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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 23590/2023

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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., nella persona dell'A.U. [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Verona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Verona ha rigettato l'appello proposto dalla ricorrente avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale aveva rigettato l'istanza di dissequestro della somma complessiva di oltre 12 milioni di euro oggetto di sequestro preventivo diretto e per equivalente a carico della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., il cui legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA], è indagato per i reati di turbativa d'asta, truffa ai danni dello Stato, falso, riciclaggio ed autoriciclaggio.

Fino al 16 novembre 2021 e, dunque, all'atto del sequestro disposto il 4 novembre precedente, [OSCURATO:PERSONA] era anche legale rappresentante ed amministratore della ricorrente, alla quale risultano trasferiti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. circa 110.000 euro, dei quali il Giudice per le indagini preliminari ne aveva restituito 30.000 ritenendo che la restante somma fosse provento del reato di truffa ai danni dello Stato commesso dal Fresco, sul sostanziale presupposto che all'indagato fossero riferibili entrambe le compagini sociali.

2. Ricorre per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in persona del suo amministratore unico [OSCURATO:PERSONA], subentrato al Fresco nella carica dopo le dimissioni di quest'ultimo.

Deduce: 1) violazione di legge in relazione ai presupposti applicativi della confisca di cui all'art. 322-ter cod. pen..

La ricorrente è terza estranea al reato e la somma nella sua disponibilità le apparterrebbe e non potrebbe essere oggetto di confisca quale profitto del reato di truffa ai danni dello Stato, secondo l'espressa esclusione prevista dell'art. 322- ter cod. pen., essendo fuoriuscita dal patrimonio dell'indagato in epoca precedente al sequestro; 2) violazione di legge per la mancanza assoluta di motivazione in ordine al periculum in mora, requisito ritenuto imprescindibile dalla più recente giurisprudenza di legittimità nei casi di sequestro finalizzato alla confisca.

Si dà atto che nell'interesse della ricorrente è stata depositata una memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Quanto al primo motivo, la ricorrente, sostenendo di essere terza estranea al reato, non tiene nel minimo conto quella parte della motivazione del provvedimento impugnato volta alla dimostrazione del contrario, allorquando il Tribunale, a fg. 3 dell'ordinanza, ha messo in rilievo che l'indagato del presente procedimento, [OSCURATO:PERSONA], all'epoca del trasferimento delle somme dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla ricorrente, era legale rappresentante di entrambe le società, a lui nella sostanza riferibili e del cui patrimonio poteva liberamente disporre, ritenendosi strumentali le sue dimissioni successive al provvedimento di sequestro proprio al fine di separare formalmente le due società per non incorrere in provvedimenti ablativi che potessero riguardare la ricorrente, costituita poco tempo prima del sequestro e ad indagine in corso, attualmente amministrata da altro soggetto che il Tribunale ha ritenuto un mero prestanome del Fresco.

Ne consegue che non si verte in un caso di motivazione apparente.

Deve, infatti, ricordarsi che, secondo l'art. 325, comma 1, cod.proc. pen., il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesame avverso il provvedimento impositivo di misura cautelare reale, è ammesso solo per violazione di legge e, dunque, come anche ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio, non per i vizi logici della motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (tra le tante, sez.5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, conforme a Sez.U, n. 5876 del 2004, Bevilacqua).

La più autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione, condivisa dal Collegio, ritiene che in tale nozione vadano ricompresi sia gli errores in iudicando che gli errores in procedendo, ovvero quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.U. n.25932 del 2008, Ivanov).

2. Quanto al secondo motivo, non risulta conforme al contenuto del provvedimento impugnato l'assunto della ricorrente che il Tribunale non avrebbe reso alcuna motivazione sul requisito del periculum in mora.

Infatti, nell'ordinanza è stato precisato che l'indagato [OSCURATO:PERSONA], anche dopo le dimissioni da amministratore della ricorrente, continua a tutt'oggi ad essere socio di riferimento della società «attraverso quote direttamente o indirettamente possedute», circostanza idonea a consentirgli, in ogni momento, di gestire il patrimonio di essa, anche tenuto conto del ruolo di testa di legno assunto dall'attuale amministratore e della possibilità di revoca e sostituzione della sua nomina in ogni tempo, con consequenziale utilizzazione del danaro ritenuto profitto del reato di truffa ai danni dello Stato.

E' stata, pertanto, assicurata dal Tribunale, con motivazione alla quale il ricorso non fa alcun riferimento, l'esigenza, avvertita dalla più recente giurisprudenza di legittimità, di fornire una sia pur succinta motivazione del periculum in mora anche nei casi di sequestro finalizzato alla confisca ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen..

In proposito, vale ricordare il principio di diritto stabilito da Sez.

U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, secondo cui, il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege". (Fattispecie relativa a sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato in ordine al quale la Corte ha chiarito che l'onere di motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato.) (Diff: Sez. 6, n. 3343 del 1992, Rv. 192862; Sez. 1, n. 2994 del 1993, Rv. 194824; Sez. 6, n. 4114 del 1994, Rv. 200854.

Conf: Sez. 6, n. 151 del 1994, Rv. 198258; Sez. 6, n. 1022 del 1995, Rv. 201943).

Tutte le considerazioni che precedono superano ed assorbono ogni altra deduzione difensiva, anche in relazione al contenuto della memoria depositata.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 01.03.2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] lt,114119, DEPOSITATO p4 CANCE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., nella persona dell'A.U. [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Verona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Verona ha rigettato l'appello proposto dalla ricorrente avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale aveva rigettato l'istanza di dissequestro della somma complessiva di oltre 12 milioni di euro oggetto di sequestro preventivo diretto e per equivalente a carico della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., il cui legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA], è indagato per i reati di turbativa d'asta, truffa ai danni dello Stato, falso, riciclaggio ed autoriciclaggio. Fino al 16 novembre 2021 e, dunque, all'atto del sequestro disposto il 4 novembre precedente, [OSCURATO:PERSONA] era anche legale rappresentante ed amministratore della ricorrente, alla quale risultano trasferiti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. circa 110.000 euro, dei quali il Giudice per le indagini preliminari ne aveva restituito 30.000 ritenendo che la restante somma fosse provento del reato di truffa ai danni dello Stato commesso dal Fresco, sul sostanziale presupposto che all'indagato fossero riferibili entrambe le compagini sociali. 2. Ricorre per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in persona del suo amministratore unico [OSCURATO:PERSONA], subentrato al Fresco nella carica dopo le dimissioni di quest'ultimo. Deduce: 1) violazione di legge in relazione ai presupposti applicativi della confisca di cui all'art. 322-ter cod. pen.. La ricorrente è terza estranea al reato e la somma nella sua disponibilità le apparterrebbe e non potrebbe essere oggetto di confisca quale profitto del reato di truffa ai danni dello Stato, secondo l'espressa esclusione prevista dell'art. 322- ter cod. pen., essendo fuoriuscita dal patrimonio dell'indagato in epoca precedente al sequestro; 2) violazione di legge per la mancanza assoluta di motivazione in ordine al periculum in mora, requisito ritenuto imprescindibile dalla più recente giurisprudenza di legittimità nei casi di sequestro finalizzato alla confisca. Si dà atto che nell'interesse della ricorrente è stata depositata una memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Quanto al primo motivo, la ricorrente, sostenendo di essere terza estranea al reato, non tiene nel minimo conto quella parte della motivazione del provvedimento impugnato volta alla dimostrazione del contrario, allorquando il Tribunale, a fg. 3 dell'ordinanza, ha messo in rilievo che l'indagato del presente procedimento, [OSCURATO:PERSONA], all'epoca del trasferimento delle somme dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla ricorrente, era legale rappresentante di entrambe le società, a lui nella sostanza riferibili e del cui patrimonio poteva liberamente disporre, ritenendosi strumentali le sue dimissioni successive al provvedimento di sequestro proprio al fine di separare formalmente le due società per non incorrere in provvedimenti ablativi che potessero riguardare la ricorrente, costituita poco tempo prima del sequestro e ad indagine in corso, attualmente amministrata da altro soggetto che il Tribunale ha ritenuto un mero prestanome del Fresco. Ne consegue che non si verte in un caso di motivazione apparente. Deve, infatti, ricordarsi che, secondo l'art. 325, comma 1, cod.proc. pen., il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesame avverso il provvedimento impositivo di misura cautelare reale, è ammesso solo per violazione di legge e, dunque, come anche ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio, non per i vizi logici della motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (tra le tante, sez.5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, conforme a Sez.U, n. 5876 del 2004, Bevilacqua). La più autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione, condivisa dal Collegio, ritiene che in tale nozione vadano ricompresi sia gli errores in iudicando che gli errores in procedendo, ovvero quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.U. n.25932 del 2008, Ivanov). 2. Quanto al secondo motivo, non risulta conforme al contenuto del provvedimento impugnato l'assunto della ricorrente che il Tribunale non avrebbe reso alcuna motivazione sul requisito del periculum in mora. Infatti, nell'ordinanza è stato precisato che l'indagato [OSCURATO:PERSONA], anche dopo le dimissioni da amministratore della ricorrente, continua a tutt'oggi ad essere socio di riferimento della società «attraverso quote direttamente o indirettamente possedute», circostanza idonea a consentirgli, in ogni momento, di gestire il patrimonio di essa, anche tenuto conto del ruolo di testa di legno assunto dall'attuale amministratore e della possibilità di revoca e sostituzione della sua nomina in ogni tempo, con consequenziale utilizzazione del danaro ritenuto profitto del reato di truffa ai danni dello Stato. E' stata, pertanto, assicurata dal Tribunale, con motivazione alla quale il ricorso non fa alcun riferimento, l'esigenza, avvertita dalla più recente giurisprudenza di legittimità, di fornire una sia pur succinta motivazione del periculum in mora anche nei casi di sequestro finalizzato alla confisca ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen.. In proposito, vale ricordare il principio di diritto stabilito da Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, secondo cui, il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege". (Fattispecie relativa a sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato in ordine al quale la Corte ha chiarito che l'onere di motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato.) (Diff: Sez. 6, n. 3343 del 1992, Rv. 192862; Sez. 1, n. 2994 del 1993, Rv. 194824; Sez. 6, n. 4114 del 1994, Rv. 200854. Conf: Sez. 6, n. 151 del 1994, Rv. 198258; Sez. 6, n. 1022 del 1995, Rv. 201943). Tutte le considerazioni che precedono superano ed assorbono ogni altra deduzione difensiva, anche in relazione al contenuto della memoria depositata. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 01.03.2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] lt,114119, DEPOSITATO p4 CANCE
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