CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 gennaio 2022
Cassazione n. 28406/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2022 della Corte di appello di Roma. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla conversione della pena detentiva in pena pecuniaria per [OSCURATO:PERSONA], e dichiararsi nel resto l'inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore degli imputati, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e insistendo per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 26 gennaio 2022 la Corte d'appello di Roma confermava quella del Tribunale di Roma, di condanna degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena, ridotta per il rito, di mesi 4 di reclusione ciascuno per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., alla stregua della puntuale ricostruzione probatoria dei fatti condotta sulla base del verbale di arresto e del rapporto informativo di polizia giudiziaria. La Corte, in particolare, disattendeva la richiesta subordinata di entrambi gli imputati di conversione della pena detentiva. Quanto a [OSCURATO:PERSONA] in ragione dei precedenti specifici °stativi e, quanto a [OSCURATO:PERSONA], dovendosi presumere l'incapacità dello stesso di pagare la corrispondente pena pecuniaria di 30.000 o comunque non inferiore a 9.000 euro a causa delle sue precarie condizioni economiche. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati, denunziandone la violazione di legge quanto alla qualificazione giuridica dei fatti, da intendersi a suo dire come mera resistenza passiva, e alla denegata conversione della pena detentiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso si palesa inammissibile, siccome aspecifico e manifestamente infondato. A fronte dell'argomentata e puntuale motivazione di entrambi i giudici del merito, per i quali dal compendio istruttorio emergeva con chiarezza la condotta violenta posta in essere da entrambi gli imputati per opporsi agli operanti mentre questi ponevano in essere un atto del loro ufficio consistito nella identificazione, le generiche censure difensive, risolvendosi in una mera rivisitazione alternativa delle risultanze istruttorie, risultano affatto inidonee in sede di legittimità a disarticolare il complessivo ragionamento probatorio delle sentenze di primo e secondo grado. 2. Come ha esattamente rilevato il P.G. nella requisitoria scritta, risulta per contro fondato il secondo motivo di ricorso, alla luce dell'ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale per cui la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice ed è consentita anche in relazione a condanna inflitta a persona in condizioni economiche disagiate, poiché la prognosi di inadempimento, ostativa alla sostituzione in forza dell'art. 58, secondo comma, legge 24 novembre 1981, n. 689, si riferisce soltanto alle pene sostitutive di quella detentiva accompagnate da prescrizioni, ossia alla semidetenzione e alla libertà controllata (Sez. 4, n. 37533 del 09/06/2021, Pizziconi, Rv. 28192E3; Sez. 3, n. 17103 del 08/03/2016, Bolognini, Rv. 266639; Sez. 6, n. 36639 del 10/07/2014, Sgura, Rv. 260333). 3. In definitiva, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della somma ritenuta equa di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata va viceversa annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla conversione della pena detentiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], la quale si uniformerà al su enunciato principio di diritto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla conversione della pena detentiva breve in pecuniaria e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C