CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 luglio 2025
Cassazione n. 25111/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4720/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliatain ROMA alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende , unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che lo rappresenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentale - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 5 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentale - R.g. n. 4720 del 2024 Ad.10/07/2025; estensore: C. Valle nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA alla via della GIULIANA n. 101, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimati - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di BOLOGNA n. 2545/2023depositata il 19/12/2023 ; R.g. n. 4720 del 2024 Ad.10/07/2025; estensore: C. Valle udita la relazione svolta,nella camera di consiglio del 10/07/2025 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 2545 del 19/12/2023 è stata impugnata con ricorso per cassazione da AIG EuropeS.A.; hanno risposto con controricorsi distinti, contenenti ricorsi incidentali, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA].; hanno resistito, con separato controricorso, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ; il ricorso è stato fissato per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; in vista dell’adunanza AIG Europe S.a. ha depositato rinuncia al ricorso principale; [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA]hanno a loro volta depositato atti di accettazione della detta rinuncia e di rinuncia ai rispettivi ricorsi incidentali; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria, nella quale hanno,invece, insistito nella propria difesa; il Collegio ha assunto la causa in decisione, riservando il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; Consideratoche non è necessario dare conto, giusta quanto si va a esporre, dei singoli motivi dei ricorsi principale e incidentali, in quanto le partiche li hanno propostihanno depositato atto di rinuncia al ricorso e atto di relativa accettazione, sebbene i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] abbiano accettato la rinuncia dell’AIG Europe S.a.,dell’[OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; deve, invero, ribadirsi che la rinuncia non è un atto che deve essere accettato, al fine di esplicare efficacia estintiva(tra le ultime: R.g. n. 4720 del 2024 Ad.10/07/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA]. n. 10140 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] , quale espressione di un orientamento consolidato); e la mancata accettazione comporta soltanto che deve provvedersi alla regolazione delle spese nei confronti del rinunciante; nella specie ritiene il Collegio che, a parte l’accordo raggiunto dall’AIG Europe S.A, dall’[OSCURATO:SOCIETA]. e dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,le spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale,vadano poste a carico delle parti controricorrenti incidental i , attesa l’evidente infondatezza delle prospettazioni difensivead esse comuni che investono la sentenza impugnata con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: infatti, il motivo di ricorso, comune alle due parti controricorrenti incidentali, è formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 1227 c.c.,ma, sotto il richiamo del parametro della violazione o della falsa applicazione delle norme di diritto, si limita a chiedere, con conseguente evidente inammissibilità, una diversa valutazione delle circostanze fattuali, che hanno indotto i giudici di merito, di entrambe le fasi, a escludere che nella condotta dei suddetti, originari attori in primo grado, potessero riscontarsi evidenze di un concorso di colpa nell’avere contrattato con [OSCURATO:PERSONA], componente del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,questa, a sua volta , agente della [OSCURATO:SOCIETA]. ; per quanto non riferibile alla soccombenza virtuale, del resto, soccorre il principio generale per il quale le spese del giudizio rinunciato sono, normalmente, a carico del rinunciante; a tanto consegue che deve essere, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 390 e 391 cod. proc. civ., risultando adempiuti i requisiti di legge con condanna di P acifici [OSCURATO:SOCIETA]., in solido, stante l’evidente comunanza di posizione, al pagamento delle spese di lite in favore di [OSCURATO:PERSONA], Claudia R.g. n. 4720 del 2024 Ad.10/07/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],con liquidazione come da dispositivo; e quanto ai rapporti tra le altre parti nulla dovendosi disporre, avendo queste raggiunto un accordo anche in ordine ad esse; quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio, atteso che tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 3/04/2015) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19560 del 30/09/2015, Rv. 636979 - 01) e, come tale, insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica; p. q. m. a Corte dichiara l’estinzione del giudizio; condanna [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in solido , al pagamento delle spese di lite nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro 7.700,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Così de