CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 16278/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 5148/22proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (gli ultimi tre quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FORNASIRGIORGIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VISONA' ADRIANA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difes i dall'avvocatoMarco Tortorella; Oggetto: specializzandi in medicina - tardiva attuazione delle direttive comunitarie -ricorrenti - e da -)[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], DALL'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall'avvocatoCarlo Amoruso; -ricorrenti successivi - contro -) Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Istruzione, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia, in persona rispettivamente del Presidente del Consiglio e dei ministri pro tempore , domiciliatiex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrenti - nonché -) Università degli Studi di Padova, in persona del rettore pro tempore, domiciliatoex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesodagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’appello diRoma 15 luglio 2021 n. 5272 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 marzo 2024dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2016 tutti gli odierni ricorrenti (principali e successivi) convennero dinanzi al Tribunale di Venezia la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica ed il Ministero dell’economia, esponendo che: -) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione; -) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa; -) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione; -) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257. Conclusero pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive. 2. Declinata la competenza ratione loci dal Tribunale adìto, la causa fu riassunta dinanzi al Tribunale di Roma. Questo consentenza n. 4276/20 rigettò la domanda degli odierni ricorrenti ritenendo prescritto il diritto. Applicò il termine decennale di prescrizione ed individuò l’exordium praescriptionisnella data del 27.10.1999. La Corte d’appello di Roma con sentenza 15.7.2021 rigettò il gravame proposto dai soccombenti. 3. La sentenza d’appello è stata impugnata con separati ricorsi da: -) Accordi ed altri, sulla base di due motiv i (ricorso principale, notificato il 14.2.2022 ore 15.14); -) Benedetti ed altri, sulla base di quattro motivi (ricorso successivo, notificato il 14.2.2022 ore 17.58). [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio ha resistito con due distinti controricorsi e chiesto in ambedue la condanna dei ricorrenti ex 96 c.p.c.. Anche l’Università di Padova ha resistito con controricorso illustrato da memoria(meramente riepilogativa). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo del ricorsoprincipale (Accardi ed all.) . Col primo motivo i ricorrenti principali denuncianoil vizio di omessa pronuncia. Sostengono che la Corte d’appello non ha pronunciato sulle domande proposte dagli odierni ricorrenti, ad eccezione di quelle proposte da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. A sostegno della censura evidenziano che ad eccezione dei nominativi appena indicati, gli altri nominativi degli appellanti non compaiono nell’epigrafe della sentenza, né di essi si fa menzione nel dispositivo. 1.1. Il motivo è inammissibile perché denuncia una mera omissione materiale, emendabile col procedimento di correzione degli errori materiali. Che si tratti di un mero errore materiale e non di omessa pronuncia risulta dalla stessa prospettazione dei ricorrenti: questi sostengono di avere proposto l’appello r.g. 5725/20, e che tutti gli appellanti avevano la stessa posizione. E la Corte d’appello per l’appunto ha deciso sull’appello r.g. 5725/20 senza nessuna distinzione tra i vari appellanti. Dunque la Corte d’appello non ha omesso di pronunciare, ma semplicemente ha omesso di indicare taluni degli appellanti nell’epigrafe della sentenza. L’identità di posizione degli appellanti, e il rinvio contenuto nella sentenza d’appelloalla ricostruzione della vicenda processuale fatta dalla sentenza di primo grado, palesa che la Corte d’appello ha inteso provvedere su tutti gli appelli, semplicemente errando nell’elencarli nell’epigrafe della sentenza. 2. Il secondo motivo del ricorso principale. Col secondo motivo - che viene qui scrutinato con riferimento a tutti i ricorrenti, ivi compresi quelli che non compaiono nell’epigrafe della sentenza impugnata -i ricorrenti principali lamentano, ai sensi dell’articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione di sette differenti norme del codice civile, delle leggi 370/99 e 257/91, dell’articolo 112 c.p.c. e, infine, di varie disposizioni del trattato istitutivo dell’unione europea e delle tre direttive 82/76,75/363 e 93/16. Al di là di tali riferimenti normativi, non tutti pertinenti, nella illustrazione del motivo si sostiene che erroneamente la Corte d’appello ha individuato l’exordium praescriptionisnella data del 27 ottobre 1999, e cioè nella data di entrata in vigore della legge 370/99. I ricorrenti sostengono che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno non può correre quando il diritto non può essere fatto valere; che fino a quando le direttive comunitarie sopra indicate non furono correttamente trasposte nel diritto nazionale, essi non potevano avere “piena conoscenza” dei loro diritti; che di conseguenza “non si comprende come essi avrebbero potuto esercitare il loro diritto ancor prima che le direttive venissero recepite nell’ordinamento interno”; che con la legge 370/99 lo Stato italiano non diede affatto attuazione piena e completa alle direttive comunitarie in materia di scuole di specializzazione, e che in ogni caso quella legge era inapplicabile agli odierni ricorrenti, perché subordinava il diritto alla remunerazione allo svolgimento della scuola di specializzazione a tempo pieno con carattere di esclusività, requisiti reputati dai ricorrenti “non essenziali” per reclamare il risarcimento del danno. 2.1. Il motivo è inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c., alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui “il diritto al risarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizione nell'ordinamento interno -realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 -delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive (…) nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo” (così Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv. 630184 – 01; nello stesso senso, ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 2958 del 31/01/2024; Sez. L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14112 del 07/07/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n . 13281 del 1°/07/2020; Sez. 3 -, Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 - 01; Sez. 3 - , Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 -01); princìpi, com’è noto, risalenti alle sentenze gemelle nn. 101813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, confermati ancora di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 17619 del 31/05/2022, Rv. 664923 -01).2.2. L’istanza di rimessione alla Corte di giustizia dell’Unione Europea della suddetta questione è manifestamente irrilevante, per le ragioni tutte già ripetutamente affermate da questa Corte, motivazioni cui si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. (ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 3431 del 6/2/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 24749 del 17/08/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 16365 del 08/06/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 15719 del 17/05/2022). 3. Il primo motivo del ricorso successivo (Benedetti ed all.). Il primo motivo prospetta il vizio di nullità della sentenza per difetto di motivazione. Vi si deduce che: a) la Corte d’appello non ha esposto in motivazione alcuna ragione giuridica, ma si è limitata richiamare un “proprio precedente orientamento”; b) in ogni caso non ha provveduto sulla richiesta subordinata di rimessione della questione della prescrizionealla Corte di giustizia dell’Unione Europea. 3.1. La prima censura è temeraria. Sia perché la Corte d’appello ha motivato il rigetto del gravame richiamando la sentenza di questa Corte n. 6606/14, come le era consentito dall’art. 118 disp. att. c.p.c.. Sia perché la motivazione complessiva della sentenza è perfettamente chiara ed intelligibile. La seconda censura è manifestamente infondata sia perché il giudice di merito ha la facoltà, ma non l’obbligo, di disporre il suddetto rinvio; sia perché comunque la suddetta istanza di rimessione è manifestamente irrilevante, per le ragioni tutte già ripetutamente affermate da questa Corte, in centonovantasei fattispecie identiche e, in ben ventisei casi, su ricorsi proposti dal medesimo difensore degli odierni ricorrenti, motivazioni cui si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. (ex multis, Sez.3, Ordinanza n. 3431 del 6/2/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 24749 del 17/08/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 16365 del 08/06/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 15719 del 17/05/2022).4. Il secondomotivo del ricorso successivo (Benedetti ed all.). Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 2935c.c.. In esso si censura il giudizio di accoglimento dell’eccezione di prescrizione. 4.1. Il motivo è manifestamente inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c., per le ragioni già esposte al § 2.1 che precede. 5. Il terzo motivo del ricorso successivo (Benedetti ed all.). Col terzo motivo i ricorrenti successivi censurano il rigetto della domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.. Vi si sostiene che il rigetto sarebbe avvenuto “senza motivare”. 5.1. Il motivo è infondato. La Corte d’appello ha giudicato “inammissibile” la domanda di ingiustificato arricchimento, dopo avere rilevato che il credito degli appellanti era prescritto: statuizione ineccepibile e comunque conforme a diritto, in quanto gli originari attori, avendo avuto a disposizione l’azione di danno ed avendola perduta, non potevano più proporre l’azione di ingiustificato arricchimento, la quale è preclusa quando la domanda principale sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza diprova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico (Sez. U - , Sentenza n. 33954 del 05/12/2023, Rv. 669447 -01). 6. Il quarto motivo del ricorso successivo (Benedetti ed all.). Col quarto motivo è lamentata la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.. Nella illustrazione del motivo i ricorrenti si limitano a dedurre che la Corte d’appello avrebbe dovuto compensarele spese, in ragione delle oscillazioni giurisprudenzialisulla materia oggetto del contendere. 6.1. Il motivo è manifestamente inammissibile: sia perché la scelta di non compensare le spese è insindacabile in sede di legittimità (Cass., Sez. Un., n. 14989 del 2005 e successive conformi), sia perché al momento in cui fu proposto l’appello non vi era nessuna “oscillazione giurisprudenziale” nella consolidata giurisprudenza di questa Corte, alla quale unicamente occorreva badare ex art. 65 ord. giud. Che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da inattuazione delle direttive 75/362, 75/363 e 82/16 fosse decennale e decorresse dal 27.10.1999 questa Corte lo stabilì, a Sezioni Unite, nel 2011, ovvero nove anni prima dell’introduzione del giudizio d’appello, e lo ha costantemente ribadito da allora in poi. Se poi, un singolo Tribunale abbia manifestato una opinione dissenziente, tale circostanza non è propriamente quel che si dice “una oscillazione giurisprudenziale”, e non scusa la scelta di proporre un gravame avverso una sentenza puntualmente conforme ai princìpi stabiliti da questa Corte, senza peraltro nemmeno metterli seriamente in discussione. 7. Le spese del presente giudizio sono regolate come appresso indicato. 7.1. I ricorrenti principali (gruppo “Accordi” ed all.) vanno condannati a rifondere le spese alla Presidenza del Consiglio, in quanto soccombenti. Le spese da essi dovute vanno determinate previo aumento nella misura stabilita dall’art. 4, comma 2, ultimo periodo, d.m. 55/14, e quindi come segue: -) assumendo a base di calcolo lo scaglione di valore compreso tra 26.001 e 52.000 euro; -) individuando quale parametro il valore mediodi euro 4.100 (applicabile ratione temporis, e cioè prima delle modifiche di cui al d.m. 147/22), in virtù dell’elevato numero di ricorrenti; -) tenendo conto che non vi è stato deposito di memoria da parte della Presidenza del Consiglio; -) aumentando il suddetto valore del 30% per ciascuno dei soccombenti successivo al primo (e quindi del 270%), e quindi del 10% per i ricorrenti dall’11° al 30°, e così complessivamente del 470%. Il totale ascende dunque ad euro 23.370.7.2. I ricorrenti successivi (gruppo “Benedetti” ed all.) vanno anch’essi condannati a rifondere le spese alla Presidenza del Consiglioed all’Università di Padova, in quanto soccombenti. Le spese da essi dovute vanno determinate in base ai criteri appena indicati, applicati come segue: -) assumendo a base di calcolo lo scaglione di valore compreso tra 26.001 e 52.000 euro; -) individuando quale parametro il valore minimo di euro 2.051 (applicabile ratione temporis); -) tenendo conto che non vi è stato deposito di memoria da parte della Presidenza del Consiglio, ma vi è stato deposito di memoria da parte dell’Università di Padova; -) aumentando il suddetto valore del 30% per ciascuno dei soccombenti successivo al primo fino al settimo (e quindi del 180%). Il totale ascende dunque ad euro 5.742,8. 7.3. tutti i ricorrenti vanno condannati in favore delle controparti al pagamento della sanzione prevista dall’art. 96, comma terzo, c.p.c.. Essi infatti hanno proposto tesi giuridiche apertamente contrastanti con l’orientamento di questa Corte consolidato orami da più di un decennio. Hanno trascuratocompletamente di confrontarsi col suddetto orientamento. Hanno proposto i ricorsi oggi decisi nel 2022, ed a quella data: -l’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva già proposto e vistosi rigettare 59 ricorsi di identico contenuto; -l’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva già proposto e vistosi rigettare 13 ricorsi di identico contenuto. La condanna è liquidata nel dispositivo. P.q.m. (-) rigetta il ricorsoprincipale; (-) rigetta il ricorsosuccessivo; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (gli ultimi tre quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VISONA' ADRIANA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in solido, alla rifusione in favore della Presidenza del Consigliodelle spese del presente giudizio di legittimità , che si liquid ano nella somma di euro 23.370, oltre spese prenotate a debito; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (gli ultimi tre quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], TASCHETTISILVIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VISONA' ADRIANA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in solido, al pagamento in favore di Presidenza del Consiglio della somma di euro 10.000, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente ordinanza; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], DALL'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in solido, alla rifusione in favore dellaPresidenza del Consiglio delle spese del presente giudizio di legittimità , che si liquidano nella somma di euro 5.742,8; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], DALL'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in solido, al pagamento in favore dellaPresidenza del Consiglio della somma di euro 2.000 , oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente ordinanza; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], DALL'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in solido, alla rifusione in favore dell’Università di Padova delle spese del presente giudizio di legittimità , che si liquidano nella somma di euro 6.942,8; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], DALL'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in solido, al pagamento in favore dell’Università di Padova della somma di euro 2.000, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente ordinanza; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, tanto principali quanto successivi, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a