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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 dicembre 2023

Cassazione n. 02453/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino, che, previa concessione della sospensione condizionale della pena, ha confermato l'affermazione di reità dell'imputato per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 137 comma 1 bis Decr.

Lgs. n. 385 del 1993; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità è generico per indeterminatezza, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, che, con motivazione ampia e logicamente corretta, ha ribadito, in armonia con la giurisprudenza di questa Corte, che il delitto di mendacio bancario configura un reato di pericolo la cui integrazione prescinde dalla consumazione di un effettivo pregiudizio per l'istituto di credito; Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguano la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 06/12/2023 Il consig ere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino, che, previa concessione della sospensione condizionale della pena, ha confermato l'affermazione di reità dell'imputato per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 137 comma 1 bis Decr. Lgs. n. 385 del 1993; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità è generico per indeterminatezza, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, che, con motivazione ampia e logicamente corretta, ha ribadito, in armonia con la giurisprudenza di questa Corte, che il delitto di mendacio bancario configura un reato di pericolo la cui integrazione prescinde dalla consumazione di un effettivo pregiudizio per l'istituto di credito; Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguano la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/12/2023 Il consig ere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 02453/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris