CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 luglio 2022
Cassazione n. 43889/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale per l'annullamento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in parziale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di LOCRI il 28/9/2016 ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di tentata truffa aggravata di cui agli artt. 56, 640 e 61 n. 11 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 129 cod. proc. pen. e 161, comma 2 cod. pen. quanto alla mancata dichiarazione di prescrizione del reato. Nel primo motivo la difesa rileva che la Corte territoriale, così come anche sollecitato nel corso della discussione dal Procuratore Generale, avrebbe dovuto dichiarare che il reato era estinto per il decorso del termine di prescrizione, questione questa sulla quale, peraltro, la motivazione è del tutto assente.1.2. Violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. quanto alla valutazione delle dichiarazioni della parte civile. 1.3. Violazione di legge in ordine alla mancata assunzione di una prova decisiva che la parte aveva chiesto di acquisire. 1.4. Violazione di legge con riferimento all'assenza assoluta di motivazione circa l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. 2. In data 22 luglio 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con la quale il Procuratore Generale, Sost. Proc. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'annullamento senza rinvio in uanto il reato è estinto per il decorso del termine di prescrizione in data antecedente la pronuncia della sentenza di appello. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso è fondato. 1. I fatti oggetto del processo sono del 20 giugno 2011. Considerati i periodi di sospensione il reato si è prescritto il giorno 22 gennaio 2019, data antecedente la pronuncia della sentenza di appello del 26 gennaio 2021. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. 2. Le statuizioni civili devono essere confermate. Le doglianze oggetto del secondo e del terzo motivo, la violazione di legge di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., la mancata assunzione di una prova decisiva e la mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen., infatti, non sono consentite e risultano comunque manifestamente infondate così che il giudizio relativo alla responsabilità civile del ricorrente deve essere confermato. 2.1. In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). 2.2. La valutazione effettuata dalla Corte territoriale in ordine ai motivi di appello appare logica e coerente quanto alla dichiarazione di responsabilità e la motivazione sul punto, che si salda e integra con quella del giudice di primo grado non è sindacabile in questa sede, neanche sotto il profilo della mancata assunzione della testimonianza del fratello della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], indicato al fine di inficiare la credibilità della persona offesa.Sotto tale profilo, infatti, la motivazione complessivamente resa dalla Corte territoriale dà conto che la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale non è assolutamente necessaria. La rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale, d'altro canto, è un istituto dì carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso, in deroga alla presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado (o delle indagini nel caso di giudizio abbreviato), esclusivamente allorché il giudice dell'impugnazione ritenga, nella propria discrezionalità, che l'integrazione sia indispensabile, nel senso che non è altrimenti in grado di decidere sulla base del solo materiale già a sua disposizione. A fronte di una richiesta di rinnovazione dell'istruttoria fondata sull'indicazione di prova preesistente al giudizio di appello ma non ancora acquisita, quindi, l'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., attribuisce al giudice il potere discrezionale di accogliere o meno la sollecitazione in ossequio alla regola di giudizio della "non decidibilità allo stato degli atti", così che la motivazione del provvedimento nel quale siano indicate, anche in sintesi (come nel caso di specie con il rilievo contenuto alla fine della pagina 13 e all'inizio della pagina 14), le ragioni della scelta operata, non incorre in vizi di manifesta illogicità (Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818; Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203574; Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018 - dep. 11/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27511401). 2.3. La censura oggetto del terzo motivo è assorbita dall'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è istinto per prescriz