CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026
Cassazione n. 32499/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., manifesta illogicità della motivazione inrelazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è non consentitoperché meramente reiterativo delle medesime doglianze già dedotte con l'atto diappello (cfr. Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882del 18/07/2014, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente affrontate e correttamentedisattese dalla Corte territoriale;che, in particolare, i giudici di appello hanno congruamente motivato ildiniego del beneficio, evidenziando come, per effetto della riforma di cui allalegge n. 125 del 2008, la concessione delle circostanze attenuanti generiche siasubordinata all'emersione di elementi di segno positivo attinenti al fatto di reato,non rilevando a tal fine neppure lo stato di incensuratezza dell'imputato, e come,nel caso di specie, non fosse rilevabile alcun elemento siffatto, dovendosiritenere di carattere meramente neutro la scelta del prevenuto di non fornire ilproprio contributo alla ricostruzione dei fatti, in linea con il principio per cuil'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un dirittoconseguente alla mera assenza di elementi negativi, ma richiede l'accertamentodi elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniegodi concessione (cfr. Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590; conf. Sez. 3,n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Rv. 282693-01);che, quanto alla censurata omessa considerazione delle condizioni delveicolo quale elemento di segno favorevole, il motivo si risolve in una richiesta dirivalutazione del compendio istruttorio e degli elementi di fatto, non consentita insede di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217-01; Sez. 5,n. 15041 del 24/10/2018, Rv. 275100-01), non essendo necessario che il giudicedi merito, nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, prendain considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti orilevabili dagli atti, essendo sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenutidecisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da talevalutazione (cfr. Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Rv. 282693-01);che, quanto alla dedotta sproporzione nella valutazione del precedentepenale a carico dell'imputato, la doglianza risulta priva di specifico rilievo, nonavendo la Corte territoriale ancorato il diniego del beneficio alla gravità o allarisalenza del precedente, bensì, correttamente, alla più radicale assenza dielementi di segno positivo attinenti al fatto di reato, la cui necessità prescinde,per espresso dettato normativo, dallo stato di incensuratezza o menodell'imputato, in coerenza con l'indirizzo consolidato nella giurisprudenza diquesta Corte (cfr. Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590; Sez. 1, n.39566 del 16/02/2017, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv.260610; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del20/01/2016, Rv. 265826-01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]