Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 luglio 2024

Cassazione n. 34089/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamata astensione degli avvocati dalle udienza anche per la data odierna in considerazione del rito non partecipato adottato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.; Ritenuto che l'unico motivo dei ricorsi incentrato sulla mancata trasmissione alla difesa delle conclusioni del Pg è tardivamente proposto per la prima volta in questa sede di legittimità (v.

Sez. 2 n. 27880 del 16/05/2023, Caponi, Rv. 284898); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12.7.2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamata astensione degli avvocati dalle udienza anche per la data odierna in considerazione del rito non partecipato adottato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.; Ritenuto che l'unico motivo dei ricorsi incentrato sulla mancata trasmissione alla difesa delle conclusioni del Pg è tardivamente proposto per la prima volta in questa sede di legittimità (v. Sez. 2 n. 27880 del 16/05/2023, Caponi, Rv. 284898); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12.7.2024