CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03476/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 4 d.lgs. 74/2000, deducendo, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità, con il secondo motivo, violazione di legge, essendosi i giudici di merito avvalsi di presunzioni, con il terzo, lamenta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., con il quarto, diniego delle circostanze attenuanti generiche. La prima e la seconda doglianza non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che l'accertamento non è avvenuto mediante ricorso a presunzioni tributarie, ma sulla base degli accertamenti effettuati sui conti correnti bancari, che risultavano sforniti di giustificazione economica, che peraltro, neppure l'imputato non ha fornito. Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine alla configurabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale escluso la occasionalità della condotta, posto che anche nell'anno antecedente a quello contestato, erano stati riscontrati ricavi in nero per oltre euro 115.000,00, risultanti dai versamenti bancari, sebbene non rilevanti penalmente per mancato raggiungimento della soglia di punibilità. Infine, in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice a quo ha evidenziato la carenza di elementi favorevoli, neppure allegati in sede di ricorso per cassazione. Si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice in quanto l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590 - 01; conf. Sez. 1, n. 3529 del 1993, Rv. 195339-01). vA/k) Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell