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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 46537/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo che si annulli con rinvio l'impugnata sentenza limitatamente al capo B), con esclusivo riferimento alla ritenuta sussistenza della aggravante di cui all'articolo 625 nr. 4 cp, per la rideterminazione della pena e con dichiarazione di irrevocabilità della sentenza in relazione alla ritenuta sussistenza del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 18 maggio 2021 la corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della pronuncia del G.U.P. presso il medesimo tribunale del 21-4-2020, riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine a otto distinte ipotesi di furto aggravato e due di rapina allo stesso contestate ad anni 5, mesi 10 di reclusione ed C 2900,00 di multa. 1.2 Avvero detta sentenza proponeva ricorso per cassazione la difesa dell'imputato lamentando con distinti motivi: - inosservanza di legge e difetto di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il capo B) dell'imputazione basata su considerazioni illogiche stante l'assenza di riscontri esterni alle dichiarazioni de relato della vittima; - violazione di legge e difetto di motivazione quanto al riconoscimento delle aggravanti del travisamento e della destrezza per il medesimo fatto di cui al capo B);. - violazione di legge e difetto di motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla colpevolezza per il capo H) posto che, il generico indizio costituito dal riconoscimento informale operato dalla p.o., non poteva ritenersi elemento idoneo ad affermare la responsabilità; - violazione di legge e difetto di motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione al capo I) sul punto relativo alla ritenuta corretta individuazione dell'imputato da parte della p.o. posto che la donna aveva descritto un soggetto differente e le discrepanze non potevano ritenersi di minima entità; -violazione di legge e difetto di motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione al riconoscimento dell'aggravante del travisamento e della circostanza della minorata difesa per il capo I); in primo luogo la motivazione aveva affermato che l'agente aveva agito a volto scoperto ed, inoltre, si rilevava che l'azione era stata posta in essere in pieno giorno; - violazione di legge e difetto di motivazione ex art.606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione al capo M) posto che la condotta doveva riqualificarsi ai sensi della più lieve ipotesi di cui all'art. 624 bis cod.pen.; - violazione di legge e difetto di motivazione quanto al riconoscimento della recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 n ricorso è manifestamente infondato in quanto puramente reiterativo di aspetti in fatto già devoluti all'analisi della corte di appello e da questa adeguatamente affrontati e risolti ad eccezione del punto relativo alla ritenuta sussistenza della aggravante della destrezza per il capo B).

In relazione all'individuazione del ricorrente quale autore dei fatti di cui ai capi B), H) ed I), oggetto di distinti motivi di gravame, va ribadito che la valutazione della corte di appello per tutte le tre ipotesi, appare esente da censure in quanto fondata, innanzitutto, su atti tutti utilizzabili perché facenti parte del fascicolo acquisito al presente rito abbreviato; inoltre, per ciascuno dei riconoscimenti, la corte operava una valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa con esito positivo senza che sia necessario, come pure richiesto nelle doglianze, la ricerca di riscontri esterni ben potendo la dichiarazione della vittima essere posta da sola a fondamento del giudizio di responsabilità al termine di una positiva valutazione di credibilità intrinseca.

E nel caso di specie, per ciascuno dei riconoscimenti o delle individuazioni effettuate, la corte di appello si è profusa in vari argomenti di fatto sulla attendibilità delle dichiarazioni privi di qualsiasi illogicità tanto più manifesta. 2.2 Quanto al secondo motivo, con il quale si contesta la sussistenza dell'aggravante del travisamento, correttamente il giudice di appello ha ritenuto che l'avvenuta esecuzione dell'azione criminosa indossando un casco rendeva maggiormente difficoltosa l'individuazione dell'autore richiamando specifici precedenti di questa Corte di cassazione secondo cui ai fini della sussistenza della circostanza aggravante del travisamento nel delitto di rapina è sufficiente una lieve alterazione dell.'aspetto esteriore della persona, conseguita .con qualsiasi mezzo anche rudimentale, purché idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona stessa (Sez. 2, n. 56937 del 20/11/2017, Rv. 271667 - 01). 2.3 Fondato è invece il motivo di doglianza relativamente alla circostanza aggravante della destrezza con riguardo al reato di furto di cui al capo B); ed invero va ricordato come in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo. (Sez.

U, n. 34090 del 27/04/2017, Rv. 270088 - 01).

Nel caso in esame l'azione risulta compiuta su un oggetto lasciato incustodito all'interno di una autovettura dopo l'effrazione del finestrino e tale condotta non integra anche l'aggravante della destrezza oltre quella della violenza sulle cose stante il momentaneo allontanamento del proprietario dalla cosa poi sottratta.

Ne consegue l'annullamento dell'impugnata sentenza rispetto all'aumento per continuazione stabilito con riguardo al capo B), dal quale, in sede di giudizio di rinvio, andrà scorporata la frazione di pena riferibile alla esclusa aggravante. 2.4 In relazione ai motivi con i quali si contesta il riconoscimento delle aggravanti per il capo I) dell'imputazione, le doglianze, non essendo state avanzate con l'atto di appello in relazione a tale specifico capo della rubrica e involgendo puri accertamenti in fatto, non possono essere devolute per la prima volta dinanzi questa Corte di cassazione.

Quanto alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo M), la corte di appello, sulla base di una precisa valutazione di circostanze di fatto quali le modalità esecutive dell'azione di sottrazione della borsa tenuta dalla vittima, è pervenuta alla più grave individuazione del delitto di cui all'art. 628 cod.pen. in assenza di qualsiasi illogicità tanto più manifesta; al proposito, infatti, va richiamato l'orientamento secondo cui integra il reato di furto con strappo la condotta di violenza immediatamente rivolta verso la cosa e solo in via del tutto indiretta verso la persona che la detiene, mentre ricorre il delitto di rapina quando la violenza sia stata esercitata per vincere la resistenza della persona offesa, giacché in tal caso è la violenza stessa - e non lo strappo - a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione (Sez. 2, n. 2553 del 19/12/2014, Rv. 262281 - 01).

Infine, in relazione alla recidiva, più che congrua appare la motivazione della corte facente riferimento alla particolare pericolosità del ricorrente soggetto già gravato da 30 precedenti penali.

In conclusione, l'avvenuto accoglimento della impugnazione limitatamente all'aggravante della destrezza per il capo B) che va esclusa, comporta l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] per la determinazione della pena; segue la declaratoria di inammissibilità del resto del ricorso con conseguente affermazione di irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante della destrezza contestata al capo B) che esclude, con rinvio ad altra sezione della corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] per la determinazione della pena.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità.

Roma, 6 ottobre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo che si annulli con rinvio l'impugnata sentenza limitatamente al capo B), con esclusivo riferimento alla ritenuta sussistenza della aggravante di cui all'articolo 625 nr. 4 cp, per la rideterminazione della pena e con dichiarazione di irrevocabilità della sentenza in relazione alla ritenuta sussistenza del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 18 maggio 2021 la corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della pronuncia del G.U.P. presso il medesimo tribunale del 21-4-2020, riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine a otto distinte ipotesi di furto aggravato e due di rapina allo stesso contestate ad anni 5, mesi 10 di reclusione ed C 2900,00 di multa. 1.2 Avvero detta sentenza proponeva ricorso per cassazione la difesa dell'imputato lamentando con distinti motivi: - inosservanza di legge e difetto di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il capo B) dell'imputazione basata su considerazioni illogiche stante l'assenza di riscontri esterni alle dichiarazioni de relato della vittima; - violazione di legge e difetto di motivazione quanto al riconoscimento delle aggravanti del travisamento e della destrezza per il medesimo fatto di cui al capo B);. - violazione di legge e difetto di motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla colpevolezza per il capo H) posto che, il generico indizio costituito dal riconoscimento informale operato dalla p.o., non poteva ritenersi elemento idoneo ad affermare la responsabilità; - violazione di legge e difetto di motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione al capo I) sul punto relativo alla ritenuta corretta individuazione dell'imputato da parte della p.o. posto che la donna aveva descritto un soggetto differente e le discrepanze non potevano ritenersi di minima entità; -violazione di legge e difetto di motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione al riconoscimento dell'aggravante del travisamento e della circostanza della minorata difesa per il capo I); in primo luogo la motivazione aveva affermato che l'agente aveva agito a volto scoperto ed, inoltre, si rilevava che l'azione era stata posta in essere in pieno giorno; - violazione di legge e difetto di motivazione ex art.606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione al capo M) posto che la condotta doveva riqualificarsi ai sensi della più lieve ipotesi di cui all'art. 624 bis cod.pen.; - violazione di legge e difetto di motivazione quanto al riconoscimento della recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 n ricorso è manifestamente infondato in quanto puramente reiterativo di aspetti in fatto già devoluti all'analisi della corte di appello e da questa adeguatamente affrontati e risolti ad eccezione del punto relativo alla ritenuta sussistenza della aggravante della destrezza per il capo B). In relazione all'individuazione del ricorrente quale autore dei fatti di cui ai capi B), H) ed I), oggetto di distinti motivi di gravame, va ribadito che la valutazione della corte di appello per tutte le tre ipotesi, appare esente da censure in quanto fondata, innanzitutto, su atti tutti utilizzabili perché facenti parte del fascicolo acquisito al presente rito abbreviato; inoltre, per ciascuno dei riconoscimenti, la corte operava una valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa con esito positivo senza che sia necessario, come pure richiesto nelle doglianze, la ricerca di riscontri esterni ben potendo la dichiarazione della vittima essere posta da sola a fondamento del giudizio di responsabilità al termine di una positiva valutazione di credibilità intrinseca. E nel caso di specie, per ciascuno dei riconoscimenti o delle individuazioni effettuate, la corte di appello si è profusa in vari argomenti di fatto sulla attendibilità delle dichiarazioni privi di qualsiasi illogicità tanto più manifesta. 2.2 Quanto al secondo motivo, con il quale si contesta la sussistenza dell'aggravante del travisamento, correttamente il giudice di appello ha ritenuto che l'avvenuta esecuzione dell'azione criminosa indossando un casco rendeva maggiormente difficoltosa l'individuazione dell'autore richiamando specifici precedenti di questa Corte di cassazione secondo cui ai fini della sussistenza della circostanza aggravante del travisamento nel delitto di rapina è sufficiente una lieve alterazione dell.'aspetto esteriore della persona, conseguita .con qualsiasi mezzo anche rudimentale, purché idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona stessa (Sez. 2, n. 56937 del 20/11/2017, Rv. 271667 - 01). 2.3 Fondato è invece il motivo di doglianza relativamente alla circostanza aggravante della destrezza con riguardo al reato di furto di cui al capo B); ed invero va ricordato come in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo. (Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Rv. 270088 - 01). Nel caso in esame l'azione risulta compiuta su un oggetto lasciato incustodito all'interno di una autovettura dopo l'effrazione del finestrino e tale condotta non integra anche l'aggravante della destrezza oltre quella della violenza sulle cose stante il momentaneo allontanamento del proprietario dalla cosa poi sottratta. Ne consegue l'annullamento dell'impugnata sentenza rispetto all'aumento per continuazione stabilito con riguardo al capo B), dal quale, in sede di giudizio di rinvio, andrà scorporata la frazione di pena riferibile alla esclusa aggravante. 2.4 In relazione ai motivi con i quali si contesta il riconoscimento delle aggravanti per il capo I) dell'imputazione, le doglianze, non essendo state avanzate con l'atto di appello in relazione a tale specifico capo della rubrica e involgendo puri accertamenti in fatto, non possono essere devolute per la prima volta dinanzi questa Corte di cassazione. Quanto alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo M), la corte di appello, sulla base di una precisa valutazione di circostanze di fatto quali le modalità esecutive dell'azione di sottrazione della borsa tenuta dalla vittima, è pervenuta alla più grave individuazione del delitto di cui all'art. 628 cod.pen. in assenza di qualsiasi illogicità tanto più manifesta; al proposito, infatti, va richiamato l'orientamento secondo cui integra il reato di furto con strappo la condotta di violenza immediatamente rivolta verso la cosa e solo in via del tutto indiretta verso la persona che la detiene, mentre ricorre il delitto di rapina quando la violenza sia stata esercitata per vincere la resistenza della persona offesa, giacché in tal caso è la violenza stessa - e non lo strappo - a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione (Sez. 2, n. 2553 del 19/12/2014, Rv. 262281 - 01). Infine, in relazione alla recidiva, più che congrua appare la motivazione della corte facente riferimento alla particolare pericolosità del ricorrente soggetto già gravato da 30 precedenti penali. In conclusione, l'avvenuto accoglimento della impugnazione limitatamente all'aggravante della destrezza per il capo B) che va esclusa, comporta l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] per la determinazione della pena; segue la declaratoria di inammissibilità del resto del ricorso con conseguente affermazione di irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante della destrezza contestata al capo B) che esclude, con rinvio ad altra sezione della corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] per la determinazione della pena. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Roma, 6 ottobre 202
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