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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 14743/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (SENEGAL) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE d'APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata il 15 marzo 2022 dal Tribunale di Milano che aveva condannato l'imputato per il reato di detenzione per la vendita di prodotti industriali con segni distintivi contraffatti e di ricettazione dei beni stessi.

La sentenza di appello ha assolto l'imputato dal primo capo di imputazione in relazione alla detenzione delle borse ad apparente marchio Prada e Gucci, attesa la inidoneità dei falsi a trarre in inganno trattandosi di "falsi grossolani".

La pena è stata conseguentemente ridotta.

2. Presentando ricorso per cassazione, la difesa dell'imputato formula un unico motivo ex art.606 lett. c) c.p.p. per l'errata applicazione dell'articolo 598 bis, commi 2 e 3, in relazione agli articoli 178 e 179 c.p.p..

Procedendo all'autonoma visione del corpo del reato in camera di consiglio al fine di valutare l'autenticità dei prodotti o l'eventuale falsificazione dei marchi, la Corte d'appello ha violato il principio del contraddittorio e il diritto all'assistenza difensiva dell'imputato in virtù di un errata applicazione della disposizione dell'articolo 598 bis c.p.p. che impone alla Corte di tenere l'udienza con la partecipazione delle parti stante la rilevanza dirimente della questione risolta grazie all'esame del corpo di reato.

3. Con memoria inviata per PEC il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

Replicando con lo stesso mezzo, il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA] G. [OSCURATO:PERSONA] ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

4. Il motivo è manifestamente infondato poiché la violazione dedotta non sussiste.

Procedendo autonomamente all'esame ed alla valutazione del corpo del reato, la Corte in camera di consiglio ha preso diretta conoscenza delle caratteristiche delle borse detenute dall'imputato, colmando la lacuna conoscitiva lamentata dalla difesa dell'imputato (sul grado della falsificazione delle borse) e formulando un proprio giudizio, trasfuso nella motivazione.

Con ciò, non si realizza alcuna violazione del principio del contraddittorio, che si pone sul piano dell'eguale trattamento delle parti dinnanzi al giudice, né il sacrificio del diritto di difesa, posto che non è mai stato impedito al difensore dell'imputato di richiedere l'accesso al corpo di reato per prenderne visione, esperire eventuali accertamenti sulla originalità e le caratteristiche del prodotto o formulare istanze.

Il fatto che il difensore non abbia ritenuto necessario esaminare il corpo del reato, limitandosi a denunciare che ciò non fosse stato fatto nel corso delle indagini e delle precedenti fasi processuali da parte dell'autorità procedente, non preclude ovviamente al giudice tale autonoma facoltà né impone che essa sia condotta coram populo, per così dire, cioè alla presenza delle parti.

Infatti, l'esame delle borse in sequestro, condotto autonomamente da parte del giudice nell'ambito della camera di consiglio, è una attività cognitiva che prescinde da (e non richiede la) assistenza delle parti, poiché si risolve nel rapporto diretto tra la cosa e l'esaminatore, in maniera del tutto analoga all'esame di altri oggetti di prova, dalla visione delle immagini registrate all'esame di documenti, che avviene ordinariamente in camera di consiglio per consentire al giudice di trarne valutazioni rilevanti ai fini della ricostruzione del fatto e della decisione del processo.

Fallace è pertanto il riferimento agli ultimi due commi dell'art.598 bis c.p.p., per il caso in cui sia lo stesso collegio a sollecitare l'oralità, ritenendo necessario, per il tenore della questione sottoposta, uno scambio 'vivo' sul thema decidendum, ovvero nel caso di rinnovazione istruttoria ex art. 603 c.p.p..

Con riferimento a quest'ultima ipotesi, è appena il caso di sottolineare che l'esame diretto del corpo di reato non costituisce un incombente istruttorio e non va confuso con la ricognizione di cose disciplinata dall'art.215 c.p.p., ove il corpo di reato, ancor prima di essere oggetto di conoscenza (da parte del giudice o di un perito da questi nominato), è oggetto di identificazione (da parte di persona infwmata dei fatti, della persona offesa o del testimone, a seconda dei casi).

5. In base a tali considerazioni, il ricorso è inammissibile.

All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della casa delle ammende.

Così deciso in Roma, 11 gennaio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (SENEGAL) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE d'APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata il 15 marzo 2022 dal Tribunale di Milano che aveva condannato l'imputato per il reato di detenzione per la vendita di prodotti industriali con segni distintivi contraffatti e di ricettazione dei beni stessi. La sentenza di appello ha assolto l'imputato dal primo capo di imputazione in relazione alla detenzione delle borse ad apparente marchio Prada e Gucci, attesa la inidoneità dei falsi a trarre in inganno trattandosi di "falsi grossolani". La pena è stata conseguentemente ridotta. 2. Presentando ricorso per cassazione, la difesa dell'imputato formula un unico motivo ex art.606 lett. c) c.p.p. per l'errata applicazione dell'articolo 598 bis, commi 2 e 3, in relazione agli articoli 178 e 179 c.p.p.. Procedendo all'autonoma visione del corpo del reato in camera di consiglio al fine di valutare l'autenticità dei prodotti o l'eventuale falsificazione dei marchi, la Corte d'appello ha violato il principio del contraddittorio e il diritto all'assistenza difensiva dell'imputato in virtù di un errata applicazione della disposizione dell'articolo 598 bis c.p.p. che impone alla Corte di tenere l'udienza con la partecipazione delle parti stante la rilevanza dirimente della questione risolta grazie all'esame del corpo di reato. 3. Con memoria inviata per PEC il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Replicando con lo stesso mezzo, il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA] G. [OSCURATO:PERSONA] ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 4. Il motivo è manifestamente infondato poiché la violazione dedotta non sussiste. Procedendo autonomamente all'esame ed alla valutazione del corpo del reato, la Corte in camera di consiglio ha preso diretta conoscenza delle caratteristiche delle borse detenute dall'imputato, colmando la lacuna conoscitiva lamentata dalla difesa dell'imputato (sul grado della falsificazione delle borse) e formulando un proprio giudizio, trasfuso nella motivazione. Con ciò, non si realizza alcuna violazione del principio del contraddittorio, che si pone sul piano dell'eguale trattamento delle parti dinnanzi al giudice, né il sacrificio del diritto di difesa, posto che non è mai stato impedito al difensore dell'imputato di richiedere l'accesso al corpo di reato per prenderne visione, esperire eventuali accertamenti sulla originalità e le caratteristiche del prodotto o formulare istanze. Il fatto che il difensore non abbia ritenuto necessario esaminare il corpo del reato, limitandosi a denunciare che ciò non fosse stato fatto nel corso delle indagini e delle precedenti fasi processuali da parte dell'autorità procedente, non preclude ovviamente al giudice tale autonoma facoltà né impone che essa sia condotta coram populo, per così dire, cioè alla presenza delle parti. Infatti, l'esame delle borse in sequestro, condotto autonomamente da parte del giudice nell'ambito della camera di consiglio, è una attività cognitiva che prescinde da (e non richiede la) assistenza delle parti, poiché si risolve nel rapporto diretto tra la cosa e l'esaminatore, in maniera del tutto analoga all'esame di altri oggetti di prova, dalla visione delle immagini registrate all'esame di documenti, che avviene ordinariamente in camera di consiglio per consentire al giudice di trarne valutazioni rilevanti ai fini della ricostruzione del fatto e della decisione del processo. Fallace è pertanto il riferimento agli ultimi due commi dell'art.598 bis c.p.p., per il caso in cui sia lo stesso collegio a sollecitare l'oralità, ritenendo necessario, per il tenore della questione sottoposta, uno scambio 'vivo' sul thema decidendum, ovvero nel caso di rinnovazione istruttoria ex art. 603 c.p.p.. Con riferimento a quest'ultima ipotesi, è appena il caso di sottolineare che l'esame diretto del corpo di reato non costituisce un incombente istruttorio e non va confuso con la ricognizione di cose disciplinata dall'art.215 c.p.p., ove il corpo di reato, ancor prima di essere oggetto di conoscenza (da parte del giudice o di un perito da questi nominato), è oggetto di identificazione (da parte di persona infwmata dei fatti, della persona offesa o del testimone, a seconda dei casi). 5. In base a tali considerazioni, il ricorso è inammissibile. All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della casa delle ammende. Così deciso in Roma, 11 gennaio 2
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