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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 marzo 2024

Cassazione n. 38542/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SVIZZERA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/09/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 20 settembre 2023 la Corte di appello di Campobasso riformava parzialmente la precedente sentenza del 20 maggio 2022 con cui il Tribunale di Campobasso aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, rideterminando la pena inflitta in complessivi anni 1 di reclusione e confermando nel resto avendolo ritenuto colpevole del reato contestato; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando i due motivi di impugnazione di seguito congiuntamente sintetizzati; che con essi il ricorrente lamentava sia in relazione alla violazione di legge che di motivazione la affermazione concernente la natura fittizia delle fatture da lui riportate nelle dichiarazioni dei redditi presentate.

Considerato che il ricorso è inammissibile atteso che con esso il ricorrente si è limitato a contestare le valutazioni operate in sede di merito da parte della Corte territoriale molisana nulla avendo questi allegato al fine di evidenziare la circostanza che, nel trattare con [OSCURATO:SOCIETA]., egli avesse ritenuto di interloquire con un'impresa effettivamente operativa e non con una impresa priva di qualsivoglia struttura aziendale come invece risultato in esito alle non contestate allegazioni testimoniali valorizzate dai Giudici del fatto; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024 Il C nsigliTten e i sore il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SVIZZERA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/09/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 20 settembre 2023 la Corte di appello di Campobasso riformava parzialmente la precedente sentenza del 20 maggio 2022 con cui il Tribunale di Campobasso aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, rideterminando la pena inflitta in complessivi anni 1 di reclusione e confermando nel resto avendolo ritenuto colpevole del reato contestato; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando i due motivi di impugnazione di seguito congiuntamente sintetizzati; che con essi il ricorrente lamentava sia in relazione alla violazione di legge che di motivazione la affermazione concernente la natura fittizia delle fatture da lui riportate nelle dichiarazioni dei redditi presentate. Considerato che il ricorso è inammissibile atteso che con esso il ricorrente si è limitato a contestare le valutazioni operate in sede di merito da parte della Corte territoriale molisana nulla avendo questi allegato al fine di evidenziare la circostanza che, nel trattare con [OSCURATO:SOCIETA]., egli avesse ritenuto di interloquire con un'impresa effettivamente operativa e non con una impresa priva di qualsivoglia struttura aziendale come invece risultato in esito alle non contestate allegazioni testimoniali valorizzate dai Giudici del fatto; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024 Il C nsigliTten e i sore il P
Sentenza Cassazione n. 38542/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris