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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 2022

Cassazione n. 44163/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con i quali si censura la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 6, d.P.R. 309 del 90, non sono deducibili in questa sede perché articolato in fatto; rilevato, inoltre, che i motivi di ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 2-3 ove è ricostruita puntualmente la evoluzione dell'azione, osservata dagli operanti e che dimostra il chiaro coinvolgimento di un terzo soggetto non identificato, secondo uno schema consolidato e una divisione dei ruoli, che giustifica appieno la sussistenza dell'aggravante); ritenuto che anche gli ulteriori motivi sono generici e del tutto infondati a fronte della corretta e lineare motivazione resa (pag. 3) quanto alla sussistenza della recidiva pluriqualificata per gli imputati, la cui condotta rapportata ai precedenti specifici è stata coerentemente ritenuta espressiva di perdurante capacità a delinquere e aggravata pericolosità; all'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. in ragione dell'inserimento della condotta in un traffico organizzato e continuativo, produttivo di profitti illeciti, non irrisori; al diniego delle attenuanti generiche, giustificato dal rilievo assorbente attribuito ai precedenti specifici di entrambi; alla congruità della pena inflitta, giustificando lo scostamento dal minimo edittale con riguardo al fatto e alla personalità degli imputati; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 21 ottobre 2022 Il consigl• re estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con i quali si censura la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 6, d.P.R. 309 del 90, non sono deducibili in questa sede perché articolato in fatto; rilevato, inoltre, che i motivi di ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 2-3 ove è ricostruita puntualmente la evoluzione dell'azione, osservata dagli operanti e che dimostra il chiaro coinvolgimento di un terzo soggetto non identificato, secondo uno schema consolidato e una divisione dei ruoli, che giustifica appieno la sussistenza dell'aggravante); ritenuto che anche gli ulteriori motivi sono generici e del tutto infondati a fronte della corretta e lineare motivazione resa (pag. 3) quanto alla sussistenza della recidiva pluriqualificata per gli imputati, la cui condotta rapportata ai precedenti specifici è stata coerentemente ritenuta espressiva di perdurante capacità a delinquere e aggravata pericolosità; all'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. in ragione dell'inserimento della condotta in un traffico organizzato e continuativo, produttivo di profitti illeciti, non irrisori; al diniego delle attenuanti generiche, giustificato dal rilievo assorbente attribuito ai precedenti specifici di entrambi; alla congruità della pena inflitta, giustificando lo scostamento dal minimo edittale con riguardo al fatto e alla personalità degli imputati; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 ottobre 2022 Il consigl• re estensore [OSCURATO:PERSONA]
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