CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17917/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria depositata nell'interesse di Rezai; ritenuto che entrambi i ricorsi sono inammissibili per il seguente ordine di ragioni: a) le comuni questioni processuali dedotte da entrambi gli imputati con i primi due motivi di ricorso, quanto a Aktar, eicon il primo motivo di ricorso, quanto a Rezai, riproducono genericamente delle censure sulla utilizzabilità delle dichiarazioni della vittima, già esaustivamente esaminate dalla sentenza impugnata con motivazione immune da vizi logici o giuridici (cfr. le pagine 2 e 3); il secondo motivo di ricorso dedotto da Rezai è generico e manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale, facendo buon governo dei consolidati principi di diritto affermatí, dalla giurisprudenza di legittimità, conformemente all'interpretazione espressa dalla Grande Camera della Corte EDU con le sentenze 15 dicembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e Tahery c/ [OSCURATO:PERSONA] e 15 dicembre 2015, Schatschaachwili c/ Germania (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 15492 del 05/02/2020, Rv. 279148) ha posto a fondamento del giudizio di colpevolezza non solo le dichiarazioni predibattimentali della vittima, ma anche i riscontri emersi dalla successiva attività di indagine che ha condotto all'arresto dei due imputati e dalle dichiarazioni da questi rese nel corso dell'esame (limitatamente alla formulazione della richiesta di denaro); il terzo motivo, comune ad entrambi i ricorrenti (diniego dell'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen.) ed il quarto motivo dedotto dal solo Rezai sono generici e di carattere meramente confutativo, avendo la Corte territoriale fatto un corretto esercizio del suo potere discrezionale, evidenziando, in termini non manifestamente illogici, l'elemento prevalente ritenuto ostativo ai fini della valutazione della tenuità del fatto e della concessione delle circostanze attenuanti generiche nella gravità della minaccia e, più in generale, della condotta tenuta dai due imputati (si veda pagina 3); ritenuto che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas