CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 settembre 2025
Cassazione n. 17331/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'ordinanza del 17/09/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOEsaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] MELFI avverso l’ordinanza inepigrafe, con cui il Tribunale di sorveglianza di Milano in data 17.9.2025 ha respinto unreclamo avverso il rigetto, da parte del Magistrato di sorveglianza di Milano, di un’istanza diliberazione anticipata con riferimento al semestre compreso tra il 5.4.2024 e il 4.10.2024;Evidenziato che l’ordinanza in questione ha rigettato la richiesta, atteso che il 6.12.2024Melfi è stato controllato alla guida di un’autovettura mentre usava il cellulare, senza cinturadi sicurezza e sprovvisto di patente, e che, inoltre, il 10.12.2024 il condannato è incorso inulteriori violazioni che hanno determinato la sostituzione della misura degli arresti domiciliaricui era sottoposto con quella della custodia in carcere;Rilevato che, a fronte della censura articolata nel ricorso per rimarcare che tali condottesono state poste in essere nel semestre successivo a quello oggetto di richiesta, deveosservarsi che il Tribunale di sorveglianza ha congruamente spiegato che le condotte inquestione sono sintomatiche di una difettosa partecipazione all’opera di risocializzazione aborigine, palesando il carattere meramente formale dell’adesione al trattamento e, dunque, ilmancato impegno del condannato anche per il semestre precedente;Considerato che l’ordinanza impugnata abbia così fatto corretta applicazione del principiosecondo cui, in tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata persemestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio nonesclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo aisemestri antecedenti o su quelli successivi, laddove si tratti di una violazione che manifesti lamancata adesione all'opera di rieducazione e l'espresso rifiuto di risocializzazione deldetenuto (Sez. 1, n. 4019 del 13/7/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522 – 01; Sez. 1, n.24449 del 12/1/2016, Bastone, Rv. 267245 - 01);[OSCURATO:PERSONA] che il ricorso contrasta la motivazione nient’affatto manifestamente illogica ocontraddittoria del Tribunale di sorveglianza per il tramite di una diversa lettura deglielementi di fatto posti a base della decisione, così sollecitandone una valutazione alternativanon consentita in sede di legittimità;[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilain favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]