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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 8 agosto 2022

Cassazione n. 14237/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 06 settembre 2022 del Tribunale di Ragusa; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Ragusa ha rigettato la richiesta di riesame, presentata da [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto emesso l' 08 agosto 2022 dal Giudice per le indagini preliminari che aveva disposto il sequestro preventivo della somma di C 25.000, in forma diretta e, in subordine, per equivalente.

Secondo il provvedimento, l'indagata è indiziata del delitto di cui fiL all'art. 316-ter cod. pen. per avere ottenuto illegittimamente dallo Stato, tramite la garanzia fornita dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI), un finanziamento dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. destinato al sostegno di aziende colpite dalla crisi economica a seguito della pandemia da COVID-19, dichiarando ricavi pari ad C 91.817,00 non annotati nelle scritture contabili in violazione dell'art. 13, comma 1, lett. m) del d.

I. 8 aprile 2020 n. 23, ravvisando il periculum che Giardina si giovi di somme indebitamente percepite.

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso l'indagata, con atto sottoscritto dal suo difensore, articolando un unico motivo con il quale rileva violazione di legge e vizio di motivazione in quanto, nonostante la documentazione allegata, il provvedimento impugnato non aveva in alcun modo considerato, ai fini dell'insussistenza del fumus del reato, che la dichiarazione sulla base della quale era stato ottenuto il finanziamento non era quella contenente il dato dei "ricavi non contabilizzati", ma quella rettificata e trasmessa all'istituto bancario prima della corresponsione del denaro concesso.

Inoltre, il sequestro non si era limitato alla somma di C 25.000, ma aveva riguardato anche ulteriori C 1500 sulla carta postepay della ricorrente, come dimostrato dallo screenshot del saldo disponibile e del saldo contabile, senza che su questo il provvedimento avesse operato alcun tipo di valutazione.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla

I. n. 176 del 2020, e il Procuratore Generale ha depositato le conclusioni come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.

2. Alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale "G.M.

Ricambi di [OSCURATO:PERSONA]" esercente l'attività di commercio al dettaglio di accessori di autoveicoli, è contestata, con imputazione provvisoria costituente la premessa necessaria della misura cautelare reale del sequestro preventivo a fini di confisca, la violazione dell'art. 316-ter cod. pen. per avere dichiarato ricavi pari ad C 91.817,00 non annotati nelle scritture contabili, in violazione dell'art. 13, comma 1, lett. m) del d.

I. 8 aprile 2020 n. 23, così ottenendo contributi a fondo perduto destinati al sostegno di aziende colpite dalla crisi economica a seguito della pandemia da COVID-19.Il provvedimento impugnato, nel ripercorrere cronologicamente i fatti, ha dato atto che dai documenti acquisiti risultasse che [OSCURATO:PERSONA] il 28 aprile 2020 aveva depositato presso l'istituto di credito [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. il "modulo per la richiesta di garanzia" a favore delle PMI (Piccole e medie imprese) attestando, al punto 15, l'importo del totale dei componenti positivi di reddito come indicati nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche del 2019 (per il periodo d'imposta 2018) per una cifra complessiva pari a C 113.751 di cui C 21.934 come ricavi delle vendite delle prestazioni ed C 91.817 come ricavi non annotati nelle scritture contabili (Rigo RG5).

A seguito della presentazione dell'istanza aveva ottenuto dall'Istituto di credito [OSCURATO:PERSONA] spa il finanziamento di C 25.000, commisurato proporzionalmente all'importo del fatturato dichiarato nella richiesta, inclusivo della sopra citata cifra di C 91.817 che non andava indicata, trattandosi di ricavi non annotati nelle scritture contabili.

Che questi non andassero inseriti nell'autodichiarazione era stato confermato dal chiarimento interpretativo di Mediocredito centrale, gestore del fondo di garanzia, che nella circolare n. 12 dell'8 giugno 2020, li aveva esclusi dal computo per scongiurare l'inquinamento del valore dei ricavi considerati per la determinazione dell'agevolazione di cui all'art. 13 comma 1, lettera m) e consentire il finanziamento solo a chi dichiarava i ricavi e li contabilizzava.

3. Il ricorso censura il provvedimento impugnato nella parte in cui non ha valutato l'avvenuta rettifica, da parte della ricorrente, del "modulo per la richiesta di garanzia" cioè proprio dell'atto in forza del quale era stato erogato il finanziamento e con riferimento ai ricavi non annotati.

Infatti, dagli atti già allegati in sede di riesame (allegati nn. 3, 4, 5, 6) risulta che l'indagata, al momento della richiesta di erogazione del finanziamento, si era accorta dell'errore (o fosse stato l'istituto di credito a segnalare l'anomalia inducendo l'indagata a rettificare) e aveva inviato una dichiarazione di rettifica concernente i familiari a carico e il quadro RG, in cui era ricompreso il quadro RG5 cioè il rigo oggetto dell'imputazione dei ricavi non annotati.

Tale dichiarazione, sebbene formalmente scartata dall'Agenzia delle entrate, era stata comunque protocollata e registrata, ma evidentemente non se ne era tenuto conto visto che, con nota dell'i giugno 2020, Giardina aveva ottenuto la concessione del finanziamento senza che venisse poi operato alcun controllo sui requisiti per accedere al finanziamento che, per legge, è rimesso agli organi di vigilanza del gestore del fondo dopo l'erogazione del prestito.

Peralto, dallo stesso provvedimento impugnato, in cui non si menziona mai la dichiarazione di rettifica e l'avvenuta erogazione del finanziamento nonostante l'erroneità della dichiarazione originaria, si fa riferimento alla "buona fede" dell'indagata proprio con riguardo all'importo di C 91.817 indicato nei ricavi non annotati nelle scritture contabili (pag. 5), senza però spiegare a quale elemento oggettivo essa sia stata ancorata e se si tratti della dichiarazione di rettifica su cui risulta omessa qualsiasi motivazione e che potrebbe incidere, ove effettivamente riguardante proprio la voce oggetto dell'imputazione, sull'elemento oggettivo del reato provvisoriamente contestato.

La sentenza, dunque, deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Ragusa competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. che nel nuovo giudizio colmerà l'indicata lacuna motivazionale in ordine al tema della rettifica dell'autodichiarazione con riguardo al dato dei ricavi non contabilizzati.

4. Alla luce dell'accoglimento del motivo principale, il secondo si ritiene assorbito.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Ragusa competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, cod. proc. pen.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 06 settembre 2022 del Tribunale di Ragusa; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Ragusa ha rigettato la richiesta di riesame, presentata da [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto emesso l' 08 agosto 2022 dal Giudice per le indagini preliminari che aveva disposto il sequestro preventivo della somma di C 25.000, in forma diretta e, in subordine, per equivalente. Secondo il provvedimento, l'indagata è indiziata del delitto di cui fiL all'art. 316-ter cod. pen. per avere ottenuto illegittimamente dallo Stato, tramite la garanzia fornita dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI), un finanziamento dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. destinato al sostegno di aziende colpite dalla crisi economica a seguito della pandemia da COVID-19, dichiarando ricavi pari ad C 91.817,00 non annotati nelle scritture contabili in violazione dell'art. 13, comma 1, lett. m) del d. I. 8 aprile 2020 n. 23, ravvisando il periculum che Giardina si giovi di somme indebitamente percepite. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso l'indagata, con atto sottoscritto dal suo difensore, articolando un unico motivo con il quale rileva violazione di legge e vizio di motivazione in quanto, nonostante la documentazione allegata, il provvedimento impugnato non aveva in alcun modo considerato, ai fini dell'insussistenza del fumus del reato, che la dichiarazione sulla base della quale era stato ottenuto il finanziamento non era quella contenente il dato dei "ricavi non contabilizzati", ma quella rettificata e trasmessa all'istituto bancario prima della corresponsione del denaro concesso. Inoltre, il sequestro non si era limitato alla somma di C 25.000, ma aveva riguardato anche ulteriori C 1500 sulla carta postepay della ricorrente, come dimostrato dallo screenshot del saldo disponibile e del saldo contabile, senza che su questo il provvedimento avesse operato alcun tipo di valutazione. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e il Procuratore Generale ha depositato le conclusioni come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. 2. Alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale "G.M. Ricambi di [OSCURATO:PERSONA]" esercente l'attività di commercio al dettaglio di accessori di autoveicoli, è contestata, con imputazione provvisoria costituente la premessa necessaria della misura cautelare reale del sequestro preventivo a fini di confisca, la violazione dell'art. 316-ter cod. pen. per avere dichiarato ricavi pari ad C 91.817,00 non annotati nelle scritture contabili, in violazione dell'art. 13, comma 1, lett. m) del d. I. 8 aprile 2020 n. 23, così ottenendo contributi a fondo perduto destinati al sostegno di aziende colpite dalla crisi economica a seguito della pandemia da COVID-19.Il provvedimento impugnato, nel ripercorrere cronologicamente i fatti, ha dato atto che dai documenti acquisiti risultasse che [OSCURATO:PERSONA] il 28 aprile 2020 aveva depositato presso l'istituto di credito [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. il "modulo per la richiesta di garanzia" a favore delle PMI (Piccole e medie imprese) attestando, al punto 15, l'importo del totale dei componenti positivi di reddito come indicati nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche del 2019 (per il periodo d'imposta 2018) per una cifra complessiva pari a C 113.751 di cui C 21.934 come ricavi delle vendite delle prestazioni ed C 91.817 come ricavi non annotati nelle scritture contabili (Rigo RG5). A seguito della presentazione dell'istanza aveva ottenuto dall'Istituto di credito [OSCURATO:PERSONA] spa il finanziamento di C 25.000, commisurato proporzionalmente all'importo del fatturato dichiarato nella richiesta, inclusivo della sopra citata cifra di C 91.817 che non andava indicata, trattandosi di ricavi non annotati nelle scritture contabili. Che questi non andassero inseriti nell'autodichiarazione era stato confermato dal chiarimento interpretativo di Mediocredito centrale, gestore del fondo di garanzia, che nella circolare n. 12 dell'8 giugno 2020, li aveva esclusi dal computo per scongiurare l'inquinamento del valore dei ricavi considerati per la determinazione dell'agevolazione di cui all'art. 13 comma 1, lettera m) e consentire il finanziamento solo a chi dichiarava i ricavi e li contabilizzava. 3. Il ricorso censura il provvedimento impugnato nella parte in cui non ha valutato l'avvenuta rettifica, da parte della ricorrente, del "modulo per la richiesta di garanzia" cioè proprio dell'atto in forza del quale era stato erogato il finanziamento e con riferimento ai ricavi non annotati. Infatti, dagli atti già allegati in sede di riesame (allegati nn. 3, 4, 5, 6) risulta che l'indagata, al momento della richiesta di erogazione del finanziamento, si era accorta dell'errore (o fosse stato l'istituto di credito a segnalare l'anomalia inducendo l'indagata a rettificare) e aveva inviato una dichiarazione di rettifica concernente i familiari a carico e il quadro RG, in cui era ricompreso il quadro RG5 cioè il rigo oggetto dell'imputazione dei ricavi non annotati. Tale dichiarazione, sebbene formalmente scartata dall'Agenzia delle entrate, era stata comunque protocollata e registrata, ma evidentemente non se ne era tenuto conto visto che, con nota dell'i giugno 2020, Giardina aveva ottenuto la concessione del finanziamento senza che venisse poi operato alcun controllo sui requisiti per accedere al finanziamento che, per legge, è rimesso agli organi di vigilanza del gestore del fondo dopo l'erogazione del prestito. Peralto, dallo stesso provvedimento impugnato, in cui non si menziona mai la dichiarazione di rettifica e l'avvenuta erogazione del finanziamento nonostante l'erroneità della dichiarazione originaria, si fa riferimento alla "buona fede" dell'indagata proprio con riguardo all'importo di C 91.817 indicato nei ricavi non annotati nelle scritture contabili (pag. 5), senza però spiegare a quale elemento oggettivo essa sia stata ancorata e se si tratti della dichiarazione di rettifica su cui risulta omessa qualsiasi motivazione e che potrebbe incidere, ove effettivamente riguardante proprio la voce oggetto dell'imputazione, sull'elemento oggettivo del reato provvisoriamente contestato. La sentenza, dunque, deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Ragusa competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. che nel nuovo giudizio colmerà l'indicata lacuna motivazionale in ordine al tema della rettifica dell'autodichiarazione con riguardo al dato dei ricavi non contabilizzati. 4. Alla luce dell'accoglimento del motivo principale, il secondo si ritiene assorbito. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Ragusa competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, cod. proc. pen. Così d
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