CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2023
Cassazione n. 44304/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorrente censurck. il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche negate, tuttavia, sulla base di una valutazione di merito immune da profili di manifesta illogicità o contraddittorietà e, quindi, non suscettibile di rivalutazione in questa sede; ritenuto, in particolare, che le attenuanti non sono state negate quale effetto diretto dell'esito negativo della messa alla prova, bensì perché il ricorrente è stato tratto in arresto per un fatto analogo, valorizzato dalla Corte di appello ai fini del giudizio sulla mancanza di resipiscenza; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dellfii ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente