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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 02884/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1I[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 30.8.19ST avverso la sentenza in data 20.9.2021 della Corte di Appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Messina, in parziale riforma della sentenza resa in data 1.3.2021 dal Tribunale della stessa città e preso atto dell'accordo concluso dall'imputato, previa rinuncia agli ulteriori motivi di appello ad eccezione di quelli relativi al riconoscimento della prevalenza delle circostanze generiche ed alla conseguente ridefinizione del trattamento sanzionatorio, con il Procuratore Generale a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato in tre anni e dieci mesi di reclusione ed C 16.000 di multa ciascuno la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, primo comma d.P.R. 309/1990 per cessione di cocaina.

Avverso il suddetto provvedimento entrambi gli imputati hanno proposto, per il tramite del rispettivo difensore, ricorso per cassazione.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha articolato due motivi, lamentando con il primo il vizio di violazione di legge riferito all'art. 29 cod. pen. per avere la Corte di appello, nel ridurre la pena alla misura concordata dalle parti, mantenuto la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici laddove il trattamento sanzionatorio quantificato in misura inferiore a cinque anni di reclusione ne imponeva la sostituzione con la sanzione temporanea a cinque anni, e con il secondo motivo il vizio di violazione di legge riferito all'art. 32 cod. pen. per aver confermato la la pena accessoria dell'interdizione legale per la durata della pena iniziale pari a sei anni e due mesi di reclusione, laddove il trattamento sanzionatorio determinato in misura inferiore ai cinque anni escludeva alla radice l'applicabilità della suddetta disposizione.

3. Con un unico motivo l'Imphzzeri svolge censure sovrapponibili a quelle del coimputato lamentando anch'egli la violazione degli artt. 29 e 32 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi devono ritenersi fondati.

La riduzione del trattamento sanzionatorio a tre anni e sei mesi di reclusione effettuata dalla sentenza impugnata che, nel recepire l'accordo concluso dalle parti ai sensi dell'art. 599 bis cod. pen., ha riformato la pronuncia di primo grado esclusivamente in ordine alla pena principale che aveva inflitto agli imputati nella misura di sei anni e due mesi di reclusione, non consente di ritenere legittimo il mantenimento delle pene accessorie che, per effetto della riforma limitata a tale punto, risultano essere state automaticamente confermate.

Ed invero la pena detentiva contenuta al di sotto del quinquennio esclude l'applicabilità tanto dell'interdizione legale che consegue a norma dell'art. 32 cod. pen. alla sola condanna all'ergastolo o della reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni, nè dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici che discende ai sensi dell'art. 29 cod. pen. dalla sola ipotesi di condanna all'ergastolo o della reclusione in misura superiore a cinque anni, essendo invece prevista, allorquando la pena inflitta non sia, come nel caso di specie, inferiore a tre anni la stessa pena accessoria per la durata di un quinquennio.

Avendo questa Corte già chiarito che l'accordo tra le parti previsto dall'art.599 cod. proc. pen. (cd. patteggiamento della pena in appello) può intendersi esteso implicitamente ai punti della sentenza impugnata in stretta correlazione con esso (Sez. 2, Sentenza n. 35445 del 06/07/2007, Calderisi, Rv. 238307; Sez. 2 5, Sentenza n. 11940 del 13/02/2020, Guerretta, Rv. 278806), si imponeva per la Corte distrettuale, contestualmente all' accoglimento dell'accordo delle parti sui motivi con la correlativa rideterminazione della pena, la sostituzione ex officio della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella dell'interdizione temporanea per cinque anni, nonché l'eliminazione dell'interdizione legale dei condannati.

La sentenza impugnata deve essere conseguentemente annullata limitatamente a tali punti, senza necessità di rinvio, ben potendo questa Corte nell'esercizio del potere conferitole dall'art. 620 lett. l) cod. proc. pen. provvedere tanto all'eliminazione dell'interdizione legale quanto alla sostituzione dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea per la durata di un quinquennio P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici che determina in cinque anni e all'interdizione legale dei condan

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1I[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 30.8.19ST avverso la sentenza in data 20.9.2021 della Corte di Appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Messina, in parziale riforma della sentenza resa in data 1.3.2021 dal Tribunale della stessa città e preso atto dell'accordo concluso dall'imputato, previa rinuncia agli ulteriori motivi di appello ad eccezione di quelli relativi al riconoscimento della prevalenza delle circostanze generiche ed alla conseguente ridefinizione del trattamento sanzionatorio, con il Procuratore Generale a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato in tre anni e dieci mesi di reclusione ed C 16.000 di multa ciascuno la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, primo comma d.P.R. 309/1990 per cessione di cocaina. Avverso il suddetto provvedimento entrambi gli imputati hanno proposto, per il tramite del rispettivo difensore, ricorso per cassazione. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha articolato due motivi, lamentando con il primo il vizio di violazione di legge riferito all'art. 29 cod. pen. per avere la Corte di appello, nel ridurre la pena alla misura concordata dalle parti, mantenuto la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici laddove il trattamento sanzionatorio quantificato in misura inferiore a cinque anni di reclusione ne imponeva la sostituzione con la sanzione temporanea a cinque anni, e con il secondo motivo il vizio di violazione di legge riferito all'art. 32 cod. pen. per aver confermato la la pena accessoria dell'interdizione legale per la durata della pena iniziale pari a sei anni e due mesi di reclusione, laddove il trattamento sanzionatorio determinato in misura inferiore ai cinque anni escludeva alla radice l'applicabilità della suddetta disposizione. 3. Con un unico motivo l'Imphzzeri svolge censure sovrapponibili a quelle del coimputato lamentando anch'egli la violazione degli artt. 29 e 32 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi devono ritenersi fondati. La riduzione del trattamento sanzionatorio a tre anni e sei mesi di reclusione effettuata dalla sentenza impugnata che, nel recepire l'accordo concluso dalle parti ai sensi dell'art. 599 bis cod. pen., ha riformato la pronuncia di primo grado esclusivamente in ordine alla pena principale che aveva inflitto agli imputati nella misura di sei anni e due mesi di reclusione, non consente di ritenere legittimo il mantenimento delle pene accessorie che, per effetto della riforma limitata a tale punto, risultano essere state automaticamente confermate. Ed invero la pena detentiva contenuta al di sotto del quinquennio esclude l'applicabilità tanto dell'interdizione legale che consegue a norma dell'art. 32 cod. pen. alla sola condanna all'ergastolo o della reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni, nè dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici che discende ai sensi dell'art. 29 cod. pen. dalla sola ipotesi di condanna all'ergastolo o della reclusione in misura superiore a cinque anni, essendo invece prevista, allorquando la pena inflitta non sia, come nel caso di specie, inferiore a tre anni la stessa pena accessoria per la durata di un quinquennio. Avendo questa Corte già chiarito che l'accordo tra le parti previsto dall'art.599 cod. proc. pen. (cd. patteggiamento della pena in appello) può intendersi esteso implicitamente ai punti della sentenza impugnata in stretta correlazione con esso (Sez. 2, Sentenza n. 35445 del 06/07/2007, Calderisi, Rv. 238307; Sez. 2 5, Sentenza n. 11940 del 13/02/2020, Guerretta, Rv. 278806), si imponeva per la Corte distrettuale, contestualmente all' accoglimento dell'accordo delle parti sui motivi con la correlativa rideterminazione della pena, la sostituzione ex officio della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella dell'interdizione temporanea per cinque anni, nonché l'eliminazione dell'interdizione legale dei condannati. La sentenza impugnata deve essere conseguentemente annullata limitatamente a tali punti, senza necessità di rinvio, ben potendo questa Corte nell'esercizio del potere conferitole dall'art. 620 lett. l) cod. proc. pen. provvedere tanto all'eliminazione dell'interdizione legale quanto alla sostituzione dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea per la durata di un quinquennio P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici che determina in cinque anni e all'interdizione legale dei condan
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