CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 15368/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 21568/2017) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71L14 F784E) e D'AURIA Maria (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 75B43 F784T), rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Taranto, via Minniti n. 75, hanno eletto domicilio; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68T59 F784R), [OSCURATO:PERSONA] Comasia (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70D48 F784M) e [OSCURATO:PERSONA] Pasqua (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 73P66 F7840), rappresentate e difese, giusta procura in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Mottola, viale Turi n. 101, hanno eletto domicilio; - controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto n. 198/2017, pubblicata il 30 maggio 2017, notificata in data 10 giugno 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 marzo 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie depositate nell'interesse delle parti ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con citazione notificata il 13 dicembre 2006 [OSCURATO:PERSONA] conveniva, davanti al Tribunale di Taranto, [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che questi fosse condannato al rilascio della detenuta fascia di terreno di mq. 900, in ragione dell'avvenuto riconoscimento della proprietà in favore all'istante e dell'impegno a restituirla entro tre anni. La domanda era supportata, in particolare, da due documenti: a) una scrittura privata, priva di data, sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA], quale dante causa del Marra, nella quale si conveniva la detenzione a titolo gratuito - sino al momento della "spiantatura del tendone ivi esistente" - della fascia di terreno in disputa, di proprietà dell'attrice; b) una dichiarazione del 10 novembre 1999, a firma di [OSCURATO:PERSONA], con la quale si riconosceva che il vigneto esistente sul fondo acquistato insisteva, limitatamente ad una superficie di mq. 900, sul terreno confinante di proprietà dell'attrice e si manifestava l'impegno alla restituzione nell'arco di un triennio. [OSCURATO:PERSONA] resisteva alla domanda, chiedendone la reiezione. All'uopo, disconosceva il contenuto e la sottoscrizione della dichiarazione prodotta dalla controparte, adducendo che si trattava di una mera copia e non dell'originale. Contestava altresì il contenuto e la sottoscrizione della scrittura asseritamente a firma del suo dante causa [OSCURATO:PERSONA]. Quindi, eccepiva l'acquisto per usucapione della porzione di terreno in questione. Nel corso del giudizio era disposta l'integrazione del contradittorio verso il coniuge dell'originario convenuto D'[OSCURATO:PERSONA], era deferito interrogatorio formale all'attrice ed era disposto l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, volta ad individuare la fascia di terreno in contesa.Non si dava corso, invece, all'istanza di verificazione avanzata dall'attrice. Il Tribunale adito, con sentenza n. 1759/2014 del 4 giugno 2014, rigettava la domanda. 2.- Sul gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi legittime di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto, con la sentenza di cui in epigrafe, in riforma della sentenza impugnata, accoglieva l'appello e, per l'effetto, condannava [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] al rilascio, in favore delle appellanti, della fascia di terreno di mq. 900, posta al confine dei fondi di proprietà delle parti. A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte territoriale rilevava: a) che l'eccezione di inammissibilità dell'appello, per indeterminatezza dei motivi di gravame, poteva essere superata alla stregua della concatenazione logico-giuridica tra parte volitiva e parte argomentativa dell'atto di gravame, dalla quale emergevano le ragioni confutative delle deduzioni svolte nella pronuncia appellata; b) che, sotto il profilo dell'inquadramento della domanda, era sostanzialmente in contestazione l'estensione dei fondi delle parti in causa, con particolare riguardo alla striscia di terreno di circa mq. 900, posta al confine tra le rispettive proprietà limitrofe; c) che nella fattispecie si era, dunque, incardinato un conflitto tra fondi e non tra titoli, atto a verificare l'esatta linea di confine, aspetto proprio dell'azione di regolamento di confini; d) che l'effetto recuperatorio dell'actio finium regundorum non mutava la natura petitoria della domanda, sicché, ai fini dell'ordine di rilascio della porzione immobiliare controversa, non sarebbe stato necessario accertare l'origine illecita del relativo possesso; e) che il confine tra i due predi, costituenti lotti separati di un appezzamento all'origine unico, era stato determinato in sede di indagini peritali, sulla scorta del frazionamento all'epoca eseguito; f) che, all'esito, era emerso che la fascia di terreno di mq. 900 ricadeva interamente nella proprietà delle appellanti; g) che tale conclusione era rafforzata dalla scrittura privata sottoscritta dal dante causa degli odierni appellati, il cui disconoscimento non ne avrebbe impedito la portata indiziaria, trattandosi di documento proveniente da un terzo; h) che l'eccezione riconvenzionale di usucapione proveniente dagli appellati non era stata provata, non essendo maturato il termine per l'acquisto al momento della notifica della citazione introduttiva del giudizio di prime cure. 3.- Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA]. Le intimate [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. 4.- Le parti hanno presentato memorie ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] L) 1.- Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, con integrazione del vizio di ultrapetizione ex art.112 c.p.c. e con pregiudizio al diritto di difesa e al pacifico godimento dei propri beni. Sul punto, si deduce che indebitamente l'azione personale di rilascio proposta in prime cure, e disattesa nel merito, sarebbe stata qualificata, in sede di gravame, quale azione petitoria di regolamento di confini, senza che un siffatto mutamento di qualificazione fosse suffragato da un corrispondente specifico motivo di censura in appello. Si aggiunge che, in ragione di tale mutamento ex officio della domanda, sarebbe stato pregiudicato il diritto di difesa degli appellati, che non avevano potuto articolare alcuna obiezione avverso tale impropria qualificazione giuridica. 2.- Con il secondo motivo i ricorrenti prospettano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 112, 113 e 115 c.p.c., per l'indebito mutamento della domanda, originariamente spiegata quale azione personale di rilascio, con incisione del principio iura novit curia e del diritto di difesa. In particolare, ad avviso dei ricorrenti, la Corte di merito non avrebbe potuto pronunciare oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un diverso petitum, sia mediato che immediato. 3.- Attraverso la terza critica è lamentata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell'art. 324 c.p.c., con riferimento alla mancata rilevazione del giudicato formale e/o sostanziale della sentenza di primo grado e all'omesso esame della corrispondente eccezione di intervenuto giudicato interno. In ordine a questo mezzo, le parti istanti obiettano che la pronuncia impugnata avrebbe trascurato di rilevare la formazione del giudicato sull'affermazione contenuta nella sentenza di primo grado, secondo cui il Marra avrebbe avuto diritto a rimanere nella detenzione della cosa in esecuzione dello ius possidendi, in difetto di specifica impugnazione sul punto. 4.- Il quarto motivo afferisce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., all'omessa motivazione in ordine all'avvenuto rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'appello, eccezione espressamente sollevata dagli appellati, cui sarebbe conseguito il vizio di nullità della sentenza di secondo grado per violazione dell'art. 342 c.p.c. Con riferimento a tale mezzo, i ricorrenti espongono che il Giudice di secondo grado avrebbe reso una motivazione meramente apparente quanto al rigetto di detta eccezione. 5.- Mediante il quinto motivo i ricorrenti si dolgono della effettuata condanna alla refusione delle spese di lite per entrambi i gradi del giudizio di merito, pur in difetto del presupposto della soccombenza. 6.- Preliminarmente deve essere scrutinato il quarto motivo, trattandosi di critica relativa ad un asserito vizio processuale della pronuncia impugnata, tale da implicare - in tesi - la radicale inammissibilità del giudizio d'appello, la cui disamina è logicamente prioritaria rispetto alle altre doglianze sollevate. 6.1.- La censura è infondata. Premesso che gli istanti, nell'articolare tale mezzo di impugnazione, non hanno dato alcuna contezza né delle argomentazioni addotte dagli appellanti a sostegno della proposizione dell'atto di gravame, né delle deduzioni sviluppate dagli appellati a supporto dell'eccepita carenza motivazionale dell'appello, in ogni caso, la sentenza della Corte territoriale fornisce adeguata spiegazione delle ragioni del rigetto dell'eccezione di inammissibilità. Segnatamente, nell'incipit della motivazione il Giudice di secondo grado, richiamando pertinente giurisprudenza di legittimità sul punto, sostiene che l'esame congiunto della parte volitiva e argomentativa dell'atto di gravame confuta, in modo "sufficientemente chiaro", le argomentazioni svolte nella sentenza di prime cure. Sicché, sulla scorta di dette argomentazioni, deve ritenersi che l'atto di appello abbia soddisfatto i requisiti di specificità richiesti dall'art. 342 c.p.c. con riferimento, sia all'indicazione delle parti del provvedimento che gli appellanti intendevano contestare, sia con riguardo alle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado, alla stregua delle violazioni di legge denunciate. In aggiunta, è comunque opportuno rilevare che non ricorre il vizio di omessa pronuncia - e a fortiori di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti -, nonostante la mancata (o solo apparente) decisione su un punto specifico, quando l'impostazione logico- giuridica della pronuncia adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo e segnatamente allorché la valutazione nel merito dei motivi posti a fondamento del gravame lasci intendere che l'eccezione di inammissibilità dell'appello sia stata implicitamente disattesa (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 10673 del 04/04/2022; Sez. 1, Sentenza n. 5493 del 18/02/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 20718 del 13/08/2018; Sez. 5, Ordinanza n. 29191 del 06/12/2017; Sez. 1, Sentenza n. 5351 del 08/03/2007). 7.- All'esito, occorre affrontare le ulteriori critiche mosse dagli istanti secondo l'ordine numerico dagli stessi prospettato. 7.1.- Il primo e il secondo motivo devono essere esaminati congiuntamente, poiché attengono al medesimo aspetto della qualificazione della domanda in sede di gravame. 7.2.- Le critiche mosse sono fondate nei termini che seguono. 7.3.- In via preliminare, la corretta impostazione del problema esige che siano chiariti i presupposti fondanti della qualificazione della domanda effettuata in sede di gravame. 7.3.1.- In primo luogo, la sentenza impugnata ha dato atto che la decisione della causa non può prescindere dall'esatto inquadramento della domanda proposta in primo grado dagli appellanti. E, per l'effetto, ha rilevato che la contestazione concerne sostanzialmente l'estensione dei fondi delle parti in causa, con particolare riguardo ad una striscia di terreno di circa mq. 900, posta al confine tra le rispettive proprietà. La Corte di merito, sulla scorta di queste premesse, è giunta alla conclusione secondo cui non sarebbe stato invocato un accertamento giudiziale del proprio diritto dominicale, bensì la verifica della concreta estensione del bene immobile oggetto del predetto diritto. Cosicché non sarebbe stato contestato il titolo, ma l'esatta determinazione della linea di confine tra i due fondi, con eliminazione delle "incertezze" dedotte al riguardo. Utilizzando tali parametri, la Corte d'appello di Lecce ha reputato integrato un conflitto tra fondi e non tra titoli, atto a legittimare la qualificazione della domanda in termini di regolamento di confini, sull'implicito presupposto che ab origine la parte agente [OSCURATO:PERSONA] avesse proposto una domanda di rivendicazione della proprietà del bene.Effettuata l'anzidetta qualificazione, il Giudice del gravame ha argomentato sulle ragioni dell'accoglimento, avvalendosi essenzialmente delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, già espletata nel giudizio di prime cure. 7.3.2.- A fronte di questo inquadramento sistematico della pretesa azionata in giudizio, operato dal Giudice d'appello, i ricorrenti, nel corpo dell'atto introduttivo, hanno esposto che l'accoglimento del gravame si sarebbe basato sulla violazione del divieto di mutamento della qualificazione giuridica della domanda data dal Giudice di primo grado, in difetto di uno specifico motivo di impugnazione a ciò rivolto. Nel medesimo ricorso per cassazione si è evidenziato che la domanda spiegata in primo grado, avente ad oggetto la condanna al rilascio della fascia di terreno di mq. 900, posta al confine tra le due proprietà (originariamente unitarie), è stata rigettata, essendo stato accertato che il Marra aveva diritto a rimanere nella detenzione della cosa. Avverso questa statuizione, secondo gli odierni istanti, non sarebbe stato proposto uno specifico mezzo di gravame, dal momento che, sia in primo grado sia in sede di appello, la difesa degli odierni controricorrenti avrebbe "sempre richiesto il rilascio della fantomatica fascia di terreno di 900 mq. con domanda personale di restituzione quale petitum e certamente, senza ombra di dubbio, mai con un'azione petitoria ...", come sarebbe dato riscontrare dall'esame delle conclusioni rassegnate nei due gradi di giudizio. Hanno soggiunto i ricorrenti che, alla luce del riferito quadro descrittivo, l'atto di appello, alla lettera "B", indebitamente avrebbe fatto riferimento all'azione proposta a difesa della proprietà ai sensi dell'art. 948 c.c., essendo in realtà stata avanzata una domanda personale di restituzione. 7.4.- In considerazione delle precisazioni svolte, la qualificazione della domanda effettuata dalla Corte territoriale viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, quand'anche l'approdo contestato sia stato compulsato dagli appellanti, alla stregua dei richiami - contenuti nell'atto di gravame - all'asserita proposizione di una domanda petitoria di revindica, senza però che a tale parte argomentativa dell'atto introduttivo dell'appello sia corrisposta l'articolazione di un puntuale ed esplicito mezzo di gravame. Ed invero, dall'attenta lettura delle obiezioni mosse dai ricorrenti si evince che la lesione degli artt. 112 e 113 c.p.c. e del connesso diritto di difesa si sarebbe consumata sotto due diversi piani, tra essi solo in parte sovrapponibili: per un verso, nella qualificazione d'ufficio come azione petitoria di regolamento di confini della domanda prospettata dal Giudice di primo grado come azione personale di restituzione, in violazione del giudicato interno formatosi sul punto; per altro verso, nell'erroneità in sé di detta qualificazione, essendo stata proposta in primo grado un'azione personale di rilascio, il che avrebbe impedito di leggere la domanda nei termini in cui è stata accolta nel giudizio d'appello. Le doglianze sono pertinenti sotto entrambi i profili dedotti. Quanto al primo profilo, quand'anche si ritenga che gli appellanti abbiano contestato la collocazione della domanda spiegata nel novero delle azioni personali di rilascio, optando per la diversa configurazione dell'azione quale rivendicazione della proprietà, questa prospettazione non avrebbe comunque legittimato la Corte di merito ad effettuare ex officio la qualificazione giuridica della domanda in termini di actio finium regundorum. In ordine al secondo aspetto, gli elementi in atti, sufficientemente richiamati nel corpo del ricorso introduttivo del presente giudizio, consentono di ritenere che, in primo grado, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto una domanda personale di rilascio, fondata sulla dichiarazione resa dal Marra di impegno alla restituzione della fascia di terreno in contestazione entro tre anni, dichiarazione a sua volta corroborata dalla scrittura privata del medesimo tenore, rilasciata dal suo dante causa [OSCURATO:PERSONA]. La domanda personale di restituzione, imperniata sull'instaurazione di un rapporto obbligatorio, non poteva dunque essere qualificata, in appello, come domanda petitoria di regolamento di confini, con mutamento sostanziale della fattispecie. Infatti, se - da un lato - l'applicazione del principio iura novit curia, di cui all'art. 113, primo comma, c.p.c., importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, nondimeno - dall'altro lato - tale principio deve essere posto in immediata correlazione con il divieto di ultra o extra-petizione, di cui all'art. 112 c.p.c., in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato (Cass. Sez. L, Sentenza n. 5832 del 03/03/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 11103 del 10/06/2020; Sez. 3, Ordinanza n. 30607 del 27/11/2018; Sez. 6-1, Ordinanza n. 8645 del 09/04/2018). Né a una siffatta qualificazione si sarebbe potuti pervenire quand'anche la domanda proposta in prime cure avesse avuto i crismi della domanda petitoria di rivendicazione. Infatti, rispetto alle domande personali o petitorie di restituzione, la domanda di regolamento di confini si configura come domanda nuova. In proposito, si osserva che, qualora in primo grado sia stata chiesta la restituzione di un bene posseduto dal convenuto o con azione reale di revindica (che involge la contestazione sul diritto di proprietà) o con azione personale di rilascio (in cui la controversia è limitata all'esistenza di un titolo contrattuale valido, che possa giustificare la detenzione della cosa da parte del convenuto), costituisce domanda nuova, se proposta per la prima volta in appello, quella con la quale si chiede il regolamento dei confini, atteso che l'individuazione dei confini costituisce un bene giuridico diverso da quello dell'attribuzione in proprietà di un bene abusivamente posseduto dal convenuto medesimo (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21649 del 23/08/2019; Sez. 2, Sentenza n. 374 del 05/02/1969). Secondo le medesime coordinate, proposta in primo grado domanda personale di rilascio - o, in ipotesi, anche domanda petitoria di rivendicazione -, è precluso al giudice di gravame provvedere alla qualificazione giuridica della stessa domanda in termini di regolamento di confini, costituendo in realtà tale rivisitazione un'inammissibile mutatio libelli. Ne consegue che il Giudice d'appello non avrebbe potuto qualificare l'azione personale di rilascio proposta in primo grado come azione petitoria di regolamento di confini: siffatta erronea qualificazione integra in concreto il vizio di extrapetizione. A supporto di detta conclusione si rileva che le due azioni si fondano su causae petendi diverse e hanno ad oggetto un petitum mediato eterogeneo: nell'un caso la controversia è limitata all'esistenza di un titolo contrattuale valido, che possa giustificare la detenzione della cosa da parte del convenuto, pena l'accoglimento della pretesa al rilascio, nell'altro il bene giuridico consiste nell'individuazione dei confini. Ne discende che l'operazione ermeneutica criticata era preclusa, in quanto il giudice d'appello può qualificare il rapporto dedotto in giudizio in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, purché non introduca nel tema controverso nuovi elementi di fatto, lasci inalterati il petitum e la causa petendi ed eserciti tale potere-dovere nell'ambito delle questioni, riproposte con il gravame, rispetto alle quali la qualificazione giuridica costituisca la necessaria premessa logico-giuridica, dovendo, altrimenti, tale questione preliminare formare oggetto di esplicita impugnazione ad opera della parte che risulti, rispetto ad essa, soccombente (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8593 del 16/03/2022; Sez. 2, Sentenza n. 7971 del 11/03/2022; Sez. 2, Sentenza n. 2612 del 04/02/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 12875 del 15/05/2019). A fortiori, la domanda personale di rilascio, come originariamente proposta, neanche avrebbe potuto essere qualificata come rivendica. E ciò perché, in tema di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l'insussistenza ab origine di qualsiasi titolo. In tale seconda ipotesi, la difesa del convenuto - che pretenda di essere proprietario del bene in contestazione - non è idonea a trasformare in reale l'azione personale proposta nei suoi confronti, atteso che, per un verso, la controversia va decisa con esclusivo riferimento alla pretesa dedotta, per altro, la semplice contestazione del convenuto non costituisce strumento idoneo a determinare l'immutazione, oltre che dell'azione, anche dell'onere della prova incombente sull'attore, imponendogli, una prova ben più onerosa - la probatio diabolica della rivendica - di quella cui sarebbe tenuto alla stregua dell'azione inizialmente introdotta (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 38355 del 03/12/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 24183 del 08/09/2021; Sez. 2, Sentenza n. 795 del 16/01/2020; Sez. U, Sentenza n. 7305 del 28/03/2014; Sez. 2, Sentenza n. 26003 del 23/12/2010; Sez. 2, Sentenza n. 1929 del 27/01/2009; Sez. 2, Sentenza n. 4416 del 26/02/2007).Per l'effetto, il Giudice del gravame dovrà decidere la causa secondo la qualificazione della domanda che si è cristallizzata alla stregua del petitum e della causa petendi sviluppati nell'atto introduttivo del giudizio di prime cure, ossia quale azione personale di rilascio. 8.- Le censure di cui al terzo e al quinto motivo sono assorbite nell'accoglimento dei primi due motivi, atteso il nesso di dipendenza che intercorre tra l'oggetto di dette critiche e il tema inerente alla qualificazione della domanda. Si osserva, infatti, che, per effetto della appropriata qualificazione della domanda, risultano travolti i profili attinenti alla violazione del giudicato interno sulla detenzione del bene e alla regolamentazione delle spese dei due gradi di merito. 9.- Alle considerazioni innanzi espresse consegue il rigetto del quarto motivo, l'accoglimento, nei sensi di cui motivazione, del primo e secondo motivo del ricorso nonché l'assorbimento dei rimanenti motivi. La sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi ai principi di diritto enunciati e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il quarto motivo, accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il primo e il secondo motivo, dichiara assorbiti i rimanenti motivi, cassa in relazione alle censure accolte e rinvia alla Corte d'appello