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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 dicembre 2025

Cassazione n. 34633/2025

Testo disponibile della fonte

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sul ricorso iscritto al n.907/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] , e per essa [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Roma, via Caselli 39 -ricorrente – contro pagina [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso cui sono elettivamente domiciliati -controricorrenti - Nonché [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione coatta amministrativa [OSCURATO:PERSONA] -intimati - Avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari , sezione II civile, n. 1695/2021, pubblicata il 30/9/2021NRG 1555/2015 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2025dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1) Nel maggio del 2007 la [OSCURATO:SOCIETA] ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] la concessione in leasing di un immobile da acquistarsi da [OSCURATO:PERSONA], socio ed amministratore della [OSCURATO:SOCIETA], e da garantirsi con fideiussione bancaria di €. 280.000,00.

Il 26/9/2007 la banca Meridiana (poi incorporata da bancApulia) ha comunicatola propria disponibilità a concedere la fideiussione a fronte del rilascio da parte di [OSCURATO:PERSONA] di un collaterale pignoratizio di pari importo, che è stato costituitosul c/c n. 32902 intestato a [OSCURATO:PERSONA] i ce.

Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] la [OSCURATO:PERSONA] ha pertanto rilasciato la fideiussione alla [OSCURATO:PERSONA] che, contestualmente, ha acquistato dallo Ieva l’immobile e lo ha concesso in leasing alla [OSCURATO:SOCIETA]. pagina Successivamente connote del 18/4/2008 e 17/6/2008 e del 3/8/2008 la Banca ha richiestoalla [OSCURATO:SOCIETA] – ed ai suoi garanti , tra i quali [OSCURATO:PERSONA] - il pagamento del saldo debitore dei conti correnti nn. 21633, 21950 e 20638, preannunciando, nelcaso di mancato pagamento, l’escussione del pegno nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

In conseguenza dell’inadempimento della [OSCURATO:SOCIETA], la Bancaha estinto i predetti conti con saldi negativi, per totali 142.498,26, e ha addebitato tale somma con causale escussione parziale pegno sul conto corrente n. 32902 (il cui saldo era stato costituito in pegno).

Il 25/9/2008 la Banca ha comunicatoalla [OSCURATO:SOCIETA] di aver onorato la fideiussione di € 280.000,00 in favore della [OSCURATO:PERSONA], specificando di aver acquisito definitivamente il residuo importo del pegno pari a € 137.441,09 e diffidandola per tale ragione amettere a disposizione la residua somma di € 142.558,91 .

In data 31/7/2028 la [OSCURATO:SOCIETA] ha convenuto la [OSCURATO:PERSONA] davanti al Tribunale di Trani, instando per la declaratoria di nullità di alcune clausole dell’intercorso rapporto di conto corrente e per la condanna della Banca alla ripetizione di quanto indebitamente riscosso. [OSCURATO:PERSONA], in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna della [OSCURATO:SOCIETA] e dei fideiussori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (chiamatiin causa) al pagamento del residuo debito sopra indicato.Questi ultimihanno eccepito la nullità del contratto di pegno e l’ illegittimità dell’addebitosul conto 32902 dei saldi negativi relativi ad altri conti.

Il Tribunale di Trani , con sentenza de 31/8/2014, esperita la CTU, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] , in solido con gli altri fideiussori , a pagare alla Banca la somma di €. 131.743,39, decurtata la somma di €. 10.815,32 (per l’ illegittimo addebito della cms), ha dichiarato la nullità parziale de l co ntratto di pegno , per illegittimaestensione della garanzia del pegno ad ogni altro credito già in essere (oltre che per la fideiussione per il leasing) , e di conseguenza ha dichiarato l’illegittimità dell’addebitosul conto 902 di [OSCURATO:PERSONA] della somma di €. 142.498,26 pagina (derivante dai tre conti intercorsi co n la [OSCURATO:SOCIETA]) e la condanna de ll a Banca alla restituzione di tale somma.

Contro la sentenza del Tribunale ha proposto appello [OSCURATO:PERSONA] con atto notificato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], convenendo in giudizio la bancApulia, la curatela del [OSCURATO:PERSONA] srl e gli altri fideiussori, sostenendola nullità totale del contratto di pegno. [OSCURATO:PERSONA] appellata ha proposto appello incidentale (come accertato dal giudice di appello, senza che su tale accertamento vi sia alcuna impugnazione) avverso la parte dellasentenza di primo grado che aveva dichiarato l a nullità della clausola n. 4 delcontratto di p egno .

La Corte d’Appello, dopo aver rimesso sul ruolo la causa al fine di provocare il contraddittorio sulla questione della nullità de l le fideiussioni in ragione della riscontratapresenza delle tre clausole ABI che ne inficiavano la validità, ha respinto sial’appello principale, sia l’appello incidentale ( ritenendo corretta la dichiarazione di nullitàparziale del contratto di pegno assunta dal Tribunale) e poi ha dichiarato la nullità delle fideiussioni prestate l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] per violazione della normativa antitrust e, per l’effetto , in parziale riforma della sentenza impugnata, ha dichiaratoche nulla sia dovuto dai fideiussori solidali in favore della Banca.

Ha poi compensato integralmentele spese fra le parti. 2) Con ricorso del 29/12/2021 la Amco - [OSCURATO:PERSONA] spa, cessionaria dei crediti già di bancApulia, ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Bari,proponendo 3 motivi di ricorso . [OSCURATO:PERSONA] e gi altri fideiussori resistonocon controricorso. [OSCURATO:PERSONA] pagina 1) Primo motivo di impugnazione (Violazione e falsa applicazione degli artt.2909 cod. civ.; nonché degli articoli 324, 342 e 112 cpc in relazione all’art. 360 n.3 cpc”.

Nullità della sentenza in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.

Omesso esame circa un fatto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 n. 5 cpc). 1.1) La ricorrentecensura la sentenzaimpugnata per aver effettuato pronuncia sulla questione della validità delle fideiussioni, che non aveva formato oggetto di alcun motivo di appello, con conseguente violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c, disciplinanti gli effetti del giudicato formale e sostanziale , e inoltre dell’art.112 c.p.c., perché ha giudicato ultra petita partium.

Il motivo è fondato. 1.2) La sentenzadi primo grado, che ha, fra l’altro, condannato [OSCURATO:PERSONA], in solido con gli altri fideiussori, a pagare alla Banca la somma di €. 131.743,39, è stataappellata da [OSCURATO:PERSONA] esclusivamente riguardo alla validità del contrato di pegno e la Banca ha formulato appello incidentale solo relativamente alla parte dellasentenza che aveva dichiarato la parziale nullità del contratto di pegno .

Gli atri fideiussori, poi, sono rimasticontumaci in appello.

Eallora è evidente che la sentenza di primo grado è passata in giudicato sul caporelativo alla condanna dei fideiussori al pagamento a favore della banca , sul presuppostodella validità ed efficacia delle fideiussioni poste a base della domanda riconvenzionaledella Banca.

Pertanto, la Corte d’Appello(come ribadito dalla parte ricorrente nella memoria 4/12/2025), nel sollevare d’ufficio la ques ti one della nullità d el le fideiussioni per violazionedella normativa antitrust , non si è resa conto che si era già formato il giudicato formale e sostanziale, idoneo a coprire il dedotto e il deducibile , sulla validità dellefideiussioni, non essendo più pendente la lite su queste ultime, e ha pagina violato altresì il principio devolutivo dell’appello , che impedisce al giudice di esaminare questionirisolte dal primo giudice e non riproposte in appello mediante apposita censura (né rilevano le osservazioni esposte dai controricorrenti nel controricorso e nella memoria 4/12/2025).

In tal senso è la costante giurisprudenza di questa Corte: -“L'effetto devolutivo preclude al giudice d'appello esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti non ricompresi, neanche implicitamente, nel tema esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non impedisce che la decisione si fondi su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, siano tuttavia in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte, costituendone necessario antecedente logico e giuridico; in appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché senza coinvolgere punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di giudicato interno in assenza di contestazione, decidendo anche in base a ragioni diverse da quelle svolte nei motivi di gravame” (Cass. civ.,sez.

II, 22/11/2024, n. 3012); -“L'effetto devolutivo dell'appello, correlato ai motivi di gravame, preclude al giudice di estendere la cognizione a punti non ricompresi neanche implicitamente nell'ambito di quei motivi, mentre non viola il principio tantum devolutum quantum appellatum il giudice che fondi la decisione su ragioni, pur non specificamente dedotte dall'appellante ma direttamente connesse con quelle espressamente dedotte.

Nel giudizio d'appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione” (Cass. civ., sez. lav., 12/11/2021, n. 34015); -“Il rilievo d'ufficio della nullità del contratto è precluso al giudice quando sulla validità del rapporto si sia formato il giudicato, anche implicito, come allorché il giudice di primo grado, accogliendo una domanda, abbia dimostrato di ritenere pagina valido il contratto, e le parti, in sede di appello, non abbiano mosso alcuna censura inerente la sua validità” (Cass. civ.,sez.

I, 14/10/2013, n. 23235).

Pertanto, in sede di decisione di merito, va eliminato il capo della sentenza di appello dichiarativo della nullità delle fideiussioni. 2) Secondomotivo di impugnazione ( V iolazione e falsa applicazione degli articoli 18 Ico. lett. b dlgs n. 3/2017, artt. 3 e 4 comma 1 ter dlgs 168/2003 e art. 33 comma ii della legge 10.10.1990 n. 287 lett.c e d in relazione all’art. 360 n. 3 cpc –Nullità della sentenza in relazione all’art. 360. 4 cpc).

Terzo motivo di impugnazione ( V iolazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 1418, 1419, 1957 cod. civ; dell’art. 112 cpc, dell’art. 2 l. 287/1990; art. 1 d. lgs 19.1.2017 n. 3 in relazione all’art. 360 n. 3 e 4 cpc.).

Con il secondo motivo la ricorrentecensura la sentenza impugnata per avere la Corte d’Appello di Bari omesso di dichiarare l’incompetenza funzionalepropria e del giudice delprimo grado a decidere la questione relativa alla ipotizzata nullità d el le fideiussioni per violazionedella normativa antitrust ( l ’art. 3 lett.

“c” del d. lgs. n. 168/2003 prevede la competenza della sezione specializzata per le controversie di cui all’art. 33 comma 2 legge n. 287/90 e l’art. 18 del d. lgs. 3/17, modificando l’art. 4 del d. lgs. 168/2003 e introducendovi un comma 1-ter, ha stabilito che per le controversie di cui all’art. 3 lett.

“c” (e “d”) è inderogabilmente competente “a) la sezione specializzata in materia di impresa di Milano per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Brescia, Milano, Bologna, Genova, Torino, Trieste, Venezia, Trento e Bolzano (sezione distaccata); b) la sezione specializzata in materia di impresa di Roma per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Ancona, Firenze, L'Aquila, Perugia, Roma, Cagliari e Sassari (sezione distaccata); c) la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d'appello di Campobasso, Napoli, Salerno, Bari, pagina Lecce, Taranto (sezione distaccata), Potenza, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, [OSCURATO:PERSONA])”.

Con il terzo motivo la ricorrete ha cesurato la decisione della Corte d’Appello, sostenendo la validità comunque delle fideiussioni in esame o perlomeno la nullità solo parziale delle stesse.

Entrambi questi motivi restano assorbiti dall’ accoglimento del primo motivo, che comporta, come sopra visto, l’eliminazione del capo della sentenza d’appello relativoalla dichiarata nu ll ità d el le fideiussioni . 3) Pertanto, in accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri due, viene dispostal’eliminazione del capo 2 del dispositivo, che contiene la dichiarazione della nullità delle fideiussioni prestate l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per violazione della normativa antitrust e la dichiarazioneche nulla sia dovuto dai fideiussori solidali in favore della Banca.

La sentenzad’appello è confermata nel resto (rigetto di appello principale e di appello incidentale ), compresa la regolamentazione d el le spese processuali del giudizio di appello.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, e pertanto, cassata la decisione impugnata in relazione al motivo accolto, e, decidendo nel merito, dispone l’eliminazione del capo 2 del dispositivo della sentenza impugnata, che contiene la dichiarazione della nullità delle fideiussioni prestate l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] da Ieva pagina Felice, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la dichiarazione che nulla sia dovuto dai fideiussori solidali in favore della Banca.

Conferma la regolamentazione delle spese del gradi di appello.

Condanna i controricorrenti, in solido tra loro, a rimborsare alla partericorrente le spese del presente giudizio, che liquida in €.5.000, oltre a €. 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli acce

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso iscritto al n.907/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] , e per essa [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Roma, via Caselli 39 -ricorrente – contro pagina [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso cui sono elettivamente domiciliati -controricorrenti - Nonché [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione coatta amministrativa [OSCURATO:PERSONA] -intimati - Avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari , sezione II civile, n. 1695/2021, pubblicata il 30/9/2021NRG 1555/2015 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2025dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1) Nel maggio del 2007 la [OSCURATO:SOCIETA] ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] la concessione in leasing di un immobile da acquistarsi da [OSCURATO:PERSONA], socio ed amministratore della [OSCURATO:SOCIETA], e da garantirsi con fideiussione bancaria di €. 280.000,00. Il 26/9/2007 la banca Meridiana (poi incorporata da bancApulia) ha comunicatola propria disponibilità a concedere la fideiussione a fronte del rilascio da parte di [OSCURATO:PERSONA] di un collaterale pignoratizio di pari importo, che è stato costituitosul c/c n. 32902 intestato a [OSCURATO:PERSONA] i ce. Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] la [OSCURATO:PERSONA] ha pertanto rilasciato la fideiussione alla [OSCURATO:PERSONA] che, contestualmente, ha acquistato dallo Ieva l’immobile e lo ha concesso in leasing alla [OSCURATO:SOCIETA]. pagina Successivamente connote del 18/4/2008 e 17/6/2008 e del 3/8/2008 la Banca ha richiestoalla [OSCURATO:SOCIETA] – ed ai suoi garanti , tra i quali [OSCURATO:PERSONA] - il pagamento del saldo debitore dei conti correnti nn. 21633, 21950 e 20638, preannunciando, nelcaso di mancato pagamento, l’escussione del pegno nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. In conseguenza dell’inadempimento della [OSCURATO:SOCIETA], la Bancaha estinto i predetti conti con saldi negativi, per totali 142.498,26, e ha addebitato tale somma con causale escussione parziale pegno sul conto corrente n. 32902 (il cui saldo era stato costituito in pegno). Il 25/9/2008 la Banca ha comunicatoalla [OSCURATO:SOCIETA] di aver onorato la fideiussione di € 280.000,00 in favore della [OSCURATO:PERSONA], specificando di aver acquisito definitivamente il residuo importo del pegno pari a € 137.441,09 e diffidandola per tale ragione amettere a disposizione la residua somma di € 142.558,91 . In data 31/7/2028 la [OSCURATO:SOCIETA] ha convenuto la [OSCURATO:PERSONA] davanti al Tribunale di Trani, instando per la declaratoria di nullità di alcune clausole dell’intercorso rapporto di conto corrente e per la condanna della Banca alla ripetizione di quanto indebitamente riscosso. [OSCURATO:PERSONA], in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna della [OSCURATO:SOCIETA] e dei fideiussori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (chiamatiin causa) al pagamento del residuo debito sopra indicato.Questi ultimihanno eccepito la nullità del contratto di pegno e l’ illegittimità dell’addebitosul conto 32902 dei saldi negativi relativi ad altri conti. Il Tribunale di Trani , con sentenza de 31/8/2014, esperita la CTU, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] , in solido con gli altri fideiussori , a pagare alla Banca la somma di €. 131.743,39, decurtata la somma di €. 10.815,32 (per l’ illegittimo addebito della cms), ha dichiarato la nullità parziale de l co ntratto di pegno , per illegittimaestensione della garanzia del pegno ad ogni altro credito già in essere (oltre che per la fideiussione per il leasing) , e di conseguenza ha dichiarato l’illegittimità dell’addebitosul conto 902 di [OSCURATO:PERSONA] della somma di €. 142.498,26 pagina (derivante dai tre conti intercorsi co n la [OSCURATO:SOCIETA]) e la condanna de ll a Banca alla restituzione di tale somma. Contro la sentenza del Tribunale ha proposto appello [OSCURATO:PERSONA] con atto notificato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], convenendo in giudizio la bancApulia, la curatela del [OSCURATO:PERSONA] srl e gli altri fideiussori, sostenendola nullità totale del contratto di pegno. [OSCURATO:PERSONA] appellata ha proposto appello incidentale (come accertato dal giudice di appello, senza che su tale accertamento vi sia alcuna impugnazione) avverso la parte dellasentenza di primo grado che aveva dichiarato l a nullità della clausola n. 4 delcontratto di p egno . La Corte d’Appello, dopo aver rimesso sul ruolo la causa al fine di provocare il contraddittorio sulla questione della nullità de l le fideiussioni in ragione della riscontratapresenza delle tre clausole ABI che ne inficiavano la validità, ha respinto sial’appello principale, sia l’appello incidentale ( ritenendo corretta la dichiarazione di nullitàparziale del contratto di pegno assunta dal Tribunale) e poi ha dichiarato la nullità delle fideiussioni prestate l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] per violazione della normativa antitrust e, per l’effetto , in parziale riforma della sentenza impugnata, ha dichiaratoche nulla sia dovuto dai fideiussori solidali in favore della Banca. Ha poi compensato integralmentele spese fra le parti. 2) Con ricorso del 29/12/2021 la Amco - [OSCURATO:PERSONA] spa, cessionaria dei crediti già di bancApulia, ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Bari,proponendo 3 motivi di ricorso . [OSCURATO:PERSONA] e gi altri fideiussori resistonocon controricorso. [OSCURATO:PERSONA] pagina 1) Primo motivo di impugnazione (Violazione e falsa applicazione degli artt.2909 cod. civ.; nonché degli articoli 324, 342 e 112 cpc in relazione all’art. 360 n.3 cpc”. Nullità della sentenza in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 n. 5 cpc). 1.1) La ricorrentecensura la sentenzaimpugnata per aver effettuato pronuncia sulla questione della validità delle fideiussioni, che non aveva formato oggetto di alcun motivo di appello, con conseguente violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c, disciplinanti gli effetti del giudicato formale e sostanziale , e inoltre dell’art.112 c.p.c., perché ha giudicato ultra petita partium. Il motivo è fondato. 1.2) La sentenzadi primo grado, che ha, fra l’altro, condannato [OSCURATO:PERSONA], in solido con gli altri fideiussori, a pagare alla Banca la somma di €. 131.743,39, è stataappellata da [OSCURATO:PERSONA] esclusivamente riguardo alla validità del contrato di pegno e la Banca ha formulato appello incidentale solo relativamente alla parte dellasentenza che aveva dichiarato la parziale nullità del contratto di pegno . Gli atri fideiussori, poi, sono rimasticontumaci in appello. Eallora è evidente che la sentenza di primo grado è passata in giudicato sul caporelativo alla condanna dei fideiussori al pagamento a favore della banca , sul presuppostodella validità ed efficacia delle fideiussioni poste a base della domanda riconvenzionaledella Banca. Pertanto, la Corte d’Appello(come ribadito dalla parte ricorrente nella memoria 4/12/2025), nel sollevare d’ufficio la ques ti one della nullità d el le fideiussioni per violazionedella normativa antitrust , non si è resa conto che si era già formato il giudicato formale e sostanziale, idoneo a coprire il dedotto e il deducibile , sulla validità dellefideiussioni, non essendo più pendente la lite su queste ultime, e ha pagina violato altresì il principio devolutivo dell’appello , che impedisce al giudice di esaminare questionirisolte dal primo giudice e non riproposte in appello mediante apposita censura (né rilevano le osservazioni esposte dai controricorrenti nel controricorso e nella memoria 4/12/2025). In tal senso è la costante giurisprudenza di questa Corte: -“L'effetto devolutivo preclude al giudice d'appello esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti non ricompresi, neanche implicitamente, nel tema esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non impedisce che la decisione si fondi su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, siano tuttavia in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte, costituendone necessario antecedente logico e giuridico; in appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché senza coinvolgere punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di giudicato interno in assenza di contestazione, decidendo anche in base a ragioni diverse da quelle svolte nei motivi di gravame” (Cass. civ.,sez. II, 22/11/2024, n. 3012); -“L'effetto devolutivo dell'appello, correlato ai motivi di gravame, preclude al giudice di estendere la cognizione a punti non ricompresi neanche implicitamente nell'ambito di quei motivi, mentre non viola il principio tantum devolutum quantum appellatum il giudice che fondi la decisione su ragioni, pur non specificamente dedotte dall'appellante ma direttamente connesse con quelle espressamente dedotte. Nel giudizio d'appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione” (Cass. civ., sez. lav., 12/11/2021, n. 34015); -“Il rilievo d'ufficio della nullità del contratto è precluso al giudice quando sulla validità del rapporto si sia formato il giudicato, anche implicito, come allorché il giudice di primo grado, accogliendo una domanda, abbia dimostrato di ritenere pagina valido il contratto, e le parti, in sede di appello, non abbiano mosso alcuna censura inerente la sua validità” (Cass. civ.,sez. I, 14/10/2013, n. 23235). Pertanto, in sede di decisione di merito, va eliminato il capo della sentenza di appello dichiarativo della nullità delle fideiussioni. 2) Secondomotivo di impugnazione ( V iolazione e falsa applicazione degli articoli 18 Ico. lett. b dlgs n. 3/2017, artt. 3 e 4 comma 1 ter dlgs 168/2003 e art. 33 comma ii della legge 10.10.1990 n. 287 lett.c e d in relazione all’art. 360 n. 3 cpc –Nullità della sentenza in relazione all’art. 360. 4 cpc). Terzo motivo di impugnazione ( V iolazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 1418, 1419, 1957 cod. civ; dell’art. 112 cpc, dell’art. 2 l. 287/1990; art. 1 d. lgs 19.1.2017 n. 3 in relazione all’art. 360 n. 3 e 4 cpc.). Con il secondo motivo la ricorrentecensura la sentenza impugnata per avere la Corte d’Appello di Bari omesso di dichiarare l’incompetenza funzionalepropria e del giudice delprimo grado a decidere la questione relativa alla ipotizzata nullità d el le fideiussioni per violazionedella normativa antitrust ( l ’art. 3 lett. “c” del d. lgs. n. 168/2003 prevede la competenza della sezione specializzata per le controversie di cui all’art. 33 comma 2 legge n. 287/90 e l’art. 18 del d. lgs. 3/17, modificando l’art. 4 del d. lgs. 168/2003 e introducendovi un comma 1-ter, ha stabilito che per le controversie di cui all’art. 3 lett. “c” (e “d”) è inderogabilmente competente “a) la sezione specializzata in materia di impresa di Milano per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Brescia, Milano, Bologna, Genova, Torino, Trieste, Venezia, Trento e Bolzano (sezione distaccata); b) la sezione specializzata in materia di impresa di Roma per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Ancona, Firenze, L'Aquila, Perugia, Roma, Cagliari e Sassari (sezione distaccata); c) la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d'appello di Campobasso, Napoli, Salerno, Bari, pagina Lecce, Taranto (sezione distaccata), Potenza, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, [OSCURATO:PERSONA])”. Con il terzo motivo la ricorrete ha cesurato la decisione della Corte d’Appello, sostenendo la validità comunque delle fideiussioni in esame o perlomeno la nullità solo parziale delle stesse. Entrambi questi motivi restano assorbiti dall’ accoglimento del primo motivo, che comporta, come sopra visto, l’eliminazione del capo della sentenza d’appello relativoalla dichiarata nu ll ità d el le fideiussioni . 3) Pertanto, in accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri due, viene dispostal’eliminazione del capo 2 del dispositivo, che contiene la dichiarazione della nullità delle fideiussioni prestate l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per violazione della normativa antitrust e la dichiarazioneche nulla sia dovuto dai fideiussori solidali in favore della Banca. La sentenzad’appello è confermata nel resto (rigetto di appello principale e di appello incidentale ), compresa la regolamentazione d el le spese processuali del giudizio di appello. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, e pertanto, cassata la decisione impugnata in relazione al motivo accolto, e, decidendo nel merito, dispone l’eliminazione del capo 2 del dispositivo della sentenza impugnata, che contiene la dichiarazione della nullità delle fideiussioni prestate l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] da Ieva pagina Felice, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la dichiarazione che nulla sia dovuto dai fideiussori solidali in favore della Banca. Conferma la regolamentazione delle spese del gradi di appello. Condanna i controricorrenti, in solido tra loro, a rimborsare alla partericorrente le spese del presente giudizio, che liquida in €.5.000, oltre a €. 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli acce
Sentenza Cassazione n. 34633/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris