CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 24710/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’annullamento senza rinvio dell’impugnata ordinanza.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Sassari haaccolto il reclamo di [OSCURATO:PERSONA], detenuto presso la Casa circondariale diSassari in regime ex art. 41-bis ord. pen., avverso il provvedimento delMagistrato di sorveglianza di Sassari del 08/07/2025, con il quale era statorespinto il reclamo proposto dal detenuto avverso la disposizione dell’istitutopenitenziario di non consentire l’acquisto di lievito e farina. Il Tribunale haaccolto il reclamo ritenendo che una tale limitazione fosse illegittima, nontrovando alcuna giustificazione funzionale al perseguimento di esigenze disicurezza, non essendo dimostrato, anche alla luce di una recente informativadel [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] CC di Nuoro, che l'uso e la cotturadei citati alimenti potessero dar luogo ad una situazione di pericolo.2. Avverso detta ordinanza la Casa circondariale di Sassari, il D.A.P. ed ilMinistero della Giustizia, per mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato diSassari, con unico atto, hanno proposto ricorso per cassazione insistendo perl'annullamento del provvedimento impugnato.2.1.Con il primo motivo i ricorrenti assumono che il Tribunale disorveglianza ha esercitato potestà non spettanti alla giurisdizione; il detenuto,limitandosi ad avanzare mere lamentele attinenti alla regolamentazionedell'istituto di pena dettata dalla Direzione, non aveva fatto valere alcunalesione attuale e grave di diritti soggettivi, non risultando in alcun modo inciso ildiritto alla salute, né quello a un’alimentazione sana ed equilibrata.2.2. Con il secondo motivo deducono la falsa applicazione del principio dinon discriminazione, dal momento che la direzione del carcere di Sassari hariconosciuto ai detenuti sottoposto al regime differenziato di acquistare imedesimi prodott i inser i t i nel mod. 72 per i detenut i comuni:conseguentemente la limitazione prevista per tutti i detenuti non può ritenersiillegittima.2.3. Con il terzo motivo i ricorrenti censurano la decisione impugnata,per violazione dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. a) e c), ord. pen., peravere illogicamente disconosciuto la ratio sottesa al divieto di introduzione inistituto del lievito e della farina, sostanze pericolose perché potenzialmenteinfiammabili; e ciò ancor più in considerazione del fatto che proprio all’internodel carcere di Bancali è stato inserito nel mod. 72, esteso anche ai detenuti inregime differenziato, l’accendino.3. Il sostituto Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto conrequisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’impugnataordinanza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Questa Corte ha ripetutamente affermato che il rimedio giurisdizionaleprevisto dagli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), ord. pen. consente la tuteladavanti alla magistratura di sorveglianza delle posizioni giuridiche soggettivequalificabili in termini di «diritto», che siano state vulnerate da condottedell'Amministrazione violative di disposizioni previste dalla legge penitenziaria edal relativo regolamento, dalle quali «derivi al detenuto o all'internato unPresupposti essenziali di tale strumento sono l'esistenza, in capo aldetenuto, di una posizione giuridica attiva, non riducibile (o non riducibileulteriormente) per effetto della carcerazione e direttamente meritevole diprotezione, e l'esistenza di una condotta, imputabile all'Amministrazionepenitenziaria, che si ponga con tale posizione soggettiva in illegittimo contrasto(Sez. 1, n. 36865 del 08/06/2021, Ministero della Giustizia, Rv. 281907, inmotivazione).È stato, tuttavia, anche precisato che dalla condizione detentiva possanoderivare limitazioni, anche significative, alla sfera dei diritti soggettivi deiristretti, conseguenti all'adozione, da parte dell'Amministrazione penitenziaria,di provvedimenti organizzativi volti a disciplinare la vita degli istituti,garantendo l'ordine e di sicurezza interna e, in uno, la migliore attuazione deltrattamento rieducativo; misure che, ove adottate nel rispetto dei fondamentalicanoni di ragionevolezza e proporzionalità, incidono legittimamente sullaoriginaria posizione soggettiva, degradandola a mero interesse legittimo (Sez.1, n. 24711 del 15/02/2023, Pesce, n.m.).Il diritto soggettivo del detenuto, nel suo nucleo intangibile, cui ègarantita protezione, non va, pertanto, confuso con le mere modalità diesercizio di esso, inevitabilmente assoggettate a regolamentazione (Sez. 1, n.23533 del 07/07/2020, Mandalà, Rv. 279456; Sez. 1, n. 767 del 15/11/2013,Attanasío, Rv. 258398); soltanto la negazione del diritto in quanto tale integralesione suscettibile di reclamo giurisdizionale, mentre le modalità diespl icazione del dir itto restano aff idate al le scelte discrezional idell'Amministrazione penitenziaria, in funzione delle esigenze di ordine edisciplina interne, che, ove non manifestamente irragionevoli, ovverosostanzialmente inibenti la fruizione del diritto, non sono sindacabili in sedegiudiziaria (Sez. 7, n. 373 del 29/05/2014, dep. 2015, Attanasio, Rv. 261549-01). Il diritto all'alimentazione sana del detenuto rientra in quella posizionegiuridica attiva, non riducibile per effetto della carcerazione e direttamentemeritevole di protezione, che è azionabile attraverso lo strumento dell'art. 35-bis ord. pen. (Sez. 1 n. 50731 del 20/10/2023, Ministero della Giustizia, n.m.;Sez. 1, n. 33917 del 15/07/2021, Ministero della Giustizia, Rv. 281794), maesso è garantito dalla varietà dei prodotti alimentari acquistabili e dalla loroidoneità a corrispondere ai bisogni nutritivi di un individuo sano, mentre laindividuazione dei singoli alimenti attraverso cui deve essere perseguito ildiritto all'alimentazione sana costituisce mera modalità dell'esercizio di talediritto, atteso che, per rimanere al caso in esame, né la farina né il lievito sonoassolutamente indispensabili per un'alimentazione sana, che può esserecoltivata anche attraverso altri prodotti facenti parte del catalogo approvatodall'istituto penitenziario. Le questioni che attengono alla individuazione deigeneri alimentari acquistabili, pertanto, riguardano le modalità di esercizio deldiritto alla salute non giustiziabile in sede giurisdizionale, non anche quel nucleointangibile del diritto in sé che permette l'utilizzazione dello strumento dell'art.35-bis ord. pen. Deve, pertanto assicurarsi, continuità al principio di diritto inbase al quale «in tema di ordinamento penitenziario, il provvedimentodell'amministrazione di diniego dell'autorizzazione all'acquisto di generialimentari non previsti dal catalogo approvato dall'istituto (nella specie, lievito efarina) non può essere oggetto di reclamo giurisdizionale al magistrato disorveglianza, non determinando la lesione di un diritto soggettivo del detenuto.(In motivazione la Corte ha chiarito che il diritto del detenuto ad una sanaalimentazione è garantito dalla varietà dei prodotti inseriti nel catalogo e dallaloro idoneità a soddisfare i bisogni nutritivi, e che l'individuazione dei generialimentari acquistabili, attenendo alle modalità di esercizio del diritto deldetenuto, è rimessa alle scelte discrezionali dell'amministrazione penitenziaria enon è giustiziabile in sede giurisdizionale)». (Sez. 1, n. 23731 del 17/05/2024,Ministero della Giustizia, Rv. 286672 – 01 la cui motivazione è stataintegralmente ribadita in questa sede).In termini di continuità, peraltro, sul medesimo tema, si pone il principioin base al quale «in tema di regime differenziato ai sensi dell'art. 41-bis legge26 luglio 1975, n. 354, è legittimo il provvedimento con il qualel'Amministrazione penitenziaria non autorizzi l'acquisto al sopravvitto e ladetenzione di alimenti, sulla base di obiettive esigenze di ordine e di sicurezzainterna, ove le conseguenti limitazioni non incidano sui diritti del detenuto allasalute e all'alimentazione. (Fattispecie relativa al diniego all'acquisto alsopravvitto di farina e lievito, adottato per la loro facile infiammabilità nonchéper la loro non essenzialità, potendo il detenuto usufruire del vitto fornitodall'Amministrazione, conforme alle tabelle nutrizionali ministeriali)» (Sez. 1, n.17489 del 29/03/2024, Casa, Rv. 286328 – 01; fra le successive, in termini,Sez. 1, n. 30294 del 25/06/2024, Polverino, n.m.)3. Nel caso di specie, la Direzione ha vietato l'acquisto, al sopravvitto, difarina e lievito in forza di una valutazione di tipo organizzativo che all'evidenzarientra negli ambiti di regolamentazione ad essa esclusivamente riservati, nonapparendo né irragionevole né sproporzionata avuto riguardo alle ragioniplausibilmente addotte: da un canto, la facile infiammabilità di tali sostanze, e,dall'altro, la loro non essenzialità, potendo il detenuto usufruire del vittodistribuito dall'Amministrazione, conforme alle tabelle nutrizionali ministeriali(e, quindi, tale da garantire una dieta completa ed equilibrata).4. Per tali ragioni, quindi, assorbita ogni altra questione posta con ilricorso, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.Così è deciso, 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]