Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione UDecisione del 6 luglio 2026

Cassazione n. 22705/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

!Numero registro generale 10209/2026Numero sezionale 74/2026Numero di raccolta generale 22705/2026Data pubblicazione 06/07/2026CORTE [OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTE1. – Nel corso di un giudizio avente ad oggetto la “possibilità omeno” “di un adeguamento del canone di natura enfiteutica”, ilTribunale di Velletri, con ordinanza depositata il 5 maggio 2026 (quiiscritta al n. 10209 del 2026 di registro generale), ha disposto lasospensione del procedimento e ha rinviato gli atti alla Corte dicassazione, ai sensi dell’art. 363-bis cod. proc. civ., “in merito allaquestione della giurisdizione riguardo la determinazione dellarivalutazione del canone di natura enfiteutica”.Ad avviso del giudice rimettente, “prima ancora di entrare nel meritosulla validità delle delibere adottate dall’Università agraria”, ènecessario stabilire, in via pregiudiziale e di rito, “a chi spettideterminare la rivalutazione del canone di natura enfiteutica e delcapitale di affrancazione di un terreno oggetto di un provvedimento dilegittimazione alla occupazione ai sensi dell’art. 9 della legge 16 giugno1927, n. 1766”.Il Tribunale osserva che, poiché il canone enfiteutico trova, nellaspecie, il suo fondamento in un atto amministrativo, al giudice ordinariospetterebbe il compito di “valutare e statuire solo in ordine all’esistenzadei diritti soggettivi derivanti dall’atto amministrativo che è offerto daldecreto depositato agli atti”.

Di conseguenza, il medesimo giudicedovrebbe “limitare la sua attività … alla verifica se la richiesta dell’entesia conforme al decisum del provvedimento amministrativo adottato”,giacché, “in difetto”, “la pronuncia sarebbe al di fuori della suagiurisdizione, in violazione dell’art. 37 cod. proc. civ.”.Nel dispositivo dell’ordinanza, il giudice a quo, nel chiederel’assegnazione alle Sezioni Unite per la risoluzione in via definitiva dellaquestione di giurisdizione riguardo alla determinazione dellaNumero registro generale 10209/2026Numero sezionale 74/2026Numero di raccolta generale 22705/2026rivalutazione del canone di natura enfiteutica, osserva che aDnata ploubgblaic azione 06/07/2026rimessione è stata disposta dalla Seconda Sezione civile della Corte dicassazione con l’ordinanza interlocutoria n. 1101 del 15 gennaio 2025.2. – Preme osservare, preliminarmente, che il quesito formulato dalgiudice rimettente appare distante dal paradigma normativo ex art.363-bis cod. proc. civ., per come delineato dalle pronunce delle SezioniUnite (cfr. le sentenze n. 34851 del 2023 e n. 3868 del 2026).Esso, infatti, investe la Corte di cassazione, direttamente,dell’individuazione del giudice munito di competenza giurisdizionale inordine alla controversia, anziché, più propriamente, sottoporre algiudice di legittimità la questione relativa all’interpretazione delladisposizione di legge dalla quale dipende il riparto di giurisdizione.3. – Tanto premesso, va tuttavia esclusa la possibilità, nella specie,di addivenire ad una rimodulazione del quesito in coerenza con lamorfologia e la ratio dell’istituto del rinvio pregiudiziale.A precludere tale operazione è la circostanza che il sollevato rinviodifetta, comunque, dei requisiti richiesti dall’art. 363-bis cod. proc. civ.3.1. – In primo luogo, infatti, la scarna rappresentazione,nell’ordinanza di rimessione, della vicenda, sostanziale e processuale,oggetto della cognizione da parte del giudice a quo, non consente diestendere il riscontro del nesso di necessaria implicazione tra laquestione sollevata e la decisione del giudizio.In altri termini, la questione sottoposta dal Tribunale di Velletri, nellasua estrema sinteticità, non permette una ricostruzione degli esattitermini della vicenda processuale oggetto del giudizio di merito né,tantomeno, di quali siano i soggetti coinvolti ovvero dell’atto sul qualesia chiamata ad estendersi la cognizione del Tribunale rimettente ed aquale titolo.Si tratta di lacuna la quale, nel caso di specie, appare ancor piùNumero registro generale 10209/2026Numero sezionale 74/2026Numero di raccolta generale 22705/2026significativa, ove si tenga conto che, secondo la giurisprudenza iDna tat peumbblaic azione 06/07/2026di riparto di giurisdizione (cfr., tra le più recenti, Cass., Sez.

Un., n.4298 del 2022), nelle controversie sulla determinazione del canoneenfiteutico e di quello di affrancazione la definizione della giurisdizionealla luce del compendio normativo presuppone una compiutaindividuazione della causa petendi e del petitum dell’azione proposta.3.2. – L’ordinanza appare altresì carente in relazione al requisitodella gravità della difficoltà interpretativa che deve accompagnare laquaestio.Tale aspetto avrebbe richiesto l’illustrazione delle diverse opzioniinterpretative in gioco, ad evitare un rinvio puramente esplorativo oipotetico da parte del giudice a quo.Posto, infatti, che è nel potere di ogni giudice di merito sciogliere idubbi interpretativi che sorgono nelle particolarità dei casi, la gravedifficoltà interpretativa, richiesta dall’art. 363-bis cod. proc. civ., èrequisito volto ad evitare che lo stesso giudice si sottragga al propriodovere di decidere la causa e di conoscere e applicare la legge e ildiritto, quali aspetti indefettibili della giurisdizione, la quale si realizzaLa ricerca di una soluzione persuasiva della questione di diritto,sebbene non si presenti immediatamente evidente, rientra, pertanto,nell’attività ermeneutica incombente al giudice del merito investitodell’esame della controversia e non può, dal medesimo, essere rimessasic et simpliciter alla Corte di cassazione.Né a surrogare l’omessa motivazione dell’ordinanza di rinvio sullasussistenza di tale requisito appare sufficiente il richiamo compiuto, neldispositivo della medesima ordinanza, alla ordinanza interlocutoria conla quale la Seconda Sezione civile ha rimesso alle Sezioni Unite unaquestione di giurisdizione relativa agli stessi istituti.Indipendentemente dall’esito della proposta questione alle SezioniUnite, culminato in una pronuncia (ordinanza n. 672 del 12 gennaioNumero registro generale 10209/2026Numero sezionale 74/2026Numero di raccolta generale 22705/2026Data pubblicazione 06/07/20262026) di inammissibilità e restituzione, per l’esame degli ulteriori motividi ricorso, alla Sezione semplice rimettente, l’ordinanza del Tribunale diVelletri, da un lato, non illustra l’eventuale riferibilità del caso sottesoalla citata ordinanza interlocutoria rispetto alla vicenda processuale dicui lo stesso deve occuparsi, e, dall’altro, neppure prospetta in alcunmodo, tenendo conto dei numerosi precedenti delle Sezioni Unite sultema, la difficoltà della questione al medesimo sottoposta, leproblematicità emerse in punto di applicazione dei principi declinatidalla Suprema Corte alla vicenda processuale sottesa al suo esame ed ilventaglio delle possibili opzioni interpretative potenzialmente rilevantirispetto alla medesima vicenda.3.3. – L’ammissibilità della questione appare altresì problematica ovevagliata sotto l’angolo prospettico della novità della questione.L’ordinanza di rimessione omette di affrontare la questione in modosistematico, rinunziando di fatto a (tentare di) ricavare, dalle pronuncedella giurisprudenza di legittimità intervenute sul tema, principi generalie linee guida attraverso cui procedere all’interpretazione del compendionormativo rilevante, riletto alla luce del formante giurisprudenziale.Se l’attività interpretativa del giudice di merito non può esaurirsinella mera ricerca di un precedente esattamente in termini che risolvala questione, ma deve estendersi all’applicazione di tutti i criteriermeneutici che possono condurre alla decisione del singolo casoconcreto, a maggior ragione essa non può arrestarsi di fronte aprecedenti decisioni della Corte regolatrice suscettibili di indirizzarel’interprete e di porlo in grado di esprimere il proprio impegnointerpretativo di conformare i principi già affermati a situazioni di fattoche presentino caratteri riconducibili a tali principi.3.4. - Anche sotto il profilo della numerosità della quaestio,l’ordinanza del Tribunale di Velletri non appare conforme al modellolegale declinato dall’art. 363-bis cod. proc. civ., posto che essa nonNumero registro generale 10209/2026Numero sezionale 74/2026Numero di raccolta generale 22705/2026Data pubblicazione 06/07/2026illustra in alcun modo la ricorrenza di tale aspetto.Il requisito in argomento è, invece, decisivo al fine di declinare lafunzione deflattiva dell’istituto.

L’intervento anticipato della Corte dicassazione, infatti, si spiega proprio in ragione della possibilità diindividuare un precedente che possa essere utilizzato - oltre che nelcaso specifico ove esso si presenta finanche vincolante nell’ambito delrelativo procedimento - in una serie indefinita di giudizi, grazie alla suaforza persuasiva.

In questa prospettiva, la nomofilachia preventiva adopera della Corte di cassazione si giustifica soltanto in presenza di unaquestione di diritto, non solo di grave difficoltà, ma anche ripetibilenell’esperienza dei giudici di merito.4. – La questione sollevata deve essere, dunque, dichiaratainammissibile.

P.Q.Mvisto l’art. 363-bis cod. proc. civ., dichiara inammissibile la questionesollevata dal Tribunale di Velletri con l’ordinanza di cui in premessa.Roma, 3 luglio 2026Il [OSCURATO:PERSONA] PresidentePasquale D’Ascola

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 10209/2026Numero sezionale 74/2026Numero di raccolta generale 22705/2026Data pubblicazione 06/07/2026CORTE [OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTE1. – Nel corso di un giudizio avente ad oggetto la “possibilità omeno” “di un adeguamento del canone di natura enfiteutica”, ilTribunale di Velletri, con ordinanza depositata il 5 maggio 2026 (quiiscritta al n. 10209 del 2026 di registro generale), ha disposto lasospensione del procedimento e ha rinviato gli atti alla Corte dicassazione, ai sensi dell’art. 363-bis cod. proc. civ., “in merito allaquestione della giurisdizione riguardo la determinazione dellarivalutazione del canone di natura enfiteutica”.Ad avviso del giudice rimettente, “prima ancora di entrare nel meritosulla validità delle delibere adottate dall’Università agraria”, ènecessario stabilire, in via pregiudiziale e di rito, “a chi spettideterminare la rivalutazione del canone di natura enfiteutica e delcapitale di affrancazione di un terreno oggetto di un provvedimento dilegittimazione alla occupazione ai sensi dell’art. 9 della legge 16 giugno1927, n. 1766”.Il Tribunale osserva che, poiché il canone enfiteutico trova, nellaspecie, il suo fondamento in un atto amministrativo, al giudice ordinariospetterebbe il compito di “valutare e statuire solo in ordine all’esistenzadei diritti soggettivi derivanti dall’atto amministrativo che è offerto daldecreto depositato agli atti”. Di conseguenza, il medesimo giudicedovrebbe “limitare la sua attività … alla verifica se la richiesta dell’entesia conforme al decisum del provvedimento amministrativo adottato”,giacché, “in difetto”, “la pronuncia sarebbe al di fuori della suagiurisdizione, in violazione dell’art. 37 cod. proc. civ.”.Nel dispositivo dell’ordinanza, il giudice a quo, nel chiederel’assegnazione alle Sezioni Unite per la risoluzione in via definitiva dellaquestione di giurisdizione riguardo alla determinazione dellaNumero registro generale 10209/2026Numero sezionale 74/2026Numero di raccolta generale 22705/2026rivalutazione del canone di natura enfiteutica, osserva che aDnata ploubgblaic azione 06/07/2026rimessione è stata disposta dalla Seconda Sezione civile della Corte dicassazione con l’ordinanza interlocutoria n. 1101 del 15 gennaio 2025.2. – Preme osservare, preliminarmente, che il quesito formulato dalgiudice rimettente appare distante dal paradigma normativo ex art.363-bis cod. proc. civ., per come delineato dalle pronunce delle SezioniUnite (cfr. le sentenze n. 34851 del 2023 e n. 3868 del 2026).Esso, infatti, investe la Corte di cassazione, direttamente,dell’individuazione del giudice munito di competenza giurisdizionale inordine alla controversia, anziché, più propriamente, sottoporre algiudice di legittimità la questione relativa all’interpretazione delladisposizione di legge dalla quale dipende il riparto di giurisdizione.3. – Tanto premesso, va tuttavia esclusa la possibilità, nella specie,di addivenire ad una rimodulazione del quesito in coerenza con lamorfologia e la ratio dell’istituto del rinvio pregiudiziale.A precludere tale operazione è la circostanza che il sollevato rinviodifetta, comunque, dei requisiti richiesti dall’art. 363-bis cod. proc. civ.3.1. – In primo luogo, infatti, la scarna rappresentazione,nell’ordinanza di rimessione, della vicenda, sostanziale e processuale,oggetto della cognizione da parte del giudice a quo, non consente diestendere il riscontro del nesso di necessaria implicazione tra laquestione sollevata e la decisione del giudizio.In altri termini, la questione sottoposta dal Tribunale di Velletri, nellasua estrema sinteticità, non permette una ricostruzione degli esattitermini della vicenda processuale oggetto del giudizio di merito né,tantomeno, di quali siano i soggetti coinvolti ovvero dell’atto sul qualesia chiamata ad estendersi la cognizione del Tribunale rimettente ed aquale titolo.Si tratta di lacuna la quale, nel caso di specie, appare ancor piùNumero registro generale 10209/2026Numero sezionale 74/2026Numero di raccolta generale 22705/2026significativa, ove si tenga conto che, secondo la giurisprudenza iDna tat peumbblaic azione 06/07/2026di riparto di giurisdizione (cfr., tra le più recenti, Cass., Sez. Un., n.4298 del 2022), nelle controversie sulla determinazione del canoneenfiteutico e di quello di affrancazione la definizione della giurisdizionealla luce del compendio normativo presuppone una compiutaindividuazione della causa petendi e del petitum dell’azione proposta.3.2. – L’ordinanza appare altresì carente in relazione al requisitodella gravità della difficoltà interpretativa che deve accompagnare laquaestio.Tale aspetto avrebbe richiesto l’illustrazione delle diverse opzioniinterpretative in gioco, ad evitare un rinvio puramente esplorativo oipotetico da parte del giudice a quo.Posto, infatti, che è nel potere di ogni giudice di merito sciogliere idubbi interpretativi che sorgono nelle particolarità dei casi, la gravedifficoltà interpretativa, richiesta dall’art. 363-bis cod. proc. civ., èrequisito volto ad evitare che lo stesso giudice si sottragga al propriodovere di decidere la causa e di conoscere e applicare la legge e ildiritto, quali aspetti indefettibili della giurisdizione, la quale si realizzaLa ricerca di una soluzione persuasiva della questione di diritto,sebbene non si presenti immediatamente evidente, rientra, pertanto,nell’attività ermeneutica incombente al giudice del merito investitodell’esame della controversia e non può, dal medesimo, essere rimessasic et simpliciter alla Corte di cassazione.Né a surrogare l’omessa motivazione dell’ordinanza di rinvio sullasussistenza di tale requisito appare sufficiente il richiamo compiuto, neldispositivo della medesima ordinanza, alla ordinanza interlocutoria conla quale la Seconda Sezione civile ha rimesso alle Sezioni Unite unaquestione di giurisdizione relativa agli stessi istituti.Indipendentemente dall’esito della proposta questione alle SezioniUnite, culminato in una pronuncia (ordinanza n. 672 del 12 gennaioNumero registro generale 10209/2026Numero sezionale 74/2026Numero di raccolta generale 22705/2026Data pubblicazione 06/07/20262026) di inammissibilità e restituzione, per l’esame degli ulteriori motividi ricorso, alla Sezione semplice rimettente, l’ordinanza del Tribunale diVelletri, da un lato, non illustra l’eventuale riferibilità del caso sottesoalla citata ordinanza interlocutoria rispetto alla vicenda processuale dicui lo stesso deve occuparsi, e, dall’altro, neppure prospetta in alcunmodo, tenendo conto dei numerosi precedenti delle Sezioni Unite sultema, la difficoltà della questione al medesimo sottoposta, leproblematicità emerse in punto di applicazione dei principi declinatidalla Suprema Corte alla vicenda processuale sottesa al suo esame ed ilventaglio delle possibili opzioni interpretative potenzialmente rilevantirispetto alla medesima vicenda.3.3. – L’ammissibilità della questione appare altresì problematica ovevagliata sotto l’angolo prospettico della novità della questione.L’ordinanza di rimessione omette di affrontare la questione in modosistematico, rinunziando di fatto a (tentare di) ricavare, dalle pronuncedella giurisprudenza di legittimità intervenute sul tema, principi generalie linee guida attraverso cui procedere all’interpretazione del compendionormativo rilevante, riletto alla luce del formante giurisprudenziale.Se l’attività interpretativa del giudice di merito non può esaurirsinella mera ricerca di un precedente esattamente in termini che risolvala questione, ma deve estendersi all’applicazione di tutti i criteriermeneutici che possono condurre alla decisione del singolo casoconcreto, a maggior ragione essa non può arrestarsi di fronte aprecedenti decisioni della Corte regolatrice suscettibili di indirizzarel’interprete e di porlo in grado di esprimere il proprio impegnointerpretativo di conformare i principi già affermati a situazioni di fattoche presentino caratteri riconducibili a tali principi.3.4. - Anche sotto il profilo della numerosità della quaestio,l’ordinanza del Tribunale di Velletri non appare conforme al modellolegale declinato dall’art. 363-bis cod. proc. civ., posto che essa nonNumero registro generale 10209/2026Numero sezionale 74/2026Numero di raccolta generale 22705/2026Data pubblicazione 06/07/2026illustra in alcun modo la ricorrenza di tale aspetto.Il requisito in argomento è, invece, decisivo al fine di declinare lafunzione deflattiva dell’istituto. L’intervento anticipato della Corte dicassazione, infatti, si spiega proprio in ragione della possibilità diindividuare un precedente che possa essere utilizzato - oltre che nelcaso specifico ove esso si presenta finanche vincolante nell’ambito delrelativo procedimento - in una serie indefinita di giudizi, grazie alla suaforza persuasiva. In questa prospettiva, la nomofilachia preventiva adopera della Corte di cassazione si giustifica soltanto in presenza di unaquestione di diritto, non solo di grave difficoltà, ma anche ripetibilenell’esperienza dei giudici di merito.4. – La questione sollevata deve essere, dunque, dichiaratainammissibile. P.Q.Mvisto l’art. 363-bis cod. proc. civ., dichiara inammissibile la questionesollevata dal Tribunale di Velletri con l’ordinanza di cui in premessa.Roma, 3 luglio 2026Il [OSCURATO:PERSONA] PresidentePasquale D’Ascola
Sentenza Cassazione n. 22705/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris