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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 1990

Cassazione n. 47269/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Napoli il 13/1/1990 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Napoli in data 15/10/2020 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Napoli confermava la decisione del Gup del Tribunale di Napoli che, in esito a giudizio abbreviato, aveva riconosciuto l'imputata colpevole del delitto ex artt. 12 quinquies D.L. 306/92, aggravato dal fine di agevolare il clan camorristico Mallardo, condannandola - concesse le attenuanti generiche ed applicata la riduzione per la scelta del rito- alla pena di anni uno,mesi otto di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore della Basile, deducendo la violazione di legge e la mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'illecito e alla responsabilità della prevenuta.

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure formulate.

La sentenza impugnata ha ricostruito in maniera esaustiva le fonti di prova alla base del giudizio di responsabilità della prevenuta, sottolineando la convergenza delle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] e degli esiti delle intercettazioni telefoniche; la figura di imprenditore colluso con il clan Mallardo di [OSCURATO:PERSONA], padre dell'imputata, operante nel settore delle scommesse; la certa consapevolezza della ricorrente in ordine alla cointeressenza economica nella gestione del punto scommesse di esponenti del clan camorristico, in particolare di D'Alteri° Giuseppe e D'[OSCURATO:PERSONA], alla luce degli esiti della perquisizione presso la sua abitazione, che aveva consentito il rinvenimento di un'agenda riportante annotazioni di cifre e riferimenti ai D'Alteri° e a [OSCURATO:PERSONA].

Gli argomenti spesi dalla difesa al fine di sostenere l'insussistenza della contestata intestazione fittizia non si misurano con la pluralità delle emergenze processuali scrutinate dai giudici di merito, univocamente attestanti la sussistenza dell'illecito, e risultano, dunque, inidonei a scardinare l'impianto argomentativo della sentenza impugnata.

Quanto al dolo elusivo la censura difensiva è del tutto generica, limitandosi al richiamo di un precedente giurisprudenziale, senza specifici riferimenti alla fattispecie a giudizio. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma il 23 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] a...,D [OSCURATO:PERSONA] o Imperiali i .. [OSCURATO:PERSONA] 29

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Napoli il 13/1/1990 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Napoli in data 15/10/2020 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Napoli confermava la decisione del Gup del Tribunale di Napoli che, in esito a giudizio abbreviato, aveva riconosciuto l'imputata colpevole del delitto ex artt. 12 quinquies D.L. 306/92, aggravato dal fine di agevolare il clan camorristico Mallardo, condannandola - concesse le attenuanti generiche ed applicata la riduzione per la scelta del rito- alla pena di anni uno,mesi otto di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore della Basile, deducendo la violazione di legge e la mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'illecito e alla responsabilità della prevenuta. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure formulate. La sentenza impugnata ha ricostruito in maniera esaustiva le fonti di prova alla base del giudizio di responsabilità della prevenuta, sottolineando la convergenza delle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] e degli esiti delle intercettazioni telefoniche; la figura di imprenditore colluso con il clan Mallardo di [OSCURATO:PERSONA], padre dell'imputata, operante nel settore delle scommesse; la certa consapevolezza della ricorrente in ordine alla cointeressenza economica nella gestione del punto scommesse di esponenti del clan camorristico, in particolare di D'Alteri° Giuseppe e D'[OSCURATO:PERSONA], alla luce degli esiti della perquisizione presso la sua abitazione, che aveva consentito il rinvenimento di un'agenda riportante annotazioni di cifre e riferimenti ai D'Alteri° e a [OSCURATO:PERSONA]. Gli argomenti spesi dalla difesa al fine di sostenere l'insussistenza della contestata intestazione fittizia non si misurano con la pluralità delle emergenze processuali scrutinate dai giudici di merito, univocamente attestanti la sussistenza dell'illecito, e risultano, dunque, inidonei a scardinare l'impianto argomentativo della sentenza impugnata. Quanto al dolo elusivo la censura difensiva è del tutto generica, limitandosi al richiamo di un precedente giurisprudenziale, senza specifici riferimenti alla fattispecie a giudizio. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma il 23 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] a...,D [OSCURATO:PERSONA] o Imperiali i .. [OSCURATO:PERSONA] 29
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