CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 novembre 2023
Cassazione n. 35378/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 37406-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 1187/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 04/07/2019 R.G.N. 387/2015; Oggetto R.G.N. 37406/2019 Cron. Rep. Ud. 07/11/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa 1. Con la sentenza n. 1187 del 2019 la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia del 22.4.2014 emessa dal [OSCURATO:PERSONA] con la quale era stata rigettata la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], dipendente dell'[OSCURATO:PERSONA], già E.A.A.P. dal 1° agosto 1989, presso il Compartimento di Trani, con mansioni di operatore tecnico specializzato rientranti nella V qualifica Area B1 del CCNL di categoria, con la quale egli chiedeva di : “Condannare l’[OSCURATO:PERSONA] a corrispondergli le differenze retributive tra la qualifica formalmente rivestita di Operatore tecnico specializzato, V [OSCURATO:PERSONA], sino al [OSCURATO:DATA_NASCITA] e di [OSCURATO:PERSONA] VI Qualifica funzionale dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ad oggi e le qualifiche superiori”, negli importi ivi partitamente indicati. 2. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato ad undici motivi. 3. L'[OSCURATO:PERSONA] spa è rimasto intimato. 4. Parte ricorrente ha depositato memoria. La Corte ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. Ragioni della decisione 1.- Con il primo motivo il ricorrente ha chiesto la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale posto che i giudici di primo e secondo grado non avevano rilevato e riconosciuto l’illegittimità costituzionale dell’art.5., comma 1,2, e3 del d.lgs. 11.5.1999 n. 141 (trasformazione dell’ente autonomo pugliese in società per azioni) nella parte in cui non ha previsto per i dipendenti dell’[OSCURATO:PERSONA] l’opzione per la permanenza nel pubblico impiego. 2.- Con il secondo motivo denunzia che i giudic i di primo e di secondo grado sono incorsi erroneamente in errores in procedendo ed in iudicando posto che non hanno riconosciuto ingiustamente la validità delle prove testimoniali già espletate in primo grado e reiterate in secondo grado in violazione degli artt. 3, 24, 28, 35 comma 2 Cost.; 36, 97 comma 1; 101 e 111 commi 1 e 2 Cost.; dell'art. 84 comma 2 cpc; dell'art. 306 comma 2 cpc e dell'art. 390 comma 2 e 3 cpc; dell'art. 115 cpc come sostituito dall'art. 45 della Legge n. 69 del 2009; dell'art.116 e 257 cpc; dell'art. 360 commi 3, 4 e 5 cpc; degli artt. 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1427, 1429 e 1434 cod. civ. 3. Con il terzo motivo si rappresenta che il giudice di 2° grado è incorso in errores in procedendo e in iudicando, in violazione dell'art.111 Cost., con riferimento all'art. 360 n. 4 cpc, del novellato art. 437 cpc, in violazione degli artt. 156 e 429 cpc, e dell'art. 161 cpc, per non avere dato lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in udienza, come era evincibile dal relativo verbale ( all. 8 del ricorso). 4. Con il quarto motivo il ricorrente eccepisce che il giudice di 2° grado è incorso in errores in procedendo e in iudicando, con riferimento agli artt. 360 n. 3 e n. 5 cpc, in violazione dell'art.258, 261, 262 e 421 cpc, atteso che non aveva ammesso la richiesta di riunione dei procedimenti. 5. Con il quinto motivo si denunzia che il Collegio della Corte di appello è incorso in errores in procedendo e in iudicando posto che i componenti non avevano ravvisato l'obbligo di astenersi, in violazione dell'art. 51 cpc, attesa la loro avvenuta partecipazione in diversi giudizi tra le stesse parti. 6. Con il sesto motivo si rappresenta altresì che le sentenze di 1° e 2° grado erano affette da travisamento in quanto i giudici del merito sono incorsi in errores in iudicando, con riferimento all'art. 360 commi 3 e 5 cpc, in violazione dell'art. 258, 261, 262 e 421 cpc, atteso che sul punto vi era stata violazione dell'art. 2112 comma 1 cc, nonché la violazione degli artt. 36 Cost. e 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1427, 1429 e 1434 cc, in tema di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] non Economici. 7. Con il settimo motivo il ricorrente eccepisce che i giudici del merito non hanno dato esaurientemente conto delle ragioni del proprio convincimento, con motivazione immune da vizi, in violazione della legge 4.11.2010 n. 183 art. 21, posto che i suddetti giudici erano incorsi in errores in iudicando, con riferimento all'art. 360 co. 5 cpc, in tema di discriminazione del ricorrente e illegittimità costituzionale della normativa indicata. 8. Con l’ottavo motivo si sostiene che il giudice di primo e secondo grado non hanno dato conto esaurientemente delle ragioni del proprio convincimento con motivazione immune di vizi in relazione alle norme indicate. 9. Con il nono motivo si denunzia che anche il giudice di 2° grado ha fatto malgoverno delle emergenze processuali e non ha tenuto conto di rilevanti circostanze di fatto, in violazione dell'art. 421 co. 1 cpc, posto che non ha consentito lo svolgimento del dovuto principio del contraddittorio tra le parti costituite avendo immediatamente inviato il ricorso in camera di consiglio. 10. Con il decimo motivo si censura che il giudice di 2° grado ha fatto malgoverno delle emergenze processuali in tema di asserito giudicato e segnatamente non ha tenuto conto dell’art. 310, 1 comma c.p.c., secondo cui l’estinzione del processo non estingue l’azione. 11. Con l’undicesimo motivo lo Scarcelli si duole che il giudice di 2° grado è incorso in errores in procedendo e in iudicando posto che non ha indicato correttamente il cognome del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] sia nel dispositivo sia nella sentenza. 12. Con il dodicesimo motivo lo Scarcelli si duole che il giudice di 2° grado è incorso in errores in procedendo e in iudicando, in violazione degli artt. 258, 261, 262 e 421 cpc, nonché 101,comma 2 e 384 comma 3 c.p.c., nella parte in cui era stata omessa la disamina e la decisione su ciascuna delle questioni evidenziate nel ricorso di 2° grado, non offrendo alcuna motivazione logico giuridica sui punti di cui ai precedenti motivi di impugnazione. 13.- Preliminarmente il Collegio rileva che risultano pronunziate altre sentenze da parte di questa Corte di cassazione avente ad oggetto il medesimo contenzioso promosso dallo stesso ricorrente nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA], già E.A.A.P., allo scopo di rivendicare il proprio diritto alla qualifica superiore ed alla permanenza nel regime contrattuale del parastato. Si tratta del precedente n. 4385/2020 con cui è stato rigettato un ricorso fondato su motivi analoghi a quelli prospettati nell’attuale ricorso; ed inoltre della sentenza n. 30112/2022 con cui è stato rigettato il ricorso per revocazione della precedente pronuncia. Alla sentenza n. 4385/2020 questo Collegio si riporta di seguito come parte integrante dei motivi della presente decisione ai sensi dell’art.118 disp. att. c.p.c., pure in relazione ai prospettati vizi di costituzione del Collegio di appello per mancata astensione ed a quelli di incostituzionalità della disciplina legislativa, che sono già stati esplicitamente disattesi nella stessa pronuncia (rispettivamente ai punti nn. 23 e 38). 14. Per quanto riguarda invece il terzo motivo di ricorso, con il quale si denuncia “l’omessa lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in udienza” come evincibile dal relativo verbale ( all. 8 del ricorso), il motivo deve essere ritenuto inammissibile. Va invero rilevato che dal verbale allegato al ricorso si evince soltanto che le parti all’udienza di discussione abbiano richiesto la spedizione della causa in decisione e che la Corte ha assicurato tale esito, trattenendo la causa in decisione. Il verbale prodotto non è però idoneo a dimostrare che nella fase successiva, all’atto della decisione, la Corte non abbia dato pubblica lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione (o si sia riservato di produrle successivamente) non essendo stato prodotto, come era invece necessario, la copia del dispositivo della decisione atto a comprovare l’omessa lettura che è stata denunciata. 15. Per quanto riguarda invece le ulteriori censure vengono di seguito richiamati, come già osservato, le motivazioni della menzionata sentenza n. 4385/2020. “Quanto agli altri motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente per connessione, osserva il Collegio che le censure articolate debbano essere differenziate per tipologia dei vizi denunciati: violazioni di natura processuale; vizi di omessa pronuncia o di difetto di motivazione; violazioni di leggi sostanziali. 28. In ordine alle violazioni processuali va rilevato quanto segue. 29. Infondata è la doglianza con cui si lamenta la mancata autorizzazione al deposito di una memoria conclusionale, prima della decisione, atteso che nel rito lavoro l'appellante in via principale non ha un diritto soggettivo al deposito di note scritte per controdedurre alla difesa dell'appellato, neppure nel caso in cui sia proposto appello incidentale, essendo tale possibilità prevista, in suo favore, solo in via indiretta, a norma del combinato disposto dell'ultimo comma dell'art. 437 cpc e del comma 2 dell'art. 429 dello stesso codice, come effetto dell'esercizio da parte del giudice del potere discrezionale -che può manifestarsi anche in forma implicita e non è sindacabile in sede di legittimità- di consentire alle parti, se necessario, il deposito di note difensive (cfr. Cass. 13.4.2018 n. 9232; Cass. 5.8.2013 n. 18627). 30. Analogamente il mancato esercizio, da parte del giudice di appello, del potere discrezionale di invitare le parti a produrre la documentazione mancante o di ammettere una prova testimoniale non può essere sindacato in sede di legittimità, al pari di tutti i provvedimenti istruttori assunti dal giudice ai sensi dell'art. 356 cpc, salvo che le ragioni di tale mancato esercizio siano giustificate in modo palesemente incongruo o contraddittorio (Cass. 8.2.2012 n. 1754; Cass.29.3.2007 n. 7700). 31. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha logicamente e correttamente specificato le ragioni per le quali le richieste istruttorie erano inammissibili, sia perché tardive sia perché tendevano a provare circostanze non influenti a determinare un esito diverso del processo: ciò è sufficiente per escludere ogni sindacato da parte di questa Corte. 32. I denunziati vizi di omessa pronuncia sui motivi di appello da parte della sentenza di seconde cure sono insussistenti atteso che essi non ricorrono quando, pur non essendovi una espressa statuizione da parte del giudice in ordine ad un motivo di impugnazione, tuttavia la decisione adottata, come è avvenuto nel caso in esame, comporti necessariamente la reiezione di tale motivo, dovendosi ritenere che tali vizi siano configurabili solo nel caso in cui sia stata completamente omessa una decisione su di un punto che si palesi indispensabile per la soluzione del caso concreto (Cass. 4.6.2019 n. 15255; Cass.20.9.2013 n. 21612). 33. Nella fattispecie, le doglianze proposte non riguardano tecnicamente il paradigma dell'art. 112 cpc ma le conclusioni dei giudici di merito in ordine alle questioni centrali del giudizio, loro sottoposte, circa l'applicabilità del CCNL Parastato nel 1996 al personale dell'[OSCURATO:PERSONA] una volta cessata la qualità di Ente pubblico non economico: esse, pertanto, in quanto tali, non colgono nel segno della ratio decidendi. 34- Le censure formulate ex art. 360 n. 5 cpc, concernenti questioni in fatto, sono invece inammissibili vertendosi in una fattispecie di cd. "doppia conforme", prevista dall'art. 348 ter comma 5 cpc, applicabile ai sensi dell'art. 54 co. 2 del D.L. n. 83 del 2012 conv. con modific. dalla legge n. 134 del 2012 ai giudizi di appello introdotti con ricorso o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11.9.2012 e alle sentenze pubblicata a decorrere dal medesimo giorno. 35. Infine, devono ribadirsi i consolidati orientamenti secondo cui: a) la valutazione delle prove idonee a sostenere i fatti dedotti in giudizio appartengono all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito se congruamente ed adeguatamente motivato, come nel caso in esame e, pertanto, le statuizioni del giudice di merito sono insindacabili in sede di legittimità; b) il nuovo testo dell'art. 360 co. 1 n. 5 cpc, applicabile in causa ratione temporis, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Al compito assegnato alla Corte di Cassazione resta dunque estranea una verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle quaestiones facti che implichi un raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze del materiale probatorio sottoposto al vaglio del giudice di merito (cfr. Cass. 7.4.2014 n. 8053; Cass. 29.10.2018 n. 27415). 36. Venendo, infine, alle violazioni di norme sostanziali, preliminarmente deve escludersi che la trasformazione dell'[OSCURATO:PERSONA] in società per azioni, ai sensi dell'art. 1 del D.Igs. 11 maggio 1999 n. 141, abbia comportato l'estinzione di un soggetto e la correlativa costituzione di uno nuovo in luogo del precedente, avendo determinato una mera variazione della sua qualità giuridica con mantenimento della medesima identità soggettiva, con la conseguenza che, in assenza di alterità soggettiva, non è configurabile un trasferimento di azienda, ai sensi dell'art. 2112 cc. In questa prospettiva, l'art. 5 del D.Igs. 9 RG 29245/2017 11.5.1999 n. 141, nella parte in cui richiama l'art. 34 del D.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 29 (ora sostituito dall'art. 31 del D.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 165), va inteso come una fictio iuris in funzione di garanzia dei diritti acquisiti dai dipendenti (Cass. 5.12.2014 n. 25823). 37. Orbene, deve rilevarsi che il citato articolo 5 D.Igs. n. 141/99 (che testualmente recita: "Il rapporto di lavoro del personale dipendente della società è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva. Al personale dell'ente, previa la predisposizione di un piano di utilizzo del personale a norma dell'art. 12 primo comma, lettera s) e 14, primo comma, lettera b), della legge 15.3.1997 n. 59, si applicano le disposizioni degli articoli 34, 35 e 35 bis del decreto legislativo 3.2.1993 n. 29 e successive modificazioni") non richiama anche l'art. 33 del D.lgs. n. 29/93 e il DPCM 15.9.92 (relativi alla procedura del cd. nulla osta del dipendente coinvolto dalla mobilità del pubblico impiego) per cui la prospettata necessaria adesione del singolo lavoratore, per non permanere nel pubblico impiego, non trova alcun riscontro normativo, come correttamente evidenziato anche dai giudici di seconde cure. 38. Né sotto questo aspetto la norma presenta i denunciati profili di incostituzionalità la cui eccezione, potendo essere rilevata anche di ufficio, non richiede -se formulata su impulso di parte (art. 23 co. 1 legge n. 87 del 1953) - la indicazione precisa dei parametri costituzionali che si intendono violati in quanto essi possono essere desunti anche dalla prospettazione dell'eccezione medesima, allorquando siano sufficientemente chiari i termini della questione, come nel caso di specie in ordine alla dedotta disparità di trattamento e alla ragionevolezza della norma denunciata (cfr. Corte Cost. ord. n. 53 del 2002 e sent. n. 189 del 2007 in tema di ammissibilità dell'ordinanza di rimessione). 39. Rileva, infatti, il Collegio che la posizione dei lavoratori coinvolti dalla trasformazione è stata garantita, nella tutela dei propri diritti, dalle procedure di informazione e consultazione sindacale, previste dall'art. 47 legge n. 428/90, richiamate per relationem dall'art. 34 del D.Igs. n. 29/93: procedure che, nel caso in esame, risultano essere state effettuate e concluse con l'accordo, sottoscritto in data 15.6.2000 in Roma tra l'[OSCURATO:PERSONA] e le 00.SS. a livello nazionale, finalizzato a 10 RG 29245/2017 disciplinare le modalità del passaggio del personale dal contratto Parastato a quello privatistico Federgasacqua. 40. La disposizione di cui all'art. 5 sopra richiamato si palesa, quindi, ossequiosa del requisito della ragionevolezza, siccome assicurante un trattamento non ingiustificatamente disparitario (Corte Cost. 27 marzo 1987 n. 116) rispetto ai lavoratori per i quali era prevista la procedura del "nulla osta" e, pertanto, non in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nonché rispettosa del paradigma attuativo della tutela del lavoro nelle espletate procedure di privatizzazione di alcuni settori del pubblico impiego. 41. Le ragioni di diversità di disciplina quanto alle modalità di esplicazione della attività lavorativa (ferie, congedi ed orario di lavoro) si spiegano, invero, nella necessità di regolare situazioni transitorie particolari, che si sono prospettate a seguito della trasformazione in società di enti pubblici non economici, connesse a condizioni contingenti in attesa di una totale armonizzazione derivante dalla applicazione della contrattazione collettiva di natura privatistica come previsto dalla legge.” 16.- Infine, ad integrazione della presente motivazione, il Collegio rileva come in questo giudizio risulti inoltre una ulteriore causa di inammissibilità del ricorso atteso che la Corte di appello, oltre a confermare il proprio precedente (n. 1942/2017) sul punto relativo alla successione tra contratti collettivi, ha pure osservato che lo Scarcelli non avesse specificamente contestato, neanche in sede di gravame, che il livello assegnatogli in base al CCNL Federgasacqua fosse inferiore a quello a lui spettante a norma dello stesso contratto, né aveva riportato le varie declaratorie per operare un corretto raffronto tra le stesse al fine di evidenziare le ragioni per le quali la classificazione delle sue mansioni non sia stata rispettosa dei criteri contrattuali. Si tratta di un’autonoma ratio decidendi della sentenza attraverso cui i giudici di merito, dando seguito a quanto sostenuto dal giudice di primo grado, avevano inteso rilevare come la domanda attorea fosse altresì carente in merito all’allegazione dei presupposti di fatto e diritto che devono contraddistinguere la richiesta del riconoscimento di una qualifica superiore, giusta la giurisprudenza di questa Corte che richiede il rispetto del c.d. procedimento trifasico (v. Ordinanza n. 30580 del 22/11/2019). Ciò posto, rilevato che sul punto in discussione non risulta proposto alcun motivo di impugnazione, va pure applicato il consolidato principio secondo cui nell’ipotesi in cui una sentenza si fondi su due distinte "rationes decidendi", ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, sorge il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione (Cass. 17182 del 14/08/2020). 17. Per tutti i motivi sopra esposti il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 18. Nulla per le spese non avendo l’intimato svolto attività difensiva. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, come da dispositivo. PQM La