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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 luglio 2025

Cassazione n. 25111/2025

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4720/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliatain ROMA alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende , unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che lo rappresenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentale - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 5 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentale - R.g. n. 4720 del 2024 Ad.10/07/2025; estensore: C. Valle nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA alla via della GIULIANA n. 101, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimati - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di BOLOGNA n. 2545/2023depositata il 19/12/2023 ; R.g. n. 4720 del 2024 Ad.10/07/2025; estensore: C. Valle udita la relazione svolta,nella camera di consiglio del 10/07/2025 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 2545 del 19/12/2023 è stata impugnata con ricorso per cassazione da AIG EuropeS.A.; hanno risposto con controricorsi distinti, contenenti ricorsi incidentali, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA].; hanno resistito, con separato controricorso, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ; il ricorso è stato fissato per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; in vista dell’adunanza AIG Europe S.a. ha depositato rinuncia al ricorso principale; [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA]hanno a loro volta depositato atti di accettazione della detta rinuncia e di rinuncia ai rispettivi ricorsi incidentali; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria, nella quale hanno,invece, insistito nella propria difesa; il Collegio ha assunto la causa in decisione, riservando il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; Consideratoche non è necessario dare conto, giusta quanto si va a esporre, dei singoli motivi dei ricorsi principale e incidentali, in quanto le partiche li hanno propostihanno depositato atto di rinuncia al ricorso e atto di relativa accettazione, sebbene i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] abbiano accettato la rinuncia dell’AIG Europe S.a.,dell’[OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; deve, invero, ribadirsi che la rinuncia non è un atto che deve essere accettato, al fine di esplicare efficacia estintiva(tra le ultime: R.g. n. 4720 del 2024 Ad.10/07/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA]. n. 10140 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] , quale espressione di un orientamento consolidato); e la mancata accettazione comporta soltanto che deve provvedersi alla regolazione delle spese nei confronti del rinunciante; nella specie ritiene il Collegio che, a parte l’accordo raggiunto dall’AIG Europe S.A, dall’[OSCURATO:SOCIETA]. e dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,le spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale,vadano poste a carico delle parti controricorrenti incidental i , attesa l’evidente infondatezza delle prospettazioni difensivead esse comuni che investono la sentenza impugnata con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: infatti, il motivo di ricorso, comune alle due parti controricorrenti incidentali, è formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 1227 c.c.,ma, sotto il richiamo del parametro della violazione o della falsa applicazione delle norme di diritto, si limita a chiedere, con conseguente evidente inammissibilità, una diversa valutazione delle circostanze fattuali, che hanno indotto i giudici di merito, di entrambe le fasi, a escludere che nella condotta dei suddetti, originari attori in primo grado, potessero riscontarsi evidenze di un concorso di colpa nell’avere contrattato con [OSCURATO:PERSONA], componente del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,questa, a sua volta , agente della [OSCURATO:SOCIETA]. ; per quanto non riferibile alla soccombenza virtuale, del resto, soccorre il principio generale per il quale le spese del giudizio rinunciato sono, normalmente, a carico del rinunciante; a tanto consegue che deve essere, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 390 e 391 cod. proc. civ., risultando adempiuti i requisiti di legge con condanna di P acifici [OSCURATO:SOCIETA]., in solido, stante l’evidente comunanza di posizione, al pagamento delle spese di lite in favore di [OSCURATO:PERSONA], Claudia R.g. n. 4720 del 2024 Ad.10/07/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],con liquidazione come da dispositivo; e quanto ai rapporti tra le altre parti nulla dovendosi disporre, avendo queste raggiunto un accordo anche in ordine ad esse; quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio, atteso che tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 3/04/2015) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19560 del 30/09/2015, Rv. 636979 - 01) e, come tale, insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica; p. q. m. a Corte dichiara l’estinzione del giudizio; condanna [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in solido , al pagamento delle spese di lite nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro 7.700,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4720/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliatain ROMA alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende , unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che lo rappresenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentale - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 5 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentale - R.g. n. 4720 del 2024 Ad.10/07/2025; estensore: C. Valle nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA alla via della GIULIANA n. 101, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimati - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di BOLOGNA n. 2545/2023depositata il 19/12/2023 ; R.g. n. 4720 del 2024 Ad.10/07/2025; estensore: C. Valle udita la relazione svolta,nella camera di consiglio del 10/07/2025 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 2545 del 19/12/2023 è stata impugnata con ricorso per cassazione da AIG EuropeS.A.; hanno risposto con controricorsi distinti, contenenti ricorsi incidentali, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA].; hanno resistito, con separato controricorso, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ; il ricorso è stato fissato per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; in vista dell’adunanza AIG Europe S.a. ha depositato rinuncia al ricorso principale; [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA]hanno a loro volta depositato atti di accettazione della detta rinuncia e di rinuncia ai rispettivi ricorsi incidentali; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria, nella quale hanno,invece, insistito nella propria difesa; il Collegio ha assunto la causa in decisione, riservando il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; Consideratoche non è necessario dare conto, giusta quanto si va a esporre, dei singoli motivi dei ricorsi principale e incidentali, in quanto le partiche li hanno propostihanno depositato atto di rinuncia al ricorso e atto di relativa accettazione, sebbene i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] abbiano accettato la rinuncia dell’AIG Europe S.a.,dell’[OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; deve, invero, ribadirsi che la rinuncia non è un atto che deve essere accettato, al fine di esplicare efficacia estintiva(tra le ultime: R.g. n. 4720 del 2024 Ad.10/07/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA]. n. 10140 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] , quale espressione di un orientamento consolidato); e la mancata accettazione comporta soltanto che deve provvedersi alla regolazione delle spese nei confronti del rinunciante; nella specie ritiene il Collegio che, a parte l’accordo raggiunto dall’AIG Europe S.A, dall’[OSCURATO:SOCIETA]. e dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,le spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale,vadano poste a carico delle parti controricorrenti incidental i , attesa l’evidente infondatezza delle prospettazioni difensivead esse comuni che investono la sentenza impugnata con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: infatti, il motivo di ricorso, comune alle due parti controricorrenti incidentali, è formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 1227 c.c.,ma, sotto il richiamo del parametro della violazione o della falsa applicazione delle norme di diritto, si limita a chiedere, con conseguente evidente inammissibilità, una diversa valutazione delle circostanze fattuali, che hanno indotto i giudici di merito, di entrambe le fasi, a escludere che nella condotta dei suddetti, originari attori in primo grado, potessero riscontarsi evidenze di un concorso di colpa nell’avere contrattato con [OSCURATO:PERSONA], componente del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,questa, a sua volta , agente della [OSCURATO:SOCIETA]. ; per quanto non riferibile alla soccombenza virtuale, del resto, soccorre il principio generale per il quale le spese del giudizio rinunciato sono, normalmente, a carico del rinunciante; a tanto consegue che deve essere, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 390 e 391 cod. proc. civ., risultando adempiuti i requisiti di legge con condanna di P acifici [OSCURATO:SOCIETA]., in solido, stante l’evidente comunanza di posizione, al pagamento delle spese di lite in favore di [OSCURATO:PERSONA], Claudia R.g. n. 4720 del 2024 Ad.10/07/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],con liquidazione come da dispositivo; e quanto ai rapporti tra le altre parti nulla dovendosi disporre, avendo queste raggiunto un accordo anche in ordine ad esse; quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio, atteso che tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 3/04/2015) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19560 del 30/09/2015, Rv. 636979 - 01) e, come tale, insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica; p. q. m. a Corte dichiara l’estinzione del giudizio; condanna [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in solido , al pagamento delle spese di lite nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro 7.700,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Così de
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