CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 gennaio 2024
Cassazione n. 04509/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17545-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 793/2020 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 23/12/2020 R.G.N. 184/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.17545/2021 Cron. Rep. Ud.24/01/2024 [OSCURATO:PERSONA] 1.la Corte di Appello di Lecce, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di prime cure con cui, nell’ambito di un procedimento ex lege n. 92 del 2012, era stata accolta l’impugnativa del licenziamento intimato in data 17 maggio 2019 a [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:SOCIETA]., esercente attività di raccolta di rifiuti solidi urbani, con conseguente condanna alla reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro ed al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata a dodici mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del recesso fino a quello dell’effettiva reintegra; 2.la Corte ha, in sintesi, accertato che la società, dopo aver acquisito dal certificato del casellario giudiziale che, a carico del Notaro, risultava la pendenza “di un procedimento per i c.d. reati spia (artt. 416, 644 e 648 bis c.p.) e richiamate le disposizioni antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011” aveva contestato al dipendente che “la Sua presenza all’interno dell’organizzazione lavorativa è divenuta incompatibile stante i procedimenti penali in corso così come accertati e riportati nella documentazione consegnata innanzitutto”, evidenziando che la società aveva “rapporti unicamente con le pubbliche amministrazioni e dovendo obbligatoriamente vigilare affinché nella propria organizzazione non vi siano dipendenti contigui al mondo della criminalità organizzata ; la Corte, respingendo il motivo di appello della società, ha, quindi, argomentato che la stessa aveva “proposto un’interpretazione ampia del concetto di giusta causa di licenziamento, in buona sostanza facendo coincidere il fatto/comportamento addebitabile al lavoratore con uno status giuridico soggettivo di costui, avulso dal rapporto di lavoro anche sotto il profilo cronologico, come appunto il mero fatto di essere sottoposto a procedimento penale per vicende anteriori ed estranee”; tuttavia, secondo la Corte, “nel caso di specie, non solo manca la dichiarazione, anche non definitiva, di colpevolezza in sede penale, ma non sono stati nemmeno acquisiti dall’Azienda al tempo della contestazione e nemmeno in questa sede elementi che possano consentire al Giudice del rapporto di lavoro una valutazione autonoma dei fatti reato”; la Corte territoriale ha negato poi che ricorressero i presupposti di legittimità del recesso sia per giustificato motivo oggettivo, sia per giustificato motivo soggettivo “in mancanza di prova dell’attualità della condotta del Notaro con associazione di criminalità organizzata”, 3. quanto alla tutela applicabile ad un contratto soggetto alla disciplina sanzionatoria contenuta nella l. n. 92 del 2012, conformemente al primo giudice, la Corte ha ritenuto che fosse “corretto propendere per l’insussistenza ontologica del “fatto” così come contestato poiché esso si risolve nella supposizione, priva di fondamento, che i fatti reato addebitati al Notaro -la cui sussistenza materiale non è stata nemmeno accertata in sede penale e su cui non è possibile alcuna valutazione autonoma da parte del giudice del lavoro per mancanza di allegazioni - comprovino/attestino il rischio di infiltrazione nella compagine aziendale di elementi perlomeno contigui ad una organizzazione di criminalità organizzata”; ragione per cui è stata disposta la reintegrazione prevista dall’art. 18, comma 4, dell’art. 18 S.d.L. novellato; 4.per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la soccombente società con tre motivi; ha resistito con controricorso l’intimato;all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA] 1. il primo motivo di ricorso denuncia: “Violazione o falsa applicazione dell’art. 3, l. n. 604 del 1966, in relazione all’art.2119 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.)”; si critica la sentenza impugnata per avere erroneamente qualificato il licenziamento per cui è causa come recesso per giustificato motivo oggettivo; col secondo motivo si denuncia: “Violazione o falsa applicazione dell’art. 2119 c.c. nonché dell’art. 1, l. n. 604 del 1966 (art. 360 n. 3 c.p.c.)”; si critica diffusamente la sentenza impugnata per non avere fatto corretta applicazione della clausola elastica della “giusta causa”; in particolare, si sostiene che “alcun rilievo giuridico può avere la circostanza che il Notar risultasse soltanto indagato e non anche condannato”, argomentando che “i fatti addebitati al Notaro, pertanto, per come sono stati certamente accertati dal Giudice penale che ha disposto il rinvio a giudizio, rivestono pertanto il carattere di grave negazione dell’elemento fiduciario necessariamente sotteso al rapporto di lavoro”; 2. i motivi, congiuntamente esaminabili per connessione, non sono meritevoli di accoglimento; 2.1.innanzitutto, occorre evidenziare che la Corte territoriale ha comunque motivato in ordine alla insussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo soggettivo di licenziamento, attesa la natura “ontologicamente” disciplinare del recesso intimatoall’esito di un procedimento disciplinare avuto riguardo a fatti riferibili alla condotta del dipendente; sicché perde di rilievo decisivo la censura formulata col primo motivo di ricorso;2.2. ciò posto, grava interamente sul datore di lavoro che intimi un licenziamento l’onere di provare che il dipendente ha commesso un fatto che non consenta la prosecuzione del rapporto di lavoro ovvero rappresenti un notevole inadempimento ai sensi degli artt. 2119 c.c. e 3 legge n. 604 del 1966; tale fatto non può certo essere rappresentato dalla mera pendenza di un procedimento penale, che eventualmente può giustificare la sospensione cautelare dal rapporto di lavoro e il differimento della contestazione dell’addebito (cfr. Cass. n. 14103 del 2014), ma non costituisce certo prova del fatto che rappresenta solo una ipotesi di reato, in considerazione della presunzione di innocenza operante nel processo penale sino alla condanna definitiva; sicché, del tutto correttamente, la Corte ha accertato che non solo mancava, nella specie, una “dichiarazione, anche non definitiva, di colpevolezza in sede penale”, ma non erano stati neanche offerti dalla società datrice “in questa sede elementi che possano consentire al Giudice del rapporto di lavoro una valutazione autonoma dei fatti reato”, concludendo per la “insussistenza ontologica” del fatto contestato; 3. da quanto precede deriva anche l’infondatezza del terzo motivo di gravame, con cui ci si duole della tutela reintegratoria riconosciuta al lavoratore illegittimamente licenziato nel vigore della disciplina di cui all’art. 18 della legge n. 300 del 1970, come modificato dalla legge n. 92 del 2012, in quanto il fatto contestato è da ritenere insussistente, ai fini del quarto comma della disposizione citata non solo quando non abbia rilevanza disciplinare (ab imo, Cass. n. 20540 del 2015), ma anche quando manchi la prova che sia stato commesso; 4. pertanto, il ricorso deve essere respinto, con condanna alle spese secondo il regime della soccombenza;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 5.000,00, oltre esborsi pari ad euro 200,00, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, p