CassazionedecretoSezione 1Decisione del 31 agosto 2026
Cassazione n. 24895/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
è domiciliata in Roma, via dei PorRto.gGh.Nes. i, n. 12.11368/2017- ricorrente -contro1 RG n. 1595/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1595/2024Numero sezionale 2456/2026Numero di raccolta generale 24895/2026Data pubblicazione 31/08/2026curatore pro tempore, rappresentato e difeso, per procura speciale amargine del controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Cavanna, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e lenotificazioni relative al presente procedimento agli indirizzi di postaelettronica certificata indicati-controricorrente -avverso il decreto del tribunale di Imperia n. 803/2023, depositatoin data 22/12/2023;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del3/6/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio;udito il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorsoudito per la ricorrente [OSCURATO:PERSONA], l’Avvocatura Generale, nella personadell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l’accoglimento delricorsoudito per il controricorrente fallimento l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il qualeha chiesto il rigetto del ricorso.1. Il tribunale di Imperia, con sentenza (rectius «decreto»), n.803/2023, depositata il 22/12/2023, rigettava l’opposizione allostato passivo proposta dall’Agenzia delle entrate-Riscossioneavverso il provvedimento del giudice delegato, reso in data21/4/2023, che aveva respinto la richiesta di ammissione al passivodel credito vantato dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, in via ultratardiva, nel passivo del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]., per l’occupazione dellearee demaniali del Comune di Ospedaletti, con riferimento alla2 RG n. 1595/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1595/2024Numero sezionale 2456/2026Numero di raccolta generale 24895/2026Data pubblicazione 31/08/2026sentenza del Consiglio di Stato n. 361 del 2013, che aveva dispostol’annullamento della concessione demaniale rilasciata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA],per la costruzione e gestione del nuovo porto turistico, e in relazionealla successiva sentenza del Consiglio di Stato n. 690 del 2021, cheaveva accertato la correttezza della motivazione della commissionedi collaudo in ordine alla mancata apprensione da parte dello Statodelle opere inamovibili costruite dalla società FINIM in bonis.In particolare, il tribunale - utilizzando la tecnica della ragionepiù liquida - evidenziava che la pretesa creditoria era infondata inquanto la curatela del fallimento «non disponeva dell’area oggettodella concessione demaniale e non aveva mai preso in carico le opererealizzate dalla concessionaria fallita».Aggiungeva che il curatore non aveva mai avuto né il possessoné la disponibilità dell’area demaniale, tanto che «non avevaprovveduto ad inventariare i manufatti e le opere realizzate dallaconcessionaria nell’area oggetto della concessione demanialemarittima, come si evince dalla sentenza del Consiglio di Stato n.690/21, per la quale le opere inamovibili non erano state acquisitealla massa fallimentare […] e dal provvedimento del giudice delegatodel fallimento del 5/8/2021, per il quale anche le opere amovibili nonerano state inventariate dalla curatela fallimentare ed erano in granparte già state asportate».2. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione l’ADER(Agenzia delle Entrate-Riscossione), depositando anche memoria.3. Ha resistito con controricorso il fallimento [OSCURATO:SOCIETA].,depositando anche memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con un unico motivo di impugnazione la ricorrente deduce la«violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., dell’art. 54 cod.nav., nonché degli articoli 88,104-ter, comma 8, l.f. Violazione ed3 RG n. 1595/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1595/2024Numero sezionale 2456/2026Numero di raccolta generale 24895/2026Data pubblicazione 31/08/2026erronea interpretazione del giudicato amministrativo di cui allasentenza n. 690 del 22/1/2021 del Consiglio di Stato (art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c.)». Il tribunale ha fondato la propria decisionesulla circostanza che la curatela del fallimento non disponevadell’area demaniale e non aveva mai preso in carico le opereinamovibili realizzate dalla concessionaria, poi fallita. Taleaffermazione sarebbe stata resa in contrasto con il giudicatoamministrativo formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 690del 22/1/2021. Ed infatti - chiarisce la ricorrente - dopo la primasentenza del Consiglio di Stato n. 361 del 2013, che aveva annullatola concessione per la costruzione e la gestione del porto nel comunedi Ospedaletti, in favore della FINIM, tale società e,successivamente, il fallimento, si erano opposti al procedimento exart. 54 cod. nav., avviato dal Comune per la rimozione delle opereinamovibili abusive, sostenendo che le stesse, così realizzate,«avrebbero dovuto essere incamerate ex lege dallo Stato o checomunque il parere di non incameramento della commissione fosseillegittimo».Dopodiché, prosegue la ricorrente, il Consiglio di Stato, con lasentenza n. 690 del 2021, ha accertato la legittimità del parere dinon incameramento adottato dalla commissione ed ha impostospecifiche prescrizioni a carico del fallimento, in relazione alle opereinamovibili insistenti sull’area demaniale. In particolare - avrebbeprecisato il Consiglio di Stato - al termine della concessione, l’oneredi rimessione in pristino gravava sul concessionario e nonsull’amministrazione.Poiché l’opera non presentava caratteristiche di utilità, tali dameritare di essere mantenuta, il concessionario era tenuto allarimessione in pristino.4 RG n. 1595/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1595/2024Numero sezionale 2456/2026Numero di raccolta generale 24895/2026Data pubblicazione 31/08/2026Le conseguenze relative alla manutenzione delle operegravavano interamente sull’ex concessionario che, dunque, avrebbedovuto valutare se ritenere più conveniente per i propri interessieliminare in radice le opere divenute inservibili per tutti (ivi compresala massa dei creditori) oppure porre in essere le necessariemanutenzioni a protezione della collettività dai pericoli.Tale pronuncia - ad avviso della ricorrente - sarebbe di contenutoevidentemente sfavorevole per il fallimento, sicché le opereinamovibili realizzate dalla FINIM erano rimaste in capo alla stessache, per tale ragione, era stata onerata della rimessione in pristinoe delle conseguenze relative alla manutenzione su tali opereabusivamente realizzate.Poiché dunque l’occupazione era perdurata sino al 21/4/2022,data della reimmissione del Comune nell’area, spettava allaricorrente il credito, dalla data della dichiarazione di fallimento(9/7/2015) sino al 21/4/2022.2. Il motivo, pur autosufficiente, è infondato.2.1. La sentenza del Consiglio di Stato n. 690 del 2021 è stataimpugnata dinanzi alla Corte di cassazione, che, con sentenza, n.33100 del 9/11/2022, ha dichiarato inammissibile il ricorso.Nel caso in cui il giudicato esterno si sia formato a seguito di unasentenza della Corte di cassazione, i poteri cognitivi del giudice dilegittimità possono pervenire alla cognizione della precedentepronuncia anche mediante quell'attività d'istituto (relazionipreliminari ai ricorsi e massime ufficiali) che costituisce corredo dellaricerca del collegio giudicante, in tal senso deponendo non solo ilprincipio generale che impone di prevenire il contrasto tra giudicatied il divieto del "ne bis in idem", ma anche il rilievo secondo cui laconoscenza dei propri precedenti costituisce un dovere istituzionaledella Corte, nell'adempimento della funzione nomofilattica di cui5 RG n. 1595/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1595/2024Numero sezionale 2456/2026Numero di raccolta generale 24895/2026Data pubblicazione 31/08/2026all'art. 65 dell'ordinamento giudiziario (Cass., Sez. U., 17/12/2007,n. 26482).3. Ciò premesso, il motivo è infondato per il peculiare atteggiarsidel giudicato amministrativo nei giudizi di impugnazione.Nella specie, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 361 del2013, ha annullato la concessione demaniale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] rilasciatain favore della società FINIM, per la costruzione e gestione del portoturistico nel comune di Ospedaletti, con affidamento diretto senzagara pubblica.Successivamente, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 690del 2021, in riforma della sentenza del [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato ilricorso presentato dalla FINIM avverso il parere negativo espressodalla commissione istituita presso la Capitaneria di Porto di Imperiaai sensi dell’art. 49 cod. nav., circa l’opportunità dell’acquisizione alpatrimonio dello Stato delle opere da essa realizzate nell’areademaniale marittima, oltre che avverso l’ordinanza contingibile eurgente avente ad oggetto l’ordine nei confronti della società dieseguire le opere strumentali alla messa in sicurezza dei luoghi.Il giudicato amministrativo attiene a tutto ciò che ha costituitooggetto della decisione, compresa la risoluzione delle questioni checostituiscono la premessa necessaria o il fondamento logico egiuridico della pronuncia dispositiva, con la conseguenza che esso,ancorché la sentenza provenga da un giudice speciale, preclude ilriesame di tali questioni in altro giudizio proposto tra le stesse partiseparatamente o con finalità diverse dinanzi al giudice ordinario,negli stessi limiti previsti dall'art. 2909 cod. civ. (Cass., sez. 2,4/7/2014, n. 15393).4. Dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 690 del 2021 risultache la curatela del fallimento non è entrata mai nella disponibilitàdell’area demaniale (pagina 11 «in primo luogo, perché il giudizio6 RG n. 1595/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1595/2024Numero sezionale 2456/2026Numero di raccolta generale 24895/2026Data pubblicazione 31/08/2026riguarda beni che non fanno parte della massa fallimentare, avendoil Curatore reputato non conveniente la loro acquisizione»; pagina18 «si rileva che tali opere non sono state reputate convenientinemmeno per la formazione della massa fallimentare, tali e tantesono le problematiche fattuali e giuridiche alle stesse sottese, le qualinon possono essere poste a carico della collettività»).5. A sua volta con giudizio pienamente meritale il tribunale haritenuto che il fallimento non abbia mai acquisito la detenzione deibeni e delle opere realizzate dalla ex concessionaria, non avendo maipotuto accedere all’area se non previa autorizzazione del Comune enon avendo inserito tali beni nell’inventario fallimentare.Non v’è stata, dunque, in base a quanto concordementeaffermato in entrambi i plessi, una effettiva acquisizione del beneall’attivo fallimentare, né un concreto esercizio di poteri di gestioneda parte della curatela.Venendo a mancare il necessario collegamento funzionale tra ilbene e la procedura, è da escludere l’imputabilità alla procedurastessa degli obblighi derivanti dall’occupazione sine titulo.6. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principiodella soccombenza, a carico della ricorrente e si liquidano come dadispositivo. P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna la ricorrente a rimborsare in favore delcontroricorrente le spese del giudizio di legittimità che si liquidano incomplessivi euro 12.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborsoforfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo7 RG n. 1595/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1595/2024Numero sezionale 2456/2026Numero di raccolta generale 24895/2026Data pubblicazione 31/08/2026unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 giugno 2026Il Consigliere EstensoreLuigi D’OrazioIl Presidente8 RG n. 1595/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio