CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 ottobre 2025
Cassazione n. 41421/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] , avverso la sentenza del 05/02/2025 della Corte d'appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udito l’AvvocatoDiego Tranchida, difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l’accoglimento delricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenzaimpugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condannainflitta dal Tribunale di Palermo a [OSCURATO:PERSONA] per i l reato ex art. 81, comma1, 337, cod. pen. descrittonella imputazione. 2. Nel ricorso pres en tato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l’annullamento dellasentenza. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduc e vizio della motivazione nel ravvisare il reato,trascurando che la condotta descritta nell’imputazione fu attuata in un momento successivo allarealizzazione dell’atto di ufficio (l’identificazione dello stesso) e quando gli agenti lo invitavano ad accomodarsi nell’autovettura di servizio per essere condotto in ufficio. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce vizio della motivazione nel giustificare l’ applicazione della recidiva (ritenuta equivalente alle ci rcostanze attenuanti generiche)meramente considerando l’ esistenza dei precedenti penal i senza riferimento al caso concret o e al la valenza del nuovo reato in termini di accresciutapericolosità del condannato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo di ric o rso risulta manifestamente infondato perché non si confronta con la puntuale ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza impugnata.Infatti, la Corte di appello ha precisato che la condotta di [OSCURATO:PERSONA], quale descritta nel capo di imputazione, fu realizzata «nel momentoin cui doveva essere condotto negliuffici di P.G. per il prosieguo dell’attività di identificazione , ossia per rilievi dattiloscopici » e che egli oppose resistenza , aggrappandosi agli sportellisferrando calci e pugni e pronunciando la frase ingiuriosa e minacciosa riportata nel capo di imputazione.Ne deriva che l’imputato oppose resistenza in un momento in cui gli ufficiali della polizia giudiziaria stavano svolgendo la loro attività di ufficio. 2.Invece, il secondo motivo di ricorso è fondato . Il Tribunale non ha motivato l’applicazione della recidiva. Nella sentenza impugnata, la Corte di appello dà atto della richiesta di esclusione della recidiva perché non contestata dal Pubblico ministero, e si osserva che «della recidiva la contestazione risulta da tutti gli atti del processo».In effetti, già nel capo di imputazione risulta contestata la «recidiva, reiterata, specifica e infraquinquennale». Tuttavia, in realtà, la questione posta nel motivo di appello riguarda la adeguatezza della motivazione concernente l’applicazione della recidiva e la Corte di appello non ha risposto. Pertanto, la sentenza impugnata va annullata limitatamente all’applicazione della recidiva con rinvio per nuovo giudiziosul punto. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 28/10/2025 [OSCURATO:PERSONA]