Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 giugno 2026

Cassazione n. 17711/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ta Corte,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].ricorrentecontroMarco [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in persona del legalerappresentante pro tempore, elett. dom.to presso la Cancelleria di questaCorte, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 65/2023 pubblicatain data 20/03/2023, n.r.g. 8/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 22/04/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] aveva lavorato per [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in virtù diun contratto di lavoro a progetto dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 2012, ma con passaggiodal 2011 presso [OSCURATO:SOCIETA]Deduceva l’invalidità del contratto di lavoro a progetto e la cessazione delrapporto di lavoro mediante licenziamento orale di [OSCURATO:SOCIETA]Numero registro generale 18856/2023Numero sezionale 1987/2026Numero di raccolta generale 17711/2026Data pubblicazione 03/06/2026Pertanto adìva il Tribunale di Treviso per ottenere l’accertamento dellanatura subordinata del rapporto di lavoro e la condanna delle due società alpagamento delle differenze retributive, nonché la declaratoria di inefficaciadel licenziamento orale e la condanna di [OSCURATO:SOCIETA] alla reintegrazione nel postodi lavoro e al risarcimento del danno pari a tutte le retribuzioni perdute.2.- Costituitosi il contraddittorio, espletata l’istruttoria testimoniale, ilTribunale accoglieva la domanda nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] srl,riconosceva la natura subordinata del rapporto di lavoro e la qualifica diquadro, quindi condannava la predetta società al pagamento di differenzeretributive ivi quantificate, mentre rigettava tutte le domande nei confronti diTPA spa. [OSCURATO:PERSONA] riteneva non applicabile l’esclusione dell’art. 69 d.lgs.n. 276/2003 prevista dall’art. 61, co. 3, d.lgs. n. 276/2003 per i componentidegli organi amministrativi e di controllo delle società, poiché tale carica erastata assunta da [OSCURATO:PERSONA] soltanto nel 2009, mentre il contratto di lavoro aprogetto era stato stipulato ben prima, precisamente nel 2004.3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello, dato atto delgiudicato intervenuto sul rigetto delle domande del lavoratore nei confronti diTPA spa, accoglieva il gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] srl e perl’effetto rigettava tutte le domande del lavoratore nei confronti di tale società.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) la questione centrale riguarda l’interpretazione degli artt. 61 e 69 d.lgs.n. 276/2003 e prima ancora la genuinità dei documenti dai quali ilTribunale ha tratto le conclusioni circa la natura subordinata delrapporto di lavoro come conseguenza automatica della non specificitàdel progetto;b) orbene, nel 2004 il [OSCURATO:PERSONA] era socio di fatto della srl al 24% e gli altridue soci sono Zanardo con il 24% e Amorelli con 52%; tanto si evincedal patto parasociale del 28/11/2003, che prevedeva l’intestazionefiduciaria della quota di [OSCURATO:PERSONA] alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA]Arsè, moglie diZanardo (altro socio della srl);c) nel 2009 egli è divenuto socio di diritto e componente del c.d.a. dellasrl;Numero registro generale 18856/2023Numero sezionale 1987/2026Numero di raccolta generale 17711/2026Data pubblicazione 03/06/2026d) ritiene dunque il collegio che il contratto di lavoro a progetto stipulatodalla srl con il [OSCURATO:PERSONA] sia simulato per comune volontà delle parti;e) si tratta di una situazione di fatto e di diritto “anomala” rispetto ainormali casi in cui il co.co.pro. presenta una duplicità di centri diinteresse e una “sproporzione negoziale” fra le parti, qui inveceinsussistente;f) si tratta quindi di un caso peculiare che non può essere trattatoapplicando automaticamente l’art. 69 d.lgs. n. 276/2003, senza tenereconto dal quasi coevo patto parasociale fra le stese parti stipulato il28/11/2003, qualche mese prima del co.co.pro.;g) che il [OSCURATO:PERSONA] abbia più la veste imprenditoriale che quella di unlavoratore soggetto debole risulta dai molti documenti versati in atti;basta scorrere la visura camerale sull’elenco di srl e di spa che vede DaDalt come “protagonista” ed in particolare le ultime vicende anteco.co.pro.;h) [OSCURATO:PERSONA] sembra essere il datore di lavoro di se stesso, come si ricavadalla anomala circostanza che egli prelevava i compensi dal c/caziendale, con carta di credito aziendale; alcuni testimoni riferisconoche Zanardo, amministratore delegato della srl, prendeva ordini da DaDalt, che evidentemente era non solo socio di fatto, ma pureamministratore di fatto;i) queste circostanze sono incompatibili con la formalistica applicazionedell’art. 69 d.lgs. n. 276/2003;j) dunque il Tribunale non ha valutato con prudenza il periodo 2004/2008;quanto al periodo 2009/2012 la prudenza deve essere anche maggiore,poiché anche formalmente il [OSCURATO:PERSONA] nel 2009 è divenuto socio di dirittoper il 24% ed ha assunto la formale carica di componente del c.d.a.della srl;k) anche la prova testimoniale non è affatto univoca e le deposizionitestimoniali possono essere lette in modo opposto a quello del Tribunalese si tiene conto della documentazione in atti, poiché confermanol’assenza della duplicità dei centri di interesse.4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, affidato a due motivi.Numero registro generale 18856/2023Numero sezionale 1987/2026Numero di raccolta generale 17711/2026Data pubblicazione 03/06/20265.- [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ha resistito con controricorso.6.- Entrambe le parti hanno depositato memoria.7.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 1414 c.c., 112c.p.c., 61 e 69 d.lgs. n. 276/2003 per avere la Corte territoriale erroneamentedichiarato la simulazione del contratto di lavoro a progetto, nonostante lasocietà mai avesse chiesto l’accertamento della simulazione, neppure in viadi eccezione, né nella memoria difensiva di primo grado, né nel ricorsod’appello.Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. ilricorrente lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 61 e 69 d.lgs. n.276/2003 per avere la Corte territoriale erroneamente applicato il terzocomma dell’art. 61 cit.I due motivi – da trattare congiuntamente per ragioni di connessione –sono infondati.La circostanza della stipula del patto parasociale del 28/11/2003 – lo stessogiorno della costituzione della società [OSCURATO:PERSONA] srl – e della iviprevista intestazione fiduciaria della quota sociale del [OSCURATO:PERSONA] in capo allasig.ra D’Arsiè (moglie di uno degli altri soci) risulta specificamente allegata,dedotta e documentata dalla predetta società nella memoria difensiva diprimo grado alle pp. 2-3 (riportata anche dal ricorrente: v. ricorso percassazione, pp. 14 ss.).Le ulteriori circostanze relative all’attività imprenditoriale del [OSCURATO:PERSONA] e alruolo da lui impresso alla [OSCURATO:PERSONA] srl in qualità di affittuaria delramo d’azienda concluso con [OSCURATO:SOCIETA] – quest’ultima riconducibile al DaDalt – sono ugualmente allegate, dedotte e documentate nella medesimamemoria difensiva alle pp. 4-5.Il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] nel 2009 chiese ed ottenne l’adempimento del pattoparasociale del novembre 2003, divenendo quindi formalmente socio ecomponente del c.d.a. della società [OSCURATO:PERSONA] srl risulta ugualmenteallegato, dedotto e documentato nella medesima memoria difensiva alla p. 7.I capitoli da 29) a 33) della prova testimoniale ivi articolata (v. ricorso perNumero registro generale 18856/2023Numero sezionale 1987/2026Numero di raccolta generale 17711/2026Data pubblicazione 03/06/2026cassazione, p. 32, che riporta la memoria difensiva di primo grado, p. 20)erano volti a dimostrare la gratuità dell’attività svolta da [OSCURATO:PERSONA] in quantostrettamente connessa alle sue qualità di socio e di amministratore, sia puredi fatto, della società sin dal novembre 2003.Nell’atto di appello la società si era doluta dell’omessa considerazione dellaqualità di socio di fatto e di componente di fatto del c.d.a. della società findalla sua costituzione, ciò che, secondo l’appellante, determinava “esclusionedell’applicazione della normativa sulla collaborazione coordinata econtinuativa” ai sensi dell’art. 61, co. 3, d.lgs. n. 276/2003 (v. ricorsod’appello riportato nel ricorso per cassazione, p. 42).Nello stesso atto di gravame, con il secondo motivo, la società si era altresìdoluta della mancata considerazione di tutte le risultanze istruttorie, chedeponevano per una realtà fattuale del tutto incompatibile con lacollaborazione coordinata e continuativa pattuita con il contratto di lavoro aprogetto (v. ricorso d’appello riportato nel ricorso per cassazione, p. 45).Tanto basta ad escludere la violazione dell’art. 112 c.p.c., posto che laCorte territoriale si è limitata a dare la qualificazione giuridica (in termini disimulazione) ad una pluralità di fatti allegati, dedotti e documentati, ritenutiidonei ad escludere che le parti volessero realmente concludere un contrattodi lavoro a progetto.Quanto, poi, all’art. 61, co. 3, d.lgs. n. 276 cit., la doglianza èinammissibile, posto che la Corte territoriale non ha applicato tale norma, maha espressamente ritenuto simulato il contratto di collaborazione a progetto(v. sentenza impugnata, pp. 6-7: “Ritiene il collegio che il c.co.pro. stipulatodalla srl di cui il lavoratore a progetto è socio di fatto (24%) è simulato percomune volontà delle parti ossia il [OSCURATO:PERSONA] e i soci formali della srl … e dunquevi è una situazione di fatto e di diritto quanto meno anomala … Si è infatti inpresenza di un evidente caso peculiare … Del resto che [OSCURATO:PERSONA] abbia più unaveste imprenditoriale che di lavoratore “soggetto debole” stipulante ilco.co.pro. … risulta da molti documenti versati in atti …”).

E per tale ragioneha conseguentemente reputato in radice inapplicabile la disciplina sullaconversione del rapporto di lavoro a progetto, dettata dall’art. 69 d.lgs. n.276 cit. sul presupposto di un contratto di lavoro a progetto effettivamentevoluto come tale dai contraenti almeno nella fase genetica di insorgenza delNumero registro generale 18856/2023Numero sezionale 1987/2026Numero di raccolta generale 17711/2026Data pubblicazione 03/06/2026vincolo negoziale.2.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare allacontroricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida ineuro 9.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario dellespese generali e accessori di legge.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data22/04/2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ta Corte,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].ricorrentecontroMarco [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in persona del legalerappresentante pro tempore, elett. dom.to presso la Cancelleria di questaCorte, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 65/2023 pubblicatain data 20/03/2023, n.r.g. 8/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 22/04/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] aveva lavorato per [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in virtù diun contratto di lavoro a progetto dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 2012, ma con passaggiodal 2011 presso [OSCURATO:SOCIETA]Deduceva l’invalidità del contratto di lavoro a progetto e la cessazione delrapporto di lavoro mediante licenziamento orale di [OSCURATO:SOCIETA]Numero registro generale 18856/2023Numero sezionale 1987/2026Numero di raccolta generale 17711/2026Data pubblicazione 03/06/2026Pertanto adìva il Tribunale di Treviso per ottenere l’accertamento dellanatura subordinata del rapporto di lavoro e la condanna delle due società alpagamento delle differenze retributive, nonché la declaratoria di inefficaciadel licenziamento orale e la condanna di [OSCURATO:SOCIETA] alla reintegrazione nel postodi lavoro e al risarcimento del danno pari a tutte le retribuzioni perdute.2.- Costituitosi il contraddittorio, espletata l’istruttoria testimoniale, ilTribunale accoglieva la domanda nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] srl,riconosceva la natura subordinata del rapporto di lavoro e la qualifica diquadro, quindi condannava la predetta società al pagamento di differenzeretributive ivi quantificate, mentre rigettava tutte le domande nei confronti diTPA spa. [OSCURATO:PERSONA] riteneva non applicabile l’esclusione dell’art. 69 d.lgs.n. 276/2003 prevista dall’art. 61, co. 3, d.lgs. n. 276/2003 per i componentidegli organi amministrativi e di controllo delle società, poiché tale carica erastata assunta da [OSCURATO:PERSONA] soltanto nel 2009, mentre il contratto di lavoro aprogetto era stato stipulato ben prima, precisamente nel 2004.3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello, dato atto delgiudicato intervenuto sul rigetto delle domande del lavoratore nei confronti diTPA spa, accoglieva il gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] srl e perl’effetto rigettava tutte le domande del lavoratore nei confronti di tale società.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) la questione centrale riguarda l’interpretazione degli artt. 61 e 69 d.lgs.n. 276/2003 e prima ancora la genuinità dei documenti dai quali ilTribunale ha tratto le conclusioni circa la natura subordinata delrapporto di lavoro come conseguenza automatica della non specificitàdel progetto;b) orbene, nel 2004 il [OSCURATO:PERSONA] era socio di fatto della srl al 24% e gli altridue soci sono Zanardo con il 24% e Amorelli con 52%; tanto si evincedal patto parasociale del 28/11/2003, che prevedeva l’intestazionefiduciaria della quota di [OSCURATO:PERSONA] alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA]Arsè, moglie diZanardo (altro socio della srl);c) nel 2009 egli è divenuto socio di diritto e componente del c.d.a. dellasrl;Numero registro generale 18856/2023Numero sezionale 1987/2026Numero di raccolta generale 17711/2026Data pubblicazione 03/06/2026d) ritiene dunque il collegio che il contratto di lavoro a progetto stipulatodalla srl con il [OSCURATO:PERSONA] sia simulato per comune volontà delle parti;e) si tratta di una situazione di fatto e di diritto “anomala” rispetto ainormali casi in cui il co.co.pro. presenta una duplicità di centri diinteresse e una “sproporzione negoziale” fra le parti, qui inveceinsussistente;f) si tratta quindi di un caso peculiare che non può essere trattatoapplicando automaticamente l’art. 69 d.lgs. n. 276/2003, senza tenereconto dal quasi coevo patto parasociale fra le stese parti stipulato il28/11/2003, qualche mese prima del co.co.pro.;g) che il [OSCURATO:PERSONA] abbia più la veste imprenditoriale che quella di unlavoratore soggetto debole risulta dai molti documenti versati in atti;basta scorrere la visura camerale sull’elenco di srl e di spa che vede DaDalt come “protagonista” ed in particolare le ultime vicende anteco.co.pro.;h) [OSCURATO:PERSONA] sembra essere il datore di lavoro di se stesso, come si ricavadalla anomala circostanza che egli prelevava i compensi dal c/caziendale, con carta di credito aziendale; alcuni testimoni riferisconoche Zanardo, amministratore delegato della srl, prendeva ordini da DaDalt, che evidentemente era non solo socio di fatto, ma pureamministratore di fatto;i) queste circostanze sono incompatibili con la formalistica applicazionedell’art. 69 d.lgs. n. 276/2003;j) dunque il Tribunale non ha valutato con prudenza il periodo 2004/2008;quanto al periodo 2009/2012 la prudenza deve essere anche maggiore,poiché anche formalmente il [OSCURATO:PERSONA] nel 2009 è divenuto socio di dirittoper il 24% ed ha assunto la formale carica di componente del c.d.a.della srl;k) anche la prova testimoniale non è affatto univoca e le deposizionitestimoniali possono essere lette in modo opposto a quello del Tribunalese si tiene conto della documentazione in atti, poiché confermanol’assenza della duplicità dei centri di interesse.4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, affidato a due motivi.Numero registro generale 18856/2023Numero sezionale 1987/2026Numero di raccolta generale 17711/2026Data pubblicazione 03/06/20265.- [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ha resistito con controricorso.6.- Entrambe le parti hanno depositato memoria.7.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 1414 c.c., 112c.p.c., 61 e 69 d.lgs. n. 276/2003 per avere la Corte territoriale erroneamentedichiarato la simulazione del contratto di lavoro a progetto, nonostante lasocietà mai avesse chiesto l’accertamento della simulazione, neppure in viadi eccezione, né nella memoria difensiva di primo grado, né nel ricorsod’appello.Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. ilricorrente lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 61 e 69 d.lgs. n.276/2003 per avere la Corte territoriale erroneamente applicato il terzocomma dell’art. 61 cit.I due motivi – da trattare congiuntamente per ragioni di connessione –sono infondati.La circostanza della stipula del patto parasociale del 28/11/2003 – lo stessogiorno della costituzione della società [OSCURATO:PERSONA] srl – e della iviprevista intestazione fiduciaria della quota sociale del [OSCURATO:PERSONA] in capo allasig.ra D’Arsiè (moglie di uno degli altri soci) risulta specificamente allegata,dedotta e documentata dalla predetta società nella memoria difensiva diprimo grado alle pp. 2-3 (riportata anche dal ricorrente: v. ricorso percassazione, pp. 14 ss.).Le ulteriori circostanze relative all’attività imprenditoriale del [OSCURATO:PERSONA] e alruolo da lui impresso alla [OSCURATO:PERSONA] srl in qualità di affittuaria delramo d’azienda concluso con [OSCURATO:SOCIETA] – quest’ultima riconducibile al DaDalt – sono ugualmente allegate, dedotte e documentate nella medesimamemoria difensiva alle pp. 4-5.Il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] nel 2009 chiese ed ottenne l’adempimento del pattoparasociale del novembre 2003, divenendo quindi formalmente socio ecomponente del c.d.a. della società [OSCURATO:PERSONA] srl risulta ugualmenteallegato, dedotto e documentato nella medesima memoria difensiva alla p. 7.I capitoli da 29) a 33) della prova testimoniale ivi articolata (v. ricorso perNumero registro generale 18856/2023Numero sezionale 1987/2026Numero di raccolta generale 17711/2026Data pubblicazione 03/06/2026cassazione, p. 32, che riporta la memoria difensiva di primo grado, p. 20)erano volti a dimostrare la gratuità dell’attività svolta da [OSCURATO:PERSONA] in quantostrettamente connessa alle sue qualità di socio e di amministratore, sia puredi fatto, della società sin dal novembre 2003.Nell’atto di appello la società si era doluta dell’omessa considerazione dellaqualità di socio di fatto e di componente di fatto del c.d.a. della società findalla sua costituzione, ciò che, secondo l’appellante, determinava “esclusionedell’applicazione della normativa sulla collaborazione coordinata econtinuativa” ai sensi dell’art. 61, co. 3, d.lgs. n. 276/2003 (v. ricorsod’appello riportato nel ricorso per cassazione, p. 42).Nello stesso atto di gravame, con il secondo motivo, la società si era altresìdoluta della mancata considerazione di tutte le risultanze istruttorie, chedeponevano per una realtà fattuale del tutto incompatibile con lacollaborazione coordinata e continuativa pattuita con il contratto di lavoro aprogetto (v. ricorso d’appello riportato nel ricorso per cassazione, p. 45).Tanto basta ad escludere la violazione dell’art. 112 c.p.c., posto che laCorte territoriale si è limitata a dare la qualificazione giuridica (in termini disimulazione) ad una pluralità di fatti allegati, dedotti e documentati, ritenutiidonei ad escludere che le parti volessero realmente concludere un contrattodi lavoro a progetto.Quanto, poi, all’art. 61, co. 3, d.lgs. n. 276 cit., la doglianza èinammissibile, posto che la Corte territoriale non ha applicato tale norma, maha espressamente ritenuto simulato il contratto di collaborazione a progetto(v. sentenza impugnata, pp. 6-7: “Ritiene il collegio che il c.co.pro. stipulatodalla srl di cui il lavoratore a progetto è socio di fatto (24%) è simulato percomune volontà delle parti ossia il [OSCURATO:PERSONA] e i soci formali della srl … e dunquevi è una situazione di fatto e di diritto quanto meno anomala … Si è infatti inpresenza di un evidente caso peculiare … Del resto che [OSCURATO:PERSONA] abbia più unaveste imprenditoriale che di lavoratore “soggetto debole” stipulante ilco.co.pro. … risulta da molti documenti versati in atti …”). E per tale ragioneha conseguentemente reputato in radice inapplicabile la disciplina sullaconversione del rapporto di lavoro a progetto, dettata dall’art. 69 d.lgs. n.276 cit. sul presupposto di un contratto di lavoro a progetto effettivamentevoluto come tale dai contraenti almeno nella fase genetica di insorgenza delNumero registro generale 18856/2023Numero sezionale 1987/2026Numero di raccolta generale 17711/2026Data pubblicazione 03/06/2026vincolo negoziale.2.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare allacontroricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida ineuro 9.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario dellespese generali e accessori di legge.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data22/04/2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17711/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris