Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 luglio 2024

Cassazione n. 23880/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17211/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del LAZIO - ROMA n. 5926/2021depositata il 24/12/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: 1 [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava la cartella di pagamento n. 09720170128599434 innanzi alla CTP di Roma.

Si costituiva l’Agenzia delle entrate-Riscossione e la CTP, con ordinanza collegiale n. 1854/2019 del 04.07.2019, disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Agenzia delle entrate, con onere di notifica a carico dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

L’Agenzia delle entrate non si costituiva.

La CTP, con sentenza n. 18472/2019 del 20.12.2019, accoglieva il ricorso ed annullava la cartella, “condannando” (come da ricorso) “l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente”.

2. L’Agenzia delle entrate adiva la CTR del Lazio, “chiedendo al giudice d’appello” (sempre come da ricorso) di voler ‘dichiarare la legittimità dell’operato dell’Ufficio, con vittoria di spese e onorari’”; si costituiva la contribuente, concludendo per la declaratoria di inammissibilità e comunque per il rigetto dell’appello dell’Agenzia delle entrate e per la declaratoria di inammissibilità della produzione documentale effettuata dalla medesima.

3. La CTR, con la sentenza in epigrafe, accoglieva l’appello, compensando le spese, sulla base della seguente letterale motivazione:

2. Ritiene la Commissione di dover affermare la sussistenza dell'interesse ad agire dell'Agenzia delle entrate, in considerazione della indubbia volontà espressa dalla appellante al fine di sentir dichiarare la legittimità della cartella di pagamento impugnata dalla società.

3. Deve allora rilevarsi che l'Ufficio, nel presentare l'odierno appello, ha inteso avvalersi del disposto dell'art. 58 comma secondo D.Lgs. 546/92; norma riguardo alla quale più volte la Corte di cassazione ha chiarito che nel contenzioso tributario è espressamente prevista e consentita la produzione di documenti nuovi in appello; con la conseguenza che, fermo il divieto di produzione in grado di appello di prove ulteriori rispetto a quelle già acquisite nel giudizio di primo grado, salvo che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio, i documenti possono essere liberamente prodotti anche in sede di appello pur se preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado (tra le tante Cass. Ord. 3615/2019 e 29087/2018).

Va altresì ricordato che la Corte Costituzionale ha ritenuto la legittimità costituzionale del citato art. 58 con la sentenza n. 199/2017.

Deve infine aggiungersi che la produzione di nuovi documenti in appello non è preclusa alla parte non costituitasi nel giudizio di primo grado: infatti alla mancata costituzione non può seguire una sorta di dichiarazione di contumacia, sì da impedire la possibilità di partecipare pienamente al giudizio di secondo grado onde far valere le proprie ragioni ed esercitare le proprie difese (in tal senso Cass. 21059/2007 e 12088/2011).

4. Tutto ciò premesso deve rilevarsi che la pretesa impositiva, fatta valere dall'Ufficio anche a seguito del provvedimento di sgravio della precedente cartella di pagamento n. 09720080090012784, non costituisce una illegittima duplicazione come invece sostenuto dalla società.

Infatti tale pretesa attiene al pagamento delle spese di lite cui la stessa società era stata condannata all'esito di diversi contenziosi tributari con le seguenti sentenze: […].

5. Ritiene inoltre la Commissione che, ferma la sussistenza dell'interesse dell'Agenzia a sentir dichiarare la legittimità delle avvenute iscrizioni a ruolo a seguito del ricorso introduttivo presentato dalla contribuente, sia altresì legittima la iscrizione a ruolo disposta ai sensi dell'art. 11 DPR 602/1973 stante un fondato pericolo per la riscossione a seguito della ammissione della società al concordato preventivo disposta con la sentenza [del] Tribunale di Roma n. 42/2016.

4. Propone ricorso per cassazione la contribuente con tre motivi, cui replica con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Considerato che:

1. Primo motivo: “Omesso esame circa un punto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti - Inammissibilità dell’appello ex art. 57, d.lgs. 546/1992 e art. 345 c.p.c., nonché per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.”.

1.1. La CTR “ha totalmente ignorato le eccezioni d’inammissibilità dell’appello ex art. 57, D.Lgs. 546/1992 e art. 345 c.p.c., nonché di difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. dell’Ufficio, come sollevate ed ampiamente argomentate dall’odierna ricorrente nelle proprie controdeduzioni (pagg. 3-7) e nella memoria illustrativa (pagg. 1 - 2) […].

Come eccepito dall’odierna ricorrente nei suddetti atti, con l’appello l’Ufficio proponeva un’inammissibile domanda nuova rispetto al giudizio di primo grado, avendo chiesto, per la prima volta in sede di gravame, l’emissione di una sentenza dichiarativa o di mero accertamento, come risulta dalle stesse conclusioni rassegnate dall’Ufficio, che domandava al giudice d’appello di ‘dichiarare la legittimità dell’operato dell’Ufficio, con vittoria di spese e onorari’ (pag. 7 dell’atto d’appello)”.

“La domanda proposta dal contribuente nel primo grado di giudizio ha carattere costitutivo, essendo diretta ad ottenere l’estinzione di un rapporto giuridico […].

In considerazione di quanto sopra, emerge evidente come il proposto appello fosse inammissibile, avendo [l’Agenzia] proposto una domanda nuova di tipo dichiarativo-accertativo e richiesto l’emissione di una consequenziale sentenza dichiarativa o di mero accertamento, evidentemente in contrasto con la sentenza di primo grado, che invece è di tipo costituivo per aver estinto il rapporto giuridico sotteso alla cartella di pagamento […].

Ma il giudice ha omesso di esaminare tale questione e di pronunciarsi sulla stessa […]”.

“Inoltre, la ricorrente eccepiva l’inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 57 D.Lgs. 546/1992 e dell’art. 345 c.p.c., anche sotto il profilo delle eccezioni proposte dall’Ufficio, tutte caratterizzate dalla palese situazione di novità rispetto al primo grado di giudizio, dove nessuna difesa era stata svolta”.

“Ma anche tale questione non veniva esaminata dal giudice d’appello che travisava addirittura le difese dell’odierna ricorrente […]”.

“[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva altresì eccepito l’inammissibilità dell’appello per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. […].

Nei gradi di impugnazione, l’interesse ad agire si sovrappone e si risolve nel concetto di soccombenza, ossia nel pregiudizio concreto che al soggetto è stato causato dalla sentenza che va ad impugnare”.

“Il giudice del gravame ha ignorato che, come evidenziato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nelle controdeduzioni, tale pregiudizio non poteva essere rimosso nemmeno nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda proposta in appello dalla Agenzia delle entrate […] posto che, per effetto di tale accoglimento, il giudice d’appello avrebbe potuto, al più, con sentenza dichiarativa, dichiarare la legittimità dell’operato dell’Ufficio […]”.

1.2. Il motivo è inammissibile.

Esso –che, di per sé, in violazione dei principi di precisione ed autosufficienza, non riporta testualmente le difese esperite in specie, ma non solo, dalla contribuente innanzi alla CTR – non denuncia l’omesso esame da parte di quest’ultima di alcun fatto storico: unico vizio rilevante agli effetti del paradigma censorio rubricato.

Ed invero – come da costante giurisprudenza di legittimità (Sez. 6-1, Ordinanza n. 2268 del 26/01/2022, Rv. 663758-01) –“l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 143 del 2012, prevede l'‘omesso esame’ come riferito ad ‘un fatto decisivo per il giudizio’ ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, non assimilabile in alcun modo a ‘questioni’ o ‘argomentazioni’ che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate”.

Sotto altro profilo, neppure corrisponde al vero che la CTR abbia omesso di considerare le questioni pregiudiziali sollevate dalla contribuente: ragion per cui il motivo sarebbe comunque manifestamente infondato, finanche qualora, al di là del paradigma evocato in rubrica, lo si volesse ortopedicamente ricondurre ad una denuncia di omessa pronuncia ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.

Non è ravvisabile alcuna omissione, “a fortiori” “sub specie” di un’omessa pronuncia.

Al secondo capoverso del par. 1, infatti, la CTR espressamente rammenta che “nell'odierno giudizio si è costituita la società evidenziando anche [con] memori[a] […] i seguenti motivi: a) l'appello dell'Ufficio è inammissibile nel suo costituire una domanda nuova di natura meramente dichiarativa; b) la appellante Agenzia è inoltre priva di interesse ad agire”; nel par. 2, la CTR offre esplicita risposta a tali questioni, “afferma[ndo] la sussistenza dell'interesse ad agire dell'Agenzia delle entrate, in considerazione della indubbia volontà espressa dalla appellante al fine di sentir dichiarare la legittimità della cartella di pagamento impugnata dalla società”.

In altre parole, secondo la CTR, la richiesta dell’Agenzia di veder confermata la legittimità del proprio operato, per il fatto di tradursi nella richiesta di “sentir dichiarare la legittimità della cartella di pagamento”, per un verso, è ammissibile e, per altro verso, ne manifesta l’interesse ad agire.

Né, osservasi comunque “ad abundantiam”, siffatta conclusione è affetta dagli errori “in iure” che la contribuente le rimprovera.

Occorre premettere che, “nel giudizio tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, previsto all'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, riguarda le eccezioni sostanziali in senso stretto, ovvero quelle per cui la legge riserva espressamente alla parte il potere di rilevazione o quelle in cui si fa valere un fatto modificativo, estintivo o impeditivo della pretesa fiscale, ma non le eccezioni in senso improprio, tra le quali rientra l'eccezione di intempestività del ricorso che, integrando una mera sollecitazione difensiva in replica, è rilevabile d'ufficio, anche in sede di legittimità” (Sez. 5, n. 30227 del 14/10/2022, Rv. 666084-01).

In via di ulteriore elaborazione di tale principio rispetto, precipuamente, alla fattispecie che ne occupa, la domanda d’annullamento di un atto tributario ha bensì natura costitutiva, mirando ad eliminare l’atto dal mondo giuridico, ma sul presupposto dell’illegittimità dello stesso, affermata con l’impugnazione e perciò dedotta ad oggetto di previa, pur implicita, richiesta di conforme accertamento; talché, anche in caso di omessa costituzione in primo grado, sussistono legittimazione ed interesse dell’Amministrazione finanziaria a sostenere, in appello, la legittimità dell’atto onde paralizzare la (ed in tal guisa resistere alla) domanda avversaria, senza che ciò determini violazione degli artt. 57 D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 345 cod. proc. civ., atteso che da parte della stessa non ricorre la proposizione di una domanda od eccezione in senso proprio, ma l’esercizio di mere difese.

Sotto altro profilo, la questione della produzione di documenti nuovi solo in appello da parte dell’Agenzia, che il motivo assume frutto di travisamento da parte della CTR, risulta invece stata divisata finanche nelle conclusioni della contribuente in appello, alla stregua della narrativa dello stesso ricorso (p. 3: “In via istruttoria[,] dichiarare l’inammissibilità della produzione documentale della Agenzia delle entrate”).

Anche in questo caso, la decisione della CTR è immune da censure, alla stregua, peraltro, di specifica giurisprudenza sul punto (cfr. ad es.

Sez. 6-5, n. 17120 del 03/05/2017), anche massimata: “Nel processo tributario, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, la parte può produrre in appello prove documentali, anche se preesistenti al giudizio di primo grado e pure se, in quest'ultimo giudizio, era rimasta contumace” (Sez. 5, n. 29087 del 13/11/2018, Rv. 651276-01).

Donde è espressamente a ribadirsi che l'art. 58 D.Lgs. n. 546 del 1992, consentendo senza limiti la produzione di documenti in appello, pur se già disponibili in precedenza, non osta a che siffatta produzione sia effettuata dalla parte non costituita in primo grado.

2. Secondo motivo: “Omesso esame circa punti decisivi del giudizio che [sono] stat[i] oggetto di discussione tra le parti. - Violazione dell’art. 115 c.p.c. - Travisamento dei fatti - Illegittimità della duplicazione della pretesa impositiva”.

2.1. In ordine al merito della pretesa impositiva, la CTR è caduta in travisamento.

“Ebbene, mentre all’esito del giudizio d’appello è risultato pacifico e comprovato, come dedotto nelle controdeduzioni e nelle memorie illustrative di parte ricorrente, che la gran parte delle pretese creditorie di cui all’impugnata cartella coincidono con quelle portate dalla cartella n. 09720080090012784, costituendone l’esatta duplicazione, il giudice d’appello, ignorando le risultanze processuali, ovvero travisandole, si è limitato nel merito ad affermare, erroneamente, che la pretesa impositiva ‘non costituisce una illegittima duplicazione […]’”.

“Ma tale motivazione è erronea e smentita ‘per tabulas’, ovvero dai documenti prodotti in giudizio, nonché dalle stesse ammissioni dell’Agenzia delle entrate (pag. 5 dell’atto di appello), che riconosce espressamente che i ruoli indicati ai nn. 1, 3, 4, 5 e 6 dell’impugnata cartella coincidono, rappresentandone la duplicazione, con quelli contenuti nella suddetta cartella n. 09720080090012784, come peraltro specificato nella stessa cartella impugnata (prodotta nel primo grado di giudizio) […].

Invero, solo alcuni dei ruoli attengono al pagamento delle spese di lite specificate dal giudice d’appello, come peraltro ammesso dallo stesso Ufficio (pagg. 4 - 5 dell’atto d’appello)”.

Inoltre, “come dimostra l’estratto dei ruoli della cartella n. 09720080090012784, depositato nel giudizio d’appello (doc. 1 della nota di deposito del 10.11.2021), le pretese tributarie di cui all’impugnata cartella coincidono esattamente con quelle della cartella n. 09720080090012784, come comprovato dai codici tributo, dai relativi anni d’imposta, dalle descrizioni delle pretese e dai relativi importi esposti nell’estratto […]”.

“I suddetti ruoli della cartella impugnata, coincidenti con quelli portati dalla cartella n. 09720080090012784, erano già stati annullati dalla Agenzia delle entrate, come comprovato dai provvedimenti di annullamento dei ruoli della cartella n. 09720080090012784 depositati nel giudizio d’appello (doc. 2 della nota di deposito del 10.11.2021).

Ne consegue evidente la nullità e l’illegittimità della reiscrizione di ruoli ormai estinti […]”.

Peraltro, i ruoli annullati “sono stati reiscritti e resi esecutivi in data 23 e 24 maggio 2017, come risulta nella suddetta sezione, quando le pretese tributarie ‘de quibus’, riferite agli anni d’imposta 2003 e 2004, erano ormai tutte prescritte, come già sostenuto dalla ricorrente […]”.

Infine, “alla conferma dell’illegittima duplicazione dei ruoli concorre anche la condotta processuale tenuta dall’Ufficio nel giudizio avente ad oggetto la cartella n. 09720080090012784, laddove, dinanzi alla Corte di cassazione (n. 23530/2013 R.G.), in contrasto con l’assunto ‘ex adverso’ sostenuto nel presente giudizio, secondo cui i ruoli della cartella ‘de qua’ sarebbero sostituivi di quelli, annullati, portati dalla cartella n. 09720080090012784, l’Ufficio si è opposto alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere per l’intervenuto annullamento dei ruoli di cui alla suddetta cartella (doc. 4 della nota di deposito del 10.11.2021), dichiarazione richiesta invece dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (doc. 3 della nota di deposito del 10.11.2021), così pretendendo di conservare l’efficacia dei ruoli di cui alla cartella n. 09720080090012784, unitamente a quelli, coincidenti con i primi, reiscritti nella cartella impugnata nel presente giudizio, con conseguente ed illegittima duplicazione delle pretese”.

2.2. Il motivo è inammissibile.

Esso è totalmente privo di precisione ed autosufficienza: non riproducendo né la cartella di pagamento per cui è causa, né gli atti amministrativi e processuali citati nel corso della sua illustrazione, non mette questa Suprema Corte nella materiale condizione di poter apprezzare la fondatezza, o meno, della censura.

Esso, inoltre, non deduce alcun fatto storico di cui la CTR avrebbe omesso l’esame; anzi, contraddittoriamente, e di per sé comunque irritualmente, cumula la denuncia di omesso esame ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. con i pretesi vizi di “violazione dell’art. 115 c.p.c.” e di “travisamento dei fatti”, rendendo per ciò solo conto di un’effettiva disamina, da parte della CTR, delle allegazioni in fatto compiute dalle parti.

Peraltro, il “travisamento dei fatti” –che, come subito si vedrà, non sussiste neppure qualora lo si avesse a riqualificare come un travisamento delle prove –è di per se stesso irritualmente dedotto, alla luce del recente insegnamento secondo cui “il travisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale” (Sez.

U, n. 5792 del 05/03/2024, Rv. 670391-01)”.

Ora, alla stregua del suo stesso tenore letterale, il motivo si duole di un’asserita erroneità – siccome “smentita ‘per tabulas’” da non meglio descritti “documenti prodotti in giudizio” e non meglio circostanziate “ammissioni dell’Agenzia delle entrate” – della “motivazione” espressa dalla CTR a fondamento del giudizio in ordine all’esclusione di duplicazioni di pretese impositive, in tal guisa denunciando un vizio non consentito dall’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.

Sotto altro profilo, esso patentemente sollecita a questa Suprema Corte un nuovo e più favorevole, per la contribuente, giudizio “in fatto”, già compiuto dalla CTR.

Infine, comunque, esso non si confronta con la specifica motivazione enunciata da quest’ultima, la quale, tenuto espressamente conto del “provvedimento di sgravio della precedente cartella di pagamento n. 09720080090012784”, esclude alcuna duplicazione delle pretese, individuando, giusta uno specifico elenco di per se stesso non contestato, le singole sentenze recanti condanna della contribuente alle spese per somme confluite nella cartella oggetto di giudizio.

3. Con il terzo motivo si denuncia: “Omesso esame circa punti decisivi del giudizio che [sono] stat[i] oggetto di discussione tra le parti - Violazione dell’art. 11, comma 3[,] del dpr 602/1973 - Illegittimità dell’iscrizione a titolo straordinario”.

3.1. Nel caso di specie, a tenore del motivo, non sarebbe stato provato il fondato pericolo per la riscossione, apoditticamente ritenuto dalla CTR in ragione della sola ammissione della contribuente al concordato preventivo.

“Ne consegue” – recita il motivo – “il difetto di motivazione dell'impugnata cartella rispetto alle cause che legittimano l'iscrizione a ruolo straordinari[o], con conseguente nullità ed illegittimità della cartella ‘de qua’ per difetto di motivazione, erroneamente disattesa dal giudice del gravame.

Anche sotto questo profilo, emerge evidente la nullità, erroneità ed illegittimità dell'impugnata sentenza”.

3.2. Il motivo – che, in disparte l’affermazione secondo cui la CTR avrebbe ritenuto apoditticamente provato il fondato pericolo per la riscossione, è chiaramente volto, alla luce del tenore dello sviluppo argomentativo, a censurare soltanto la mancanza di motivazione della cartella sul punto del fondato pericolo – è inammissibile.

Come i precedenti, anch’esso –che di per sé neppure riproduce la cartella oggetto di causa (cfr. Sez. 5, n. 2928 del 13/02/2015, Rv. 634343-01: “In tema di contenzioso tributario, è inammissibile, per difetto di autosufficienza, il ricorso per cassazione ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., avverso la sentenza che abbia ritenuto correttamente motivato l'atto impositivo, qualora non sia trascritta la motivazione di quest'ultimo, precludendo, pertanto, al giudice di legittimità ogni valutazione”; Sez. 5, n. 16147 del 28/06/2017, Rv. 644703-01: “In base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall'art. 366 c.p.c., nel giudizio tributario, qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo del vizio di motivazione nel giudizio sulla congruità della motivazione dell'avviso di accertamento, è necessario che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso, che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentire la verifica della censura esclusivamente mediante l'esame del ricorso”) –non denuncia alcun fatto storico che la CTR avrebbe omesso di considerare.

Sotto altro profilo, poiché la CTR rileva, al secondo capoverso del par. 1, avere la contribuente eccepito che “d) non sussistono comunque le condizioni per disporre l'iscrizione a ruolo a titolo straordinario”, esso – per ciò solo incorrendo in violazione del principio di autosufficienza –non esplicita donde, già nel primo e di poi nel secondo grado di giudizio, sia stato invece dedotto “il difetto di motivazione dell'impugnata cartella rispetto alle cause che legittimano l'iscrizione a ruolo straordinari[o]”.

4. In definitiva, il ricorso va integralmente rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate come in dispositivo in favore dell’Agenzia controricorrente.

Sussistono nondimeno i presupposti processuali affinché la contribuente sia tenuta al versamento del cd. doppio contributo unificato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese processuali che li

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17211/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del LAZIO - ROMA n. 5926/2021depositata il 24/12/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1 [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava la cartella di pagamento n. 09720170128599434 innanzi alla CTP di Roma. Si costituiva l’Agenzia delle entrate-Riscossione e la CTP, con ordinanza collegiale n. 1854/2019 del 04.07.2019, disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Agenzia delle entrate, con onere di notifica a carico dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. L’Agenzia delle entrate non si costituiva. La CTP, con sentenza n. 18472/2019 del 20.12.2019, accoglieva il ricorso ed annullava la cartella, “condannando” (come da ricorso) “l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente”. 2. L’Agenzia delle entrate adiva la CTR del Lazio, “chiedendo al giudice d’appello” (sempre come da ricorso) di voler ‘dichiarare la legittimità dell’operato dell’Ufficio, con vittoria di spese e onorari’”; si costituiva la contribuente, concludendo per la declaratoria di inammissibilità e comunque per il rigetto dell’appello dell’Agenzia delle entrate e per la declaratoria di inammissibilità della produzione documentale effettuata dalla medesima. 3. La CTR, con la sentenza in epigrafe, accoglieva l’appello, compensando le spese, sulla base della seguente letterale motivazione: 2. Ritiene la Commissione di dover affermare la sussistenza dell'interesse ad agire dell'Agenzia delle entrate, in considerazione della indubbia volontà espressa dalla appellante al fine di sentir dichiarare la legittimità della cartella di pagamento impugnata dalla società. 3. Deve allora rilevarsi che l'Ufficio, nel presentare l'odierno appello, ha inteso avvalersi del disposto dell'art. 58 comma secondo D.Lgs. 546/92; norma riguardo alla quale più volte la Corte di cassazione ha chiarito che nel contenzioso tributario è espressamente prevista e consentita la produzione di documenti nuovi in appello; con la conseguenza che, fermo il divieto di produzione in grado di appello di prove ulteriori rispetto a quelle già acquisite nel giudizio di primo grado, salvo che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio, i documenti possono essere liberamente prodotti anche in sede di appello pur se preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado (tra le tante Cass. Ord. 3615/2019 e 29087/2018). Va altresì ricordato che la Corte Costituzionale ha ritenuto la legittimità costituzionale del citato art. 58 con la sentenza n. 199/2017. Deve infine aggiungersi che la produzione di nuovi documenti in appello non è preclusa alla parte non costituitasi nel giudizio di primo grado: infatti alla mancata costituzione non può seguire una sorta di dichiarazione di contumacia, sì da impedire la possibilità di partecipare pienamente al giudizio di secondo grado onde far valere le proprie ragioni ed esercitare le proprie difese (in tal senso Cass. 21059/2007 e 12088/2011). 4. Tutto ciò premesso deve rilevarsi che la pretesa impositiva, fatta valere dall'Ufficio anche a seguito del provvedimento di sgravio della precedente cartella di pagamento n. 09720080090012784, non costituisce una illegittima duplicazione come invece sostenuto dalla società. Infatti tale pretesa attiene al pagamento delle spese di lite cui la stessa società era stata condannata all'esito di diversi contenziosi tributari con le seguenti sentenze: […]. 5. Ritiene inoltre la Commissione che, ferma la sussistenza dell'interesse dell'Agenzia a sentir dichiarare la legittimità delle avvenute iscrizioni a ruolo a seguito del ricorso introduttivo presentato dalla contribuente, sia altresì legittima la iscrizione a ruolo disposta ai sensi dell'art. 11 DPR 602/1973 stante un fondato pericolo per la riscossione a seguito della ammissione della società al concordato preventivo disposta con la sentenza [del] Tribunale di Roma n. 42/2016. 4. Propone ricorso per cassazione la contribuente con tre motivi, cui replica con controricorso l’Agenzia delle entrate. Considerato che: 1. Primo motivo: “Omesso esame circa un punto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti - Inammissibilità dell’appello ex art. 57, d.lgs. 546/1992 e art. 345 c.p.c., nonché per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.”. 1.1. La CTR “ha totalmente ignorato le eccezioni d’inammissibilità dell’appello ex art. 57, D.Lgs. 546/1992 e art. 345 c.p.c., nonché di difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. dell’Ufficio, come sollevate ed ampiamente argomentate dall’odierna ricorrente nelle proprie controdeduzioni (pagg. 3-7) e nella memoria illustrativa (pagg. 1 - 2) […]. Come eccepito dall’odierna ricorrente nei suddetti atti, con l’appello l’Ufficio proponeva un’inammissibile domanda nuova rispetto al giudizio di primo grado, avendo chiesto, per la prima volta in sede di gravame, l’emissione di una sentenza dichiarativa o di mero accertamento, come risulta dalle stesse conclusioni rassegnate dall’Ufficio, che domandava al giudice d’appello di ‘dichiarare la legittimità dell’operato dell’Ufficio, con vittoria di spese e onorari’ (pag. 7 dell’atto d’appello)”. “La domanda proposta dal contribuente nel primo grado di giudizio ha carattere costitutivo, essendo diretta ad ottenere l’estinzione di un rapporto giuridico […]. In considerazione di quanto sopra, emerge evidente come il proposto appello fosse inammissibile, avendo [l’Agenzia] proposto una domanda nuova di tipo dichiarativo-accertativo e richiesto l’emissione di una consequenziale sentenza dichiarativa o di mero accertamento, evidentemente in contrasto con la sentenza di primo grado, che invece è di tipo costituivo per aver estinto il rapporto giuridico sotteso alla cartella di pagamento […]. Ma il giudice ha omesso di esaminare tale questione e di pronunciarsi sulla stessa […]”. “Inoltre, la ricorrente eccepiva l’inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 57 D.Lgs. 546/1992 e dell’art. 345 c.p.c., anche sotto il profilo delle eccezioni proposte dall’Ufficio, tutte caratterizzate dalla palese situazione di novità rispetto al primo grado di giudizio, dove nessuna difesa era stata svolta”. “Ma anche tale questione non veniva esaminata dal giudice d’appello che travisava addirittura le difese dell’odierna ricorrente […]”. “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva altresì eccepito l’inammissibilità dell’appello per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. […]. Nei gradi di impugnazione, l’interesse ad agire si sovrappone e si risolve nel concetto di soccombenza, ossia nel pregiudizio concreto che al soggetto è stato causato dalla sentenza che va ad impugnare”. “Il giudice del gravame ha ignorato che, come evidenziato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nelle controdeduzioni, tale pregiudizio non poteva essere rimosso nemmeno nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda proposta in appello dalla Agenzia delle entrate […] posto che, per effetto di tale accoglimento, il giudice d’appello avrebbe potuto, al più, con sentenza dichiarativa, dichiarare la legittimità dell’operato dell’Ufficio […]”. 1.2. Il motivo è inammissibile. Esso –che, di per sé, in violazione dei principi di precisione ed autosufficienza, non riporta testualmente le difese esperite in specie, ma non solo, dalla contribuente innanzi alla CTR – non denuncia l’omesso esame da parte di quest’ultima di alcun fatto storico: unico vizio rilevante agli effetti del paradigma censorio rubricato. Ed invero – come da costante giurisprudenza di legittimità (Sez. 6-1, Ordinanza n. 2268 del 26/01/2022, Rv. 663758-01) –“l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 143 del 2012, prevede l'‘omesso esame’ come riferito ad ‘un fatto decisivo per il giudizio’ ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, non assimilabile in alcun modo a ‘questioni’ o ‘argomentazioni’ che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate”. Sotto altro profilo, neppure corrisponde al vero che la CTR abbia omesso di considerare le questioni pregiudiziali sollevate dalla contribuente: ragion per cui il motivo sarebbe comunque manifestamente infondato, finanche qualora, al di là del paradigma evocato in rubrica, lo si volesse ortopedicamente ricondurre ad una denuncia di omessa pronuncia ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Non è ravvisabile alcuna omissione, “a fortiori” “sub specie” di un’omessa pronuncia. Al secondo capoverso del par. 1, infatti, la CTR espressamente rammenta che “nell'odierno giudizio si è costituita la società evidenziando anche [con] memori[a] […] i seguenti motivi: a) l'appello dell'Ufficio è inammissibile nel suo costituire una domanda nuova di natura meramente dichiarativa; b) la appellante Agenzia è inoltre priva di interesse ad agire”; nel par. 2, la CTR offre esplicita risposta a tali questioni, “afferma[ndo] la sussistenza dell'interesse ad agire dell'Agenzia delle entrate, in considerazione della indubbia volontà espressa dalla appellante al fine di sentir dichiarare la legittimità della cartella di pagamento impugnata dalla società”. In altre parole, secondo la CTR, la richiesta dell’Agenzia di veder confermata la legittimità del proprio operato, per il fatto di tradursi nella richiesta di “sentir dichiarare la legittimità della cartella di pagamento”, per un verso, è ammissibile e, per altro verso, ne manifesta l’interesse ad agire. Né, osservasi comunque “ad abundantiam”, siffatta conclusione è affetta dagli errori “in iure” che la contribuente le rimprovera. Occorre premettere che, “nel giudizio tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, previsto all'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, riguarda le eccezioni sostanziali in senso stretto, ovvero quelle per cui la legge riserva espressamente alla parte il potere di rilevazione o quelle in cui si fa valere un fatto modificativo, estintivo o impeditivo della pretesa fiscale, ma non le eccezioni in senso improprio, tra le quali rientra l'eccezione di intempestività del ricorso che, integrando una mera sollecitazione difensiva in replica, è rilevabile d'ufficio, anche in sede di legittimità” (Sez. 5, n. 30227 del 14/10/2022, Rv. 666084-01). In via di ulteriore elaborazione di tale principio rispetto, precipuamente, alla fattispecie che ne occupa, la domanda d’annullamento di un atto tributario ha bensì natura costitutiva, mirando ad eliminare l’atto dal mondo giuridico, ma sul presupposto dell’illegittimità dello stesso, affermata con l’impugnazione e perciò dedotta ad oggetto di previa, pur implicita, richiesta di conforme accertamento; talché, anche in caso di omessa costituzione in primo grado, sussistono legittimazione ed interesse dell’Amministrazione finanziaria a sostenere, in appello, la legittimità dell’atto onde paralizzare la (ed in tal guisa resistere alla) domanda avversaria, senza che ciò determini violazione degli artt. 57 D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 345 cod. proc. civ., atteso che da parte della stessa non ricorre la proposizione di una domanda od eccezione in senso proprio, ma l’esercizio di mere difese. Sotto altro profilo, la questione della produzione di documenti nuovi solo in appello da parte dell’Agenzia, che il motivo assume frutto di travisamento da parte della CTR, risulta invece stata divisata finanche nelle conclusioni della contribuente in appello, alla stregua della narrativa dello stesso ricorso (p. 3: “In via istruttoria[,] dichiarare l’inammissibilità della produzione documentale della Agenzia delle entrate”). Anche in questo caso, la decisione della CTR è immune da censure, alla stregua, peraltro, di specifica giurisprudenza sul punto (cfr. ad es. Sez. 6-5, n. 17120 del 03/05/2017), anche massimata: “Nel processo tributario, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, la parte può produrre in appello prove documentali, anche se preesistenti al giudizio di primo grado e pure se, in quest'ultimo giudizio, era rimasta contumace” (Sez. 5, n. 29087 del 13/11/2018, Rv. 651276-01). Donde è espressamente a ribadirsi che l'art. 58 D.Lgs. n. 546 del 1992, consentendo senza limiti la produzione di documenti in appello, pur se già disponibili in precedenza, non osta a che siffatta produzione sia effettuata dalla parte non costituita in primo grado. 2. Secondo motivo: “Omesso esame circa punti decisivi del giudizio che [sono] stat[i] oggetto di discussione tra le parti. - Violazione dell’art. 115 c.p.c. - Travisamento dei fatti - Illegittimità della duplicazione della pretesa impositiva”. 2.1. In ordine al merito della pretesa impositiva, la CTR è caduta in travisamento. “Ebbene, mentre all’esito del giudizio d’appello è risultato pacifico e comprovato, come dedotto nelle controdeduzioni e nelle memorie illustrative di parte ricorrente, che la gran parte delle pretese creditorie di cui all’impugnata cartella coincidono con quelle portate dalla cartella n. 09720080090012784, costituendone l’esatta duplicazione, il giudice d’appello, ignorando le risultanze processuali, ovvero travisandole, si è limitato nel merito ad affermare, erroneamente, che la pretesa impositiva ‘non costituisce una illegittima duplicazione […]’”. “Ma tale motivazione è erronea e smentita ‘per tabulas’, ovvero dai documenti prodotti in giudizio, nonché dalle stesse ammissioni dell’Agenzia delle entrate (pag. 5 dell’atto di appello), che riconosce espressamente che i ruoli indicati ai nn. 1, 3, 4, 5 e 6 dell’impugnata cartella coincidono, rappresentandone la duplicazione, con quelli contenuti nella suddetta cartella n. 09720080090012784, come peraltro specificato nella stessa cartella impugnata (prodotta nel primo grado di giudizio) […]. Invero, solo alcuni dei ruoli attengono al pagamento delle spese di lite specificate dal giudice d’appello, come peraltro ammesso dallo stesso Ufficio (pagg. 4 - 5 dell’atto d’appello)”. Inoltre, “come dimostra l’estratto dei ruoli della cartella n. 09720080090012784, depositato nel giudizio d’appello (doc. 1 della nota di deposito del 10.11.2021), le pretese tributarie di cui all’impugnata cartella coincidono esattamente con quelle della cartella n. 09720080090012784, come comprovato dai codici tributo, dai relativi anni d’imposta, dalle descrizioni delle pretese e dai relativi importi esposti nell’estratto […]”. “I suddetti ruoli della cartella impugnata, coincidenti con quelli portati dalla cartella n. 09720080090012784, erano già stati annullati dalla Agenzia delle entrate, come comprovato dai provvedimenti di annullamento dei ruoli della cartella n. 09720080090012784 depositati nel giudizio d’appello (doc. 2 della nota di deposito del 10.11.2021). Ne consegue evidente la nullità e l’illegittimità della reiscrizione di ruoli ormai estinti […]”. Peraltro, i ruoli annullati “sono stati reiscritti e resi esecutivi in data 23 e 24 maggio 2017, come risulta nella suddetta sezione, quando le pretese tributarie ‘de quibus’, riferite agli anni d’imposta 2003 e 2004, erano ormai tutte prescritte, come già sostenuto dalla ricorrente […]”. Infine, “alla conferma dell’illegittima duplicazione dei ruoli concorre anche la condotta processuale tenuta dall’Ufficio nel giudizio avente ad oggetto la cartella n. 09720080090012784, laddove, dinanzi alla Corte di cassazione (n. 23530/2013 R.G.), in contrasto con l’assunto ‘ex adverso’ sostenuto nel presente giudizio, secondo cui i ruoli della cartella ‘de qua’ sarebbero sostituivi di quelli, annullati, portati dalla cartella n. 09720080090012784, l’Ufficio si è opposto alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere per l’intervenuto annullamento dei ruoli di cui alla suddetta cartella (doc. 4 della nota di deposito del 10.11.2021), dichiarazione richiesta invece dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (doc. 3 della nota di deposito del 10.11.2021), così pretendendo di conservare l’efficacia dei ruoli di cui alla cartella n. 09720080090012784, unitamente a quelli, coincidenti con i primi, reiscritti nella cartella impugnata nel presente giudizio, con conseguente ed illegittima duplicazione delle pretese”. 2.2. Il motivo è inammissibile. Esso è totalmente privo di precisione ed autosufficienza: non riproducendo né la cartella di pagamento per cui è causa, né gli atti amministrativi e processuali citati nel corso della sua illustrazione, non mette questa Suprema Corte nella materiale condizione di poter apprezzare la fondatezza, o meno, della censura. Esso, inoltre, non deduce alcun fatto storico di cui la CTR avrebbe omesso l’esame; anzi, contraddittoriamente, e di per sé comunque irritualmente, cumula la denuncia di omesso esame ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. con i pretesi vizi di “violazione dell’art. 115 c.p.c.” e di “travisamento dei fatti”, rendendo per ciò solo conto di un’effettiva disamina, da parte della CTR, delle allegazioni in fatto compiute dalle parti. Peraltro, il “travisamento dei fatti” –che, come subito si vedrà, non sussiste neppure qualora lo si avesse a riqualificare come un travisamento delle prove –è di per se stesso irritualmente dedotto, alla luce del recente insegnamento secondo cui “il travisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale” (Sez. U, n. 5792 del 05/03/2024, Rv. 670391-01)”. Ora, alla stregua del suo stesso tenore letterale, il motivo si duole di un’asserita erroneità – siccome “smentita ‘per tabulas’” da non meglio descritti “documenti prodotti in giudizio” e non meglio circostanziate “ammissioni dell’Agenzia delle entrate” – della “motivazione” espressa dalla CTR a fondamento del giudizio in ordine all’esclusione di duplicazioni di pretese impositive, in tal guisa denunciando un vizio non consentito dall’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. Sotto altro profilo, esso patentemente sollecita a questa Suprema Corte un nuovo e più favorevole, per la contribuente, giudizio “in fatto”, già compiuto dalla CTR. Infine, comunque, esso non si confronta con la specifica motivazione enunciata da quest’ultima, la quale, tenuto espressamente conto del “provvedimento di sgravio della precedente cartella di pagamento n. 09720080090012784”, esclude alcuna duplicazione delle pretese, individuando, giusta uno specifico elenco di per se stesso non contestato, le singole sentenze recanti condanna della contribuente alle spese per somme confluite nella cartella oggetto di giudizio. 3. Con il terzo motivo si denuncia: “Omesso esame circa punti decisivi del giudizio che [sono] stat[i] oggetto di discussione tra le parti - Violazione dell’art. 11, comma 3[,] del dpr 602/1973 - Illegittimità dell’iscrizione a titolo straordinario”. 3.1. Nel caso di specie, a tenore del motivo, non sarebbe stato provato il fondato pericolo per la riscossione, apoditticamente ritenuto dalla CTR in ragione della sola ammissione della contribuente al concordato preventivo. “Ne consegue” – recita il motivo – “il difetto di motivazione dell'impugnata cartella rispetto alle cause che legittimano l'iscrizione a ruolo straordinari[o], con conseguente nullità ed illegittimità della cartella ‘de qua’ per difetto di motivazione, erroneamente disattesa dal giudice del gravame. Anche sotto questo profilo, emerge evidente la nullità, erroneità ed illegittimità dell'impugnata sentenza”. 3.2. Il motivo – che, in disparte l’affermazione secondo cui la CTR avrebbe ritenuto apoditticamente provato il fondato pericolo per la riscossione, è chiaramente volto, alla luce del tenore dello sviluppo argomentativo, a censurare soltanto la mancanza di motivazione della cartella sul punto del fondato pericolo – è inammissibile. Come i precedenti, anch’esso –che di per sé neppure riproduce la cartella oggetto di causa (cfr. Sez. 5, n. 2928 del 13/02/2015, Rv. 634343-01: “In tema di contenzioso tributario, è inammissibile, per difetto di autosufficienza, il ricorso per cassazione ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., avverso la sentenza che abbia ritenuto correttamente motivato l'atto impositivo, qualora non sia trascritta la motivazione di quest'ultimo, precludendo, pertanto, al giudice di legittimità ogni valutazione”; Sez. 5, n. 16147 del 28/06/2017, Rv. 644703-01: “In base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall'art. 366 c.p.c., nel giudizio tributario, qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo del vizio di motivazione nel giudizio sulla congruità della motivazione dell'avviso di accertamento, è necessario che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso, che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentire la verifica della censura esclusivamente mediante l'esame del ricorso”) –non denuncia alcun fatto storico che la CTR avrebbe omesso di considerare. Sotto altro profilo, poiché la CTR rileva, al secondo capoverso del par. 1, avere la contribuente eccepito che “d) non sussistono comunque le condizioni per disporre l'iscrizione a ruolo a titolo straordinario”, esso – per ciò solo incorrendo in violazione del principio di autosufficienza –non esplicita donde, già nel primo e di poi nel secondo grado di giudizio, sia stato invece dedotto “il difetto di motivazione dell'impugnata cartella rispetto alle cause che legittimano l'iscrizione a ruolo straordinari[o]”. 4. In definitiva, il ricorso va integralmente rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate come in dispositivo in favore dell’Agenzia controricorrente. Sussistono nondimeno i presupposti processuali affinché la contribuente sia tenuta al versamento del cd. doppio contributo unificato. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese processuali che li
Sentenza Cassazione n. 23880/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris