CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11308/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 37879/23 Comacchio OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il ricorrente, con l'unico motivo di ricorso attinente al trattamento sanzionatorio, oltre ad avanzare censure generiche, non si confronta con la decisione che, da un lato ha riconosciuto l'attenuante del vizio parziale di mente prevalente sulla contestata recidiva e, dall'altro, ha ritenuto la non concedibilità delle attenuanti generiche alla luce dei plurimi precedenti e dell'assenza di positivi elementi di valutazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/