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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 luglio 2023

Cassazione n. 27409/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25407/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 13, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da sé stesso, ex art. 86 cod.proc.civ.; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore ad negotia, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2225/2019, depositata in data 30/01/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], ora [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] per sentirli condannare al risarcimento del danno subito nel sinistro verificatosi in data 4 marzo 2033; il Giudice di Pace di Roma, sede distaccata di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 1373/2004, condannava i convenuti in solido al pagamento a favore di [OSCURATO:PERSONA] di euro 4.071,94 direttamente a favore di [OSCURATO:PERSONA], suo procuratore antistatario; [OSCURATO:PERSONA] impugnava detta decisione dinanzi al Tribunale di Roma, sezione distaccata di [OSCURATO:PERSONA], il quale, con la decisione n. 15/07, disponeva solo in ordine all’incompetenza territoriale del Giudice di Pace e alla restituzione di quanto [OSCURATO:PERSONA] aveva corrisposto sulla scorta della decisione impugnata; [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma e unitamente a [OSCURATO:PERSONA] restituiva quanto percepito da [OSCURATO:PERSONA]; questa Corte, con la pronuncia n. 12389/2013, cassava con rinvio la sentenza n. 15/07 del Tribunale di Roma; [OSCURATO:PERSONA] riassumeva l’originario giudizio dinanzi al Tribunale di Roma e ne promuoveva uno autonomo per ottenere la condanna di [OSCURATO:PERSONA] a restituire gli importi indebitamente percepiti, sulla scorta della pronuncia cassata; analoga azione veniva proposta da [OSCURATO:PERSONA]; per quanto ancora di interesse in questa sede, il procedimento promosso da [OSCURATO:PERSONA] terminava con la sentenza n. 11551/15, del Giudice di Pace di Roma, che rigettava la domanda e condannava l’attore alla refusione delle spese di lite; il Tribunale di Roma, dinanzi al quale [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, deducendo la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., con la pronuncia n.2225/2019, resa pubblica in data 30 gennaio 2019, ha rigettato il gravame, perché ha ritenuto che la con la cassazione della sentenza di appello n. 15/2007 non si fosse consolidato il diritto dell’antistatario a percepire le spese liquidate dalla sentenza di primo grado e restituite in forza della riforma disposta con la sentenza di appello e che pertanto [OSCURATO:PERSONA] fosse tenuto, non essendovi stata una reviviscenza della sentenza di primo grado né potendola utilizzare per procedere in executivis, a proporre la domanda restitutoria al giudice del rinvio; in aggiunta, anche se, come sostenuto da [OSCURATO:PERSONA] in conclusionale, la sentenza d’appello all’esito del giudizio di rinvio avesse liquidato solo le spese per tutti i gradi di giudizio, detta sentenza avrebbe costituito un titolo esecutivo e [OSCURATO:PERSONA] non aveva un interesse concreto ad ottenere un diverso titolo giudiziale esecutivo; in aggiunta, ha ritenuto corretta la declinatoria di incompetenza pronunciata dal Giudice di Pace, avendo il giudice del rinvio, a seguito di cassazione, una competenza globale anche rispetto a domande restitutorie aventi autonomia rispetto al giudizio principale; avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, fondato su tre motivi, [OSCURATO:PERSONA]; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; la trattazione del ricorsoè stata fissata ai sensi dell’art. 380 - bis 1 cod.proc.civ.; entrambe le parti hanno depositato memoria.

Considerato che: 1) con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 93 e 389 cod.proc.civ.; il Tribunale, secondo quanto prospettato, ha erroneamente ritenuto posta in esecuzione la sentenza di primo grado del Giudice di pace, avendo il ricorrente agito, invece, mediante azione ordinaria; non ha tenuto conto che al momento della proposizione dell’attuale giudizio non era stata ancora depositata la sentenza del giudizio di rinvio e che essa era irrilevante ai fini della domanda di restituzione dell’indebito, perché aveva liquidato le spese del giudizio di prime cure, del giudizio di appello, del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio; non ha considerato che il giudizio di restituzione è autonomo rispetto a quello di rinvio; il motivo è fondato; il giudice a quo si è posto in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui il giudizio ex art. 389 cod.proc.civ. soddisfa l’esigenza di garantire al più presto all'interessato – senza imporgli di attendere i tempi dell’istruzione e della soluzione della lite principale - la restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla pronuncia della decisione poi annullata, mentre il giudizio ex art. 392 cod.proc.civ. ha per oggetto la definitiva statuizione dei rapporti di dare e avere tra le parti; tra i due giudizi –cfr., ex plurimis, Cass. 04/09/2020, n.18491; Cass. 20/06/2011, n.13454 - non vi è dunque alcuna interrel azione, anche se è evidente che sarà la statuizione finale delgiudizio di rinvio che determinerà in via definitiva, ove già si sia svolto il giudizio per la restituzione, quanto dovrà essere effettivamente corrisposto da un parte all'altra con il conseguente conguaglio conclusivo, che terrà conto anche delle somme restituite in adempimento della sentenza emessa all’esito del giudizio di cui all’art. 389 cod.proc.civ.; nel codice di rito, in effetti, non si rinviene alcun divieto o impedimento a promuovere separatamente, innanzi al giudice designato a norma dell'art. 383 cod.proc.civ., il giudizio di rinvio e quello per lerestituzioni o la riduzione in pristino, essendo, anzi, tale possibilità desumibile dall'espressa previsione, contenuta nell'art. 389 cod.proc.civ., di un giudizio autonomo per la restituzione o la riduzione in pristino; né, ove i due giudizi promossi separatamente non vengano riuniti, sussiste violazione dell'art. 273 cod.proc.civ.(o dell'art. 274 cod.proc.civ.) e, a seguit o della decisione separata, del principio del ne bis in idem, in quanto le causae petendi dei due giudizi sono diverse: nel giudizio di restituzione (o di riduzione in pristino), il diritto che ne è l'oggetto è solo quello a conseguire l’effetto restitutorio o ripristinatorio, mentre, al contrario, nel giudizio dirinvio ha luogo, nei limiti della disposta cassazione, come avvenuto nel caso di specie, una nuova pronuncia sul thema decidendi della controversia ed, in ragione del suo esito, sulle relative spese processuali; solo nell’ipotesi in cui il giudice del rinvio con lasentenza che conclude il relativo giudizio, confermi lasentenza cassata prima che giunga a decisione la causa sullerestituzioni, vi è, secondo questa Corte, deroga alla regola dell'autonomia delle due cause, alla stregua del principio secondo cui il giudice dellerestituzioni può omettere la pronuncia di accoglimento della domanda restitutoria o risarcitoria, poiché con tale decisione viene posto nuovamente in essere il titolo giustificativo del pagamento o del provvedimento che ha condotto alla privazione del bene o dalla cui esecuzione è scaturito il danno risarcibile (Cass. 27/03/2007, n. 7500;Cass.19/02/2003, n. 2480;Cass. 13/02/1999, n. 1210); tale ultima eventualità non si è verificata nel caso di specie; il che significa che non era imposto all’odierno ricorrente di proporre la domanda restitutoria dinanzi al giudice del rinvio, come ha erroneamente affermato il giudice a quo; alla fondatezza nei suindicati termini del 1° motivo consegue, assorbiti ogni altra questione e diverso profilo nonché il 2° motivo ( con il quale il ricorrente censura la decisione del Tribunale per violazione dell’art. 132, 2° comma, n. 4 cod.proc.civ., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 4 cod.proc.civ., avendo il giudice a quo reso una motivazione talmente contraddittoria da risultare meramente apparente, quando, dopo aver ritenuto che la domanda restitutoria trovava il suo titolo nella decisione n. 12389/2013 di questa Corte, l’ha rigettata ) e il 3° motivo ( con il quale il ricorrente, in riferimento all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., denuncia la violazione dell’art. 100 cod.proc.civ. e, ai sensi dell’ art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ., l’apparenza della motivazione, per avere “apparentemente riconosciuto la sua legittimazione, ma, di fatto, successivamente disertata qualora posta in combinato disposto con l’art. 389 c.p.c., senza alcuna motivazione” ), la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio al Tribunale di Roma, che in diversa composi zione provvederà a nuovo esame, e provvederà anche in ordine al le spese del giudizio di cassazione; P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il secondo ed il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Roma, in divers a composizione, anche per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25407/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 13, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da sé stesso, ex art. 86 cod.proc.civ.; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore ad negotia, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2225/2019, depositata in data 30/01/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], ora [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] per sentirli condannare al risarcimento del danno subito nel sinistro verificatosi in data 4 marzo 2033; il Giudice di Pace di Roma, sede distaccata di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 1373/2004, condannava i convenuti in solido al pagamento a favore di [OSCURATO:PERSONA] di euro 4.071,94 direttamente a favore di [OSCURATO:PERSONA], suo procuratore antistatario; [OSCURATO:PERSONA] impugnava detta decisione dinanzi al Tribunale di Roma, sezione distaccata di [OSCURATO:PERSONA], il quale, con la decisione n. 15/07, disponeva solo in ordine all’incompetenza territoriale del Giudice di Pace e alla restituzione di quanto [OSCURATO:PERSONA] aveva corrisposto sulla scorta della decisione impugnata; [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma e unitamente a [OSCURATO:PERSONA] restituiva quanto percepito da [OSCURATO:PERSONA]; questa Corte, con la pronuncia n. 12389/2013, cassava con rinvio la sentenza n. 15/07 del Tribunale di Roma; [OSCURATO:PERSONA] riassumeva l’originario giudizio dinanzi al Tribunale di Roma e ne promuoveva uno autonomo per ottenere la condanna di [OSCURATO:PERSONA] a restituire gli importi indebitamente percepiti, sulla scorta della pronuncia cassata; analoga azione veniva proposta da [OSCURATO:PERSONA]; per quanto ancora di interesse in questa sede, il procedimento promosso da [OSCURATO:PERSONA] terminava con la sentenza n. 11551/15, del Giudice di Pace di Roma, che rigettava la domanda e condannava l’attore alla refusione delle spese di lite; il Tribunale di Roma, dinanzi al quale [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, deducendo la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., con la pronuncia n.2225/2019, resa pubblica in data 30 gennaio 2019, ha rigettato il gravame, perché ha ritenuto che la con la cassazione della sentenza di appello n. 15/2007 non si fosse consolidato il diritto dell’antistatario a percepire le spese liquidate dalla sentenza di primo grado e restituite in forza della riforma disposta con la sentenza di appello e che pertanto [OSCURATO:PERSONA] fosse tenuto, non essendovi stata una reviviscenza della sentenza di primo grado né potendola utilizzare per procedere in executivis, a proporre la domanda restitutoria al giudice del rinvio; in aggiunta, anche se, come sostenuto da [OSCURATO:PERSONA] in conclusionale, la sentenza d’appello all’esito del giudizio di rinvio avesse liquidato solo le spese per tutti i gradi di giudizio, detta sentenza avrebbe costituito un titolo esecutivo e [OSCURATO:PERSONA] non aveva un interesse concreto ad ottenere un diverso titolo giudiziale esecutivo; in aggiunta, ha ritenuto corretta la declinatoria di incompetenza pronunciata dal Giudice di Pace, avendo il giudice del rinvio, a seguito di cassazione, una competenza globale anche rispetto a domande restitutorie aventi autonomia rispetto al giudizio principale; avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, fondato su tre motivi, [OSCURATO:PERSONA]; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; la trattazione del ricorsoè stata fissata ai sensi dell’art. 380 - bis 1 cod.proc.civ.; entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che: 1) con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 93 e 389 cod.proc.civ.; il Tribunale, secondo quanto prospettato, ha erroneamente ritenuto posta in esecuzione la sentenza di primo grado del Giudice di pace, avendo il ricorrente agito, invece, mediante azione ordinaria; non ha tenuto conto che al momento della proposizione dell’attuale giudizio non era stata ancora depositata la sentenza del giudizio di rinvio e che essa era irrilevante ai fini della domanda di restituzione dell’indebito, perché aveva liquidato le spese del giudizio di prime cure, del giudizio di appello, del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio; non ha considerato che il giudizio di restituzione è autonomo rispetto a quello di rinvio; il motivo è fondato; il giudice a quo si è posto in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui il giudizio ex art. 389 cod.proc.civ. soddisfa l’esigenza di garantire al più presto all'interessato – senza imporgli di attendere i tempi dell’istruzione e della soluzione della lite principale - la restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla pronuncia della decisione poi annullata, mentre il giudizio ex art. 392 cod.proc.civ. ha per oggetto la definitiva statuizione dei rapporti di dare e avere tra le parti; tra i due giudizi –cfr., ex plurimis, Cass. 04/09/2020, n.18491; Cass. 20/06/2011, n.13454 - non vi è dunque alcuna interrel azione, anche se è evidente che sarà la statuizione finale delgiudizio di rinvio che determinerà in via definitiva, ove già si sia svolto il giudizio per la restituzione, quanto dovrà essere effettivamente corrisposto da un parte all'altra con il conseguente conguaglio conclusivo, che terrà conto anche delle somme restituite in adempimento della sentenza emessa all’esito del giudizio di cui all’art. 389 cod.proc.civ.; nel codice di rito, in effetti, non si rinviene alcun divieto o impedimento a promuovere separatamente, innanzi al giudice designato a norma dell'art. 383 cod.proc.civ., il giudizio di rinvio e quello per lerestituzioni o la riduzione in pristino, essendo, anzi, tale possibilità desumibile dall'espressa previsione, contenuta nell'art. 389 cod.proc.civ., di un giudizio autonomo per la restituzione o la riduzione in pristino; né, ove i due giudizi promossi separatamente non vengano riuniti, sussiste violazione dell'art. 273 cod.proc.civ.(o dell'art. 274 cod.proc.civ.) e, a seguit o della decisione separata, del principio del ne bis in idem, in quanto le causae petendi dei due giudizi sono diverse: nel giudizio di restituzione (o di riduzione in pristino), il diritto che ne è l'oggetto è solo quello a conseguire l’effetto restitutorio o ripristinatorio, mentre, al contrario, nel giudizio dirinvio ha luogo, nei limiti della disposta cassazione, come avvenuto nel caso di specie, una nuova pronuncia sul thema decidendi della controversia ed, in ragione del suo esito, sulle relative spese processuali; solo nell’ipotesi in cui il giudice del rinvio con lasentenza che conclude il relativo giudizio, confermi lasentenza cassata prima che giunga a decisione la causa sullerestituzioni, vi è, secondo questa Corte, deroga alla regola dell'autonomia delle due cause, alla stregua del principio secondo cui il giudice dellerestituzioni può omettere la pronuncia di accoglimento della domanda restitutoria o risarcitoria, poiché con tale decisione viene posto nuovamente in essere il titolo giustificativo del pagamento o del provvedimento che ha condotto alla privazione del bene o dalla cui esecuzione è scaturito il danno risarcibile (Cass. 27/03/2007, n. 7500;Cass.19/02/2003, n. 2480;Cass. 13/02/1999, n. 1210); tale ultima eventualità non si è verificata nel caso di specie; il che significa che non era imposto all’odierno ricorrente di proporre la domanda restitutoria dinanzi al giudice del rinvio, come ha erroneamente affermato il giudice a quo; alla fondatezza nei suindicati termini del 1° motivo consegue, assorbiti ogni altra questione e diverso profilo nonché il 2° motivo ( con il quale il ricorrente censura la decisione del Tribunale per violazione dell’art. 132, 2° comma, n. 4 cod.proc.civ., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 4 cod.proc.civ., avendo il giudice a quo reso una motivazione talmente contraddittoria da risultare meramente apparente, quando, dopo aver ritenuto che la domanda restitutoria trovava il suo titolo nella decisione n. 12389/2013 di questa Corte, l’ha rigettata ) e il 3° motivo ( con il quale il ricorrente, in riferimento all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., denuncia la violazione dell’art. 100 cod.proc.civ. e, ai sensi dell’ art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ., l’apparenza della motivazione, per avere “apparentemente riconosciuto la sua legittimazione, ma, di fatto, successivamente disertata qualora posta in combinato disposto con l’art. 389 c.p.c., senza alcuna motivazione” ), la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio al Tribunale di Roma, che in diversa composi zione provvederà a nuovo esame, e provvederà anche in ordine al le spese del giudizio di cassazione; P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il secondo ed il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Roma, in divers a composizione, anche per
Sentenza Cassazione n. 27409/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris