CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 ottobre 2022
Cassazione n. 46699/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, attinente al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato. La pena, lungi dall'essere stata quantificata sulla scorta di criteri illogici, è stata determinata in misura non distante dal minimo edittale in applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e tenendo conto del giudizio di equivalenza tra le concesse circostanze attenuanti generiche e le residue aggravanti della violenza sulle cose, del mezzo fraudolento e della cosa esistente in ufficio pubblico, una volta esclusa quella della privata dimora. Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 27 ottobre 2022.