CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 41839/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2024 della CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con conclusioni scritte, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di occupazione abusiva di circa diciotto meri quadri di terreno pubblico nella piazza "Campo dei fiori", a Roma; l'occupazione era funzionale ad estendere l'area utilizzata come "dehor" del ristorante gestito da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 522 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: sarebbe stato violato il diritto ad una sentenza corrispondente all'accusa, considerato che, nel capo di imputazione, non si faceva riferimento al locale, gestito da [OSCURATO:PERSONA], sito in piazza "Campo dei fiori", bensì ad altro locale sito, sempre in Roma, ma in [OSCURATO:PERSONA]; 2.2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 360 cod. proc. pen.: la misurazione della porzione di piazza invasa integrerebbe un accertamento "non ripetibile", che avrebbe richiesto l'osservanza degli adempimenti previsti dall'art. 360 del codice di diritto; l'omissione determinerebbe l'inutilizzabilità della misurazione; peraltro la misurazione non sarebbe corretta come emergerebbe dalle contraddittorie dichiarazioni del teste Rolfi; 2.3. violazione di legge (artt. 633 e 639-bis cod. pen.) e vizio di motivazione: al ricorrente sarebbe addebitabile esclusivamente l'ampliamento abusivo del 27 luglio 2017, invero modesto, e sanzionabile con il pagamento della indennità di occupazione; si tratterebbe, peraltro, di un'occupazione (a) non permanente, tenuto conto del fatto che i tavoli e le sedie venivano rimossi quotidianamente, (b) non offensiva, tenuto conto della posizione del locale. 2.4. violazione di legge (art. 633 cod. pen.) e vizio di motivazione: gli elementi posti a sostegno della condanna sarebbero contraddittori; 2.5. vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'articolo 131-bis cod. pen.: la stessa avrebbe dovuto essere riconosciuta, tenuto conto che a [OSCURATO:PERSONA] sarebbe addebitabile una sola condotta di invasione, ovvero quella verificatasi il 27 luglio del 2017, mentre le altre invasioni sarebbero riferite all'attività di un precedente amministratore; 2.6. violazione di legge (art. 133 cod. pen.) e vizio di motivazione: il reato contestato, in relazione al tempo in cui era stato commesso, prevedeva una pena alternativa, tuttavia la scelta di applicare la pena detentiva, invece di quella pecuniaria, non sarebbe sorretta da adeguata motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 1.1.Con riferimento alla correlazione tra accusa e sentenza il collegio riafferma che per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051). In sintesi la violazione del diritto ad essere condannati in coerenza con l'accusa è rilevabile quando la condotta ricostruita in sentenza è stata oggetto di effettivo contraddittorio processuale. Nel caso in esame, come correttamente rilevato dalla Corte d'appello (pag. 2 della sentenza impugnata), il ricorrente si è difeso nel corso di tutta la progressione processuale proprio dalla invasione consumata nella piazza romana di "Campo dei fiori", sicché non si è verificata nessuna violazione concreta del diritto di difesa. 1.2. Sono infondate anche le doglianze proposte con il secondo motivo dirette a contestare l'utilizzabilità delle misurazioni dello spazio invaso. La misurazione contestata deve, infatti, essere inquadrata come "rilievo" e non come "accertamento tecnico". Sul punto il collegio riafferma che, mentre il rilievo consiste nell'attività di raccolta di dati pertinenti al reato, l'accertamento tecnico si estende al loro studio e valutazione critica secondo canoni tecnico- scientifici (Sez. 2, n. 34149 del 10/07/2009, Chiesa, Rv. 244950 - 01; Sez. 1, n. 2443 del 13/11/2007, dep. 2008, Pannone, Rv. 239101). Il rilievo, atto urgente, affidato alla polizia giudiziaria consente di raccogliere dati rilevanti per l'accertamento penale, e per essere inquadrato come tale, deve potere essere effettuato senza fare ricorso a specifiche competenze tecnico-scientifiche. Si tratta di una attività svolta dalla polizia giudiziaria e disciplinata dagli artt. 354, 356, del codice di rito; il difensore dell'indagato può assistere alla effettuazione dei rilievi, ma sull'autorità giudiziaria non grava alcun onere di notifica. Deve essere chiarito che il fatto che i rilievi siano "irripetibili", come avviene, di regola, quando si constata lo stato di luoghi che patisce successive modifiche, non implica la loro attrazione nell'area degli accertamenti tecnici irripetibili, i quali, diversamente dai rilievi, sono caratterizzati non solo dalla "irripetibilità" dell'azione investigativa, ma dalla natura tecnico-scientifica dell'accertamento. Ciò che estrae il "rilievo" dall'area di operatività dell'art. 360 cod. proc. pen. non è, dunque, la sua eventuale natura irripetibile, quanto il fatto che lo stesso possa essere svolto senza particolari competenze tecniche.La polizia giudiziaria, quando effettua i rilievi si limita infatti a constatare quanto osservato, ed a riversare i dati rilevati in una annotazione, che, nella misura in cui descrive una situazione "irripetibile" può essere acquisita al fascicolo per il dibattimento (così, tra le altre Sez. 1, n. 23156 del 09/05/2002, Maisto, Rv. 221621, in relazione al prelievo di polvere da sparo, c.d. "stub"; nello stesso senso Sez. 3, n. 26189 del 28/03/2019; c.; Rv. 276081 relativa alla annotazione che descrive lo stato dei luoghi). Nel caso in esame la misurazione della porzione della piazza " Campo dei fiori" invasa da sedie e tavoli del locale di [OSCURATO:PERSONA], come ritenuto legittimamente dalla Corte di appello, è un'attività materiale, che è stata svolta senza fare ricorso a particolari competenze tecnico scientifiche, sicuramente inquadrabile come rilievo e sottratta allo statuto previsto dall'art. 360 cod. proc. pen. . 1.3. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso che contestano la motivazione in ordine alla conferma della responsabilità non superano la soglia di ammissibilità in quanto si risolvono nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove raccolte. In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate - o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Contrariamente a quanto dedotto, la motivazione in ordine alla conferma della responsabilità non si presta a censure ed affronta, in modo persuasivo ed esaustivo, tutte le questioni proposte con l'atto di appello. La Corte di appello ha ritenuto, con motivazione logica ed esente da censure, che le prove raccolte indicassero che [OSCURATO:PERSONA] avesse occupato illegittimamente, per sua attività di ristorazione, parte della piazza di "Campo dei fiori" e che tale fatto non potesse essere inquadrato come "modesto", dato che l'area occupata illegittimamente misurava oltre diciotto metri quadri e che, contrariamente a quanto allegato dalla difesa, non era influente sulla accertamento di responsabilità il pagamento della tassa di occupazione . Si precisava che il fatto che le suppellettili non fossero stabili era una caratteristica dell'invasione che non interrompeva la condotta criminosa, tenuto conto della sistematicità del posizionamento delle suppellettili. Il collegio rileva infine che a [OSCURATO:PERSONA] era stata addebitata solo l'occupazione accertata il 27 luglio 2017, oltre che al mancato ripristino dello stato dei luoghi, modificato da invasioni addebitabili ai precedenti amministratori del locale (pag. 4 della sentenza impugnata).1.4. Non supera al soglia di ammissibilità la contestazione, proposta con il quinto motivo in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.. La doglianza non si confronta con la motivazione offerta dalla Corte d'appello, persuasiva e coerente con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di Cassazione in relazione alla identificazione delle condizioni che devono ricorrere per riconoscere la particolare tenuità del fatto. Alla base della applicazione della causa di non punibilità l'intera motivazione dà conto di una condotta ritenuta, con giustificazione persuasiva, affatto modesta, in quanto reiterata e caratterizzata da un dolo di significativa intensità. Tali circostanze, secondo la Corte di merito, indicano un grado di colpevolezza incompatibile con la concessione dell'invocato beneficio. La motivazione contestata, sul punto, non si presta ad alcuna censura. 1.5. Non è fondato, infine, l'ultimo motivo che contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio. La scelta di applicare la pena detentiva e non quella pecuniaria, come richiesto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], risulta motivata sulla base di una valutazione di complessiva gravità della condotta, desumibile dalla sua persistenza, dalle modalità (era stata interessata un'area significativa della píZ"za), e dalla correlata intensità del dolo. Peraltro, contrariamente a quanto dedotto, dalla pena venivano escluse le condotte di invasione accertate prima del 27 luglio, che venivano ritenute non riferibili a [OSCURATO:PERSONA] (pag. 4 della sentenza impugnata). 2.Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condann