CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 maggio 2026
Cassazione n. 14574/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e digitale ex lege-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.;-intimata-Numero registro generale 11134/2023Numero sezionale 1668/2026Numero di raccolta generale 14574/2026Data pubblicazione 17/05/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 164/2023, depositatail 31 gennaio 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 maggio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:[OSCURATO:PERSONA] conveniva al Tribunale di Lecce l’avv. [OSCURATO:PERSONA],chiedendone la condanna al risarcimento del danno per il negligentesvolgimento dell’incarico professionale conferitogli.Premesso di avere venduto, in data 21 dicembre 1998, un immobilegravato da ipoteca legale a garanzia del pagamento del corrispettivo aCinzia Verdicchia, successivamente sottoposto a confisca nell’ambito di unprocedimento di prevenzione, esponeva che:a) gli aveva conferito mandato professionale per il recupero del creditoipotecario, espressamente riconosciuto come assistito da buona fede nelprovvedimento ablatorio;b) dopo l’insuccesso delle procedure seguite per recuperare il credito neiconfronti dello Stato, egli le aveva consigliato di promuovere un’azione exart. 2041 c.c. nei confronti dello Stato stesso, seguendo un protocollooperativo adottato presso il Tribunale di Milano, senza rappresentarlel’esistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi né la naturameramente residuale e sussidiaria di tale azione;c) il Tribunale di Lecce, prima, e la Corte d'appello di Lecce, poi, avevanorigettato la domanda ex art. 2041 c.c. e avevano condannata [OSCURATO:PERSONA] le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;d) il convenuto aveva poi rinunciato al mandato con comunicazione del 29marzo 2013, omettendo di informare [OSCURATO:PERSONA] dell’entrata in vigore dellalegge n. 228/2012 e della disciplina ivi introdotta in tema di tutela deicreditori ipotecari su beni confiscati nonché dell’esistenza del termine del30 giugno 2013 per l’attivazione delle procedure previste dalla medesimalegge; in particolare, non le aveva segnalato la necessità di attivare, entroNumero registro generale 11134/2023Numero sezionale 1668/2026Numero di raccolta generale 14574/2026Data pubblicazione 17/05/2026tale termine, le iniziative previste innanzi al Tribunale che aveva dispostola confisca, nell’ambito del relativo procedimento di prevenzione, così dapreservare la possibilità di soddisfacimento del credito garantito daipoteca.L’attrice imputava al convenuto – chiedendone appunto il conseguenterisarcimento – di aver provocato la decadenza definitiva dalla possibilità difar valere il credito ipotecario, con conseguente perdita integrale dellapretesa sostanziale, per non averle indicato, neppure in via prudenziale, lapossibilità di attivare rimedi alternativi, limitandosi a coltivare, sia in primogrado che in appello, l’azione civile di ingiustificato arricchimento,rivelatasi poi infruttuosa, aggravando il pregiudizio già subito edeterminando ulteriori danni patrimoniali, consistenti nelle spese di litesostenute nei giudizi conclusisi con esito sfavorevole.Il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 242/2021, rigettava le domande;[OSCURATO:PERSONA] proponeva, pertanto, appello, cui resistevano l’avvocato e lachiamata sua assicuratrice [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.La Corte d’appello di Lecce, con sentenza n. 164/2023, ha rigettato ilgravame, e per l’effetto ha dichiarato che:a) la responsabilità professionale dell’avvocato non può affermarsi per ilsolo mancato raggiungimento del risultato utile, ma richiede la prova diuna condotta negligente alla luce del modello di diligenza qualificata exartt. 1176 e 2236 c.c. nonché la dimostrazione del nesso causale e dellacertezza dell’esito più favorevole dell’azione omessa;b) nel caso di specie, il quadro normativo e giurisprudenziale all’epoca deifatti risultava particolarmente incerto e controverso, come dimostrato dalsuccessivo intervento chiarificatore delle Sezioni Unite della Cassazione(sent. n. 39608/2018), per cui le scelte difensive operate dalprofessionista, incluso il ricorso all’azione ex art. 2041 c.c., non eranomanifestamente erronee o imprudenti;Numero registro generale 11134/2023Numero sezionale 1668/2026Numero di raccolta generale 14574/2026Data pubblicazione 17/05/2026c) l’omessa informazione della scadenza del termine introdotto dalla l. n.228/2012, pur astrattamente rilevante sul piano dell’obbligo informativo,non integrava nel caso concreto una colpa produttiva di danno, nonessendo stato dimostrato che, se informata, la cliente avrebbetempestivamente e utilmente proposto l’istanza di ammissione del credito,restando comunque incerta la decorrenza del termine in assenza dellacomunicazione da parte dell’Amministrazione prevista dall’art. 1, comma206, della medesima legge, nonché la possibilità di ottenere unarimessione in termini;d) non era ravvisabile responsabilità del professionista neppure inrelazione alle spese legali sostenute dall’attrice nei giudizi ex art. 2041c.c., trattandosi di iniziativa difensiva all’epoca dei fatti giuridicamenteplausibile e condivisa dalla cliente, in un quadro caratterizzato da contrastigiurisprudenziali.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, affidato a due motivi. Ha resistito concontroricorso [OSCURATO:PERSONA]. Entrambi hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è inammissibile perché tardivo.Dagli atti risulta che la sentenza n. 164/2023 della Corte d’appello diLecce, pubblicata in data 21 febbraio 2023, è stata notificata alla parteodierna ricorrente in data 1° marzo 2023 a mezzo dell’Ufficio NEP pressoentrambi i procuratori costituiti nel giudizio di merito, avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso i rispettivi domiciliprofessionali. Tale notificazione risulta comprovata dalle relate UNEP e daiconnessi avvisi di ricevimento, regolarmente prodotti in copia conforme.Da detta notificazione ha pertanto iniziato a decorrere il termine breve disessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, ai sensidell’art. 325, secondo comma, c.p.c. Il termine, considerando che eranogiorni festivi il 30 aprile e il 1 maggio, veniva a scadere al 2 maggio 2023,ai sensi dell’art. 155, quarto comma, c.p.c.Numero registro generale 11134/2023Numero sezionale 1668/2026Numero di raccolta generale 14574/2026Data pubblicazione 17/05/2026Il ricorso per cassazione risulta invece notificato soltanto in data 5 maggio2023, come si evince dalle ricevute di avvenuta consegna PEC prodottedalla stessa parte ricorrente. Ne consegue che l’impugnazione è stataproposta oltre il termine breve previsto dalla legge ed è, pertanto, tardiva.È irrilevante, al fine del computo del termine, la successiva notificazionedella sentenza avvenuta in data 6 marzo 2023, richiamata dalla ricorrente,poiché, secondo costante giurisprudenza di legittimità, in presenza di unapluralità di notificazioni della sentenza, il termine per proporreimpugnazione decorre dalla prima notificazione validamente eseguita.2. Non è idonea a mutare tale conclusione la prospettazione dellaricorrente (nella memoria), per cui nell’atto di appello sarebbero statiindicati gli indirizzi PEC dei difensori «per comunicazioni e notifiche», conconseguente necessità di eseguire la notificazione della sentenzaesclusivamente in via telematica.Va innanzitutto rilevato che l’art. 16-sexies d.l. n. 179/2012, convertitocon modificazioni nella l. n. 221/2012, nel disciplinare il c.d. domiciliodigitale ha inciso sul sistema delle notificazioni, ridimensionando ladomiciliazione ex lege presso la cancelleria e valorizzando la notificazioneall’indirizzo PEC risultante dai pubblici registri, ma non ha introdotto unaregola generale di esclusività del domicilio digitale rispetto alle altre formedi notificazione. Si è pertanto chiarito che, ai fini della decorrenza deltermine breve di impugnazione, anche dopo l’introduzione del domiciliodigitale, «è possibile procedere alla notificazione della sentenza presso ildomicilio fisico eletto dal destinatario, alla notificazione al domiciliodigitale non potendosi riconoscere carattere esclusivo» (v. Cass. 11febbraio 2021 n. 3557; e cfr. pure Cass. 14 dicembre 2021 n.39970, checonferma la concorrenza delle due opzioni). Tale principio si coordina conquello, parimenti consolidato, per cui la notificazione presso ildomiciliatario ha carattere alternativo rispetto agli altri modi dinotificazione, non sussistendo, salvo ipotesi eccezionali espressamenteNumero registro generale 11134/2023Numero sezionale 1668/2026Numero di raccolta generale 14574/2026Data pubblicazione 17/05/2026previste dalla legge, un vincolo di esclusività del luogo di notifica (cfr.Cass. 26 settembre 2022 n. 27995), nonché con l’insegnamento che, aifini della notifica dell’impugnazione, deve privilegiarsi il riferimentopersonale al difensore rispetto all’individuazione topografica del domicilio(come più recenti, in tal senso Cass. 27 agosto 2024 n. 23177; Cass. 24febbraio 2020 n. 4914).Né porta a una diversa conclusione l’arresto per cui l’indicazionedell’indirizzo PEC senza limitazioni comporterebbe l’obbligo di notificazionein via telematica, rendendo inidonea la notificazione eseguita presso ildomicilio fisico (Cass. 1° giugno 2020 n. 10355), essendo questo riferito auna fattispecie nella quale la domiciliazione digitale risultava configuratacome luogo di riferimento esclusivo; situazione che non è stato dimostratoricorresse nel caso di specie. Ed invero, l’indicazione nell’atto di appellodegli indirizzi PEC «per comunicazioni e notifiche» non era di per sé idoneaa determinare l’esclusività del domicilio digitale, in assenza di unainequivoca manifestazione di volontà diretta a escludere ogni diversamodalità di notificazione, onde resta valida la notificazione eseguita pressoil domicilio professionale del difensore, ove idonea a raggiungerlo.Ne consegue che la notificazione della sentenza eseguita il 1° marzo 2023presso i procuratori costituiti deve ritenersi valida e idonea a far decorrereil termine breve di impugnazione.3. Pertanto, essendo il termine breve scaduto il 2 maggio 2023 erisultando il ricorso notificato soltanto il 5 maggio 2023, l’impugnazionedeve essere dichiarata inammissibile per tardività, il che assorbe ogni altroprofilo.Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sonoliquidate come in dispositivo.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, devedarsi della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento daparte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato,Numero registro generale 11134/2023Numero sezionale 1668/2026Numero di raccolta generale 14574/2026Data pubblicazione 17/05/2026pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alcontroricorrente, le spese, che liquida in euro 7.500 per compensi ed euro200 per esborsi, oltre alle spese generali in misura del 15 % e accessori dilegge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, dàparte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 7 maggio 2026Il PresidenteChiara Graziosi