OSCURATO:PERSONA] di Svezia, nonché l’art. IV, primo comma, del protocollo allegato alla [OSCURATO:PERSONA] medesima devono
essere interpretati nel senso che, nel caso in cui in materia sia applicabile una convenzione internazionale conclusa tra
lo Stato di origine e lo Stato richiesto, la regolarità della notificazione della domanda giudiziale ad un convenuto contumace
dev’essere valutata sulla base delle disposizioni di tale convenzione, fatto salvo il ricorso alle modalità di trasmissione
mediante invio diretto tra pubblici ufficiali, in assenza di opposizione ufficiale dello Stato richiesto, ai sensi dell’art. IV,
secondo comma, del protocollo.
Firme
*
Lingua processuale: il tedesco.